La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e' sostituito dal
seguente:
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno),
dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del
lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo
Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano
retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da
essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra
indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad
un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a
quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione
o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle
quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la
loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale
retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera
nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la
maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra
nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente
all'aliquota giornaliera.
Art. 2
Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n.
260, dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore,
anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di
assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale,
ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di
lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente
dalla volonta' del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro
domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita'
con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai
contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono
della localita' ove si svolge il lavoro.
Art. 3.
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260,
modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si
estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della
stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del
lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori
dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non
in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.
Art. 4.
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni
piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO