Articolo 2 (Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)
L’articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 (di attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele) onde risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, originato da alcuni sequestri amministrativi di confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura "miscela di mieli originari e non originari della CE", al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto.
La Commissione, senza contestare la liceità della scelta del legislatore italiano, volta a privilegiare l'indicazione analitica dei singoli Paesi di provenienza dei mieli, ha chiesto un intervento legislativo volto a chiarire come tale indicazione non sia obbligatoria in caso di (miscele di) mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della direttiva 2001/110/CE.
Si ricorda infatti che l'art. 2 della direttiva recita: "Il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso: "miscela di mieli originari della CE"; "miscela di mieli non originari della CE"; "miscela di mieli originari e non originari della CE".
Pertanto l'art. 2, senza modificare l'impostazione del decreto legislativo n. 179/2004, aggiunge all'art. 3 un nuovo comma 4-bis, volto a escludere dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza, di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo: "i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE".
FONTE: SCHEDA DI LETTURA n. 2228 - Senato della Repubblica