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LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 art. 1

Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
 
Tipo documento Legge → Legge
Numero
Del 07/06/2016
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158
del 08/07/2016
 Articolo 1 (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

L’articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini) onde risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva.

Le contestazioni della Commissione europea toccavano in particolare due punti della legge n. 9/2013:

1. Il disposto di cui all'art. 1, comma 4, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis), laddove si prevede che l'indicazione d'origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo debba essere stampata "con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita".
A giudizio della Commissione, l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, risulta discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità, dettate dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), e in particolare dall'art. 13;

2. Il disposto di cui all'art. 7, comma 1, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento. La Commissione ritiene infatti indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'art. 7, comma 1 è inoltre ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima.

Il comma 1, lettera a) dell'art. 1 interviene sull'articolo 1, comma 4 della legge n. 9/2013, nel senso di prevedere che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo sia stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Viene così espunto ogni riferimento a una diversa rilevanza cromatica dell'indicazione d'origine stessa, optando per un dettato conforme a quello dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Il comma 1, lettera b) interviene invece sull'art. 7 della legge n. 9/2013 nel senso di ribadire l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.

FONTE: SCHEDA DI LETTURA n. 2228 - Senato della Repubblica


 
 
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