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06/03/2015

Circolare ponte, applicazione sanzioni del D.lgs 109/92 rispetto al Reg. 1169/2011

Applicazione dell'articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni de...
27/04/2012

Ue, dopo benzina prezzi delle uova alle stelle

Messa al bando delle vecchie gabbie, sale del 77,6% il prezzo uova
09/02/2012

UNIONALIMENTARI: FORMAZIONE AL SERVIZIO DELLE PMI

Aperte le iscrizioni per i prossimi seminari sull'etichettatura che si terranno a Verona il 14 ottobre e a Roma il 9 novembre 2011
15/03/2011

Gelato

Verso una normativa europea di settore
01/02/2011

CESE: opzioni di etichettatura per il benessere animale

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato...
22/12/2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2010

che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini
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Nuovo regolamento: novità per imprese e consumatori

Il Regolamento UE, pubblicato il 22 novembre 2011, è un passo fondamentale per il mercato dell’industria alimentare. Tutelati i consumatori che avranno maggiori informazioni sui prodotti che acquistano. Tutelate le aziende che opereranno all’interno di un quadro normativo uniformato e chiaro.
 
Roma, 23 novembre 2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il nuovo Regolamento comunitario 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. UnionAlimentari, l’Unione Nazionale delle Piccola e Media impresa alimentare, esprime soddisfazione per l’approvazione di tale regolamento, che rappresenta un nuovo tassello normativo nella direzione di favorire il libero scambio di merci e l’attività degli operatori.

Il testo finale è il risultato di anni di lavoro all’interno delle istituzioni europee e si inserisce in un contesto in cui si avvertiva fortemente l’esigenza di un riferimento comune all’interno dei paesi dell’Unione.
Pur avendo dei punti “migliorabili”, il Regolamento contribuisce ad uniformare le legislazioni dei singoli paesi. Il presente Regolamento, infatti, interviene in maniera sistemica nella complessa materia dell’etichettatura degli alimenti, garantendo ai consumatori il diritto ad essere bene informati sui prodotti che acquistano e alle aziende di conoscere regole certe per operare sui mercati.

Il Regolamento entrerà in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, ma sarà applicabile solo dal 13 dicembre 2014 per alcuni punti e dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda l’obbligo di indicare i valori nutrizionali. In questo periodo le aziende avranno il tempo di informarsi e di adeguare gli incarti senza sostenere pesanti costi o gettare al macero incarti già presenti a magazzino, organizzando la produzione in tempo per le nuove regole.
In quest’ottica, UnionAlimentari garantisce supporto alle imprese associate per l’applicazione del nuovo Regolamento: in funzione delle tempistiche di applicazione sarà studiato un calendario di attività volte a informare le aziende alimentari circa le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento.

“Guardiamo con fiducia al nuovo Regolamento. – commenta Renato Bonaglia, Presidente UnionAlimentari – Da tempo attendevamo questo passo da parte dell’Europa: troppo spesso abbiamo assistito a “fughe in avanti” da parte degli Stati nazionali che invece di portare chiarezza per consumatori e imprese hanno solamente favorito confusioni e difficoltà per la competitività delle imprese. L’introduzione di regole chiare, uniformi e valide per tutti rappresenta per il consumatore e per le aziende alimentari un passo importante verso un mercato europeo trasparente e facilmente accessibile anche per i piccoli operatori meno strutturati”.

Si allega nota descrittiva con le principali modifiche introdotte dal Regolamento.

Principali modifiche introdotte dal nuovo Regolamento 1169/2011.

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Per gli alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale i cui valori medi andranno rapportati a 100 g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.
L’obbligo dell’indicazione dei valori nutrizionali si applica a tutti gli alimenti; le eccezioni sono espressamente indicate all’interno del Regolamento.
Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di…” e sono riportate immediatamente accanto alla tabella nutrizionale.
Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.
L’indicazione delle fibre diviene facoltativa, mentre l’indicazione del contenuto di colesterolo non è presente nella lista delle indicazioni facoltative.

INDICAZIONE DI ORIGINE
Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza mentre le carni diverse dalle bovine e da quelle già individuate, il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50% l’indicazione è in corso di valutazione.

DICITURE OBBLIGATORIE
Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Una eccezione è prevista per le confezioni più piccole (con superficie maggiore inferiore a 80cm2) fissando comunque l’altezza minima a 0,9 mm.

ALLERGENI
Gli allergeni dovranno essere indicati in etichetta con maggiore enfasi ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni.

TERMINI DI SCADENZA E CONSERVAZIONE
La data di scadenza dovrà essere indicata su ogni porzione della confezione. Rimane invariata la dicitura, ma diviene la data limite di consumo oltre il quale il prodotto è considerato a rischio secondo il Regolamento 178/2002.
Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.
Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione.

OLI E GRASSI VEGETALI
Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale di oli e grassi vegetali.

ACQUA
La deroga che consente di non indicare l’acqua aggiunta ad un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5% non si può applicare alla carne, alle preparazioni di carne a prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.

ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI
Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull’etichetta il termine “scongelato”.
Obbligo di indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.

ALIMENTI RICOMPOSTI
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

RESPONSABILITA’
Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori.

VENDITA A DISTANZA
Il Regolamento interviene in materia specificando che le indicazioni obbligatorie ad eccezione del Termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.

 
 
 
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