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LEGGE 27 maggio 1949 , n. 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
 
Tipo documento Legge → Legge
Numero 260
Del 27/05/1949
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124
del 31/05/1949

 

 
 
    La Camera dei  deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
 Il giorno 2 giugno, data di fondazione della, Repubblica, e'
dichiarato festa nazionale.
                
              
                               Art. 2.
 
 Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del
completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti
giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
    tutte le domeniche;
    il primo giorno dell'anno;
    il giorno dell'Epifania;
    il giorno della festa, di San Giuseppe;
    il 25 aprile: anniversario della liberazione;
    il giorno di lunedi dopo Pasqua;
    il giorno dell'Ascensione;
    il giorno del Corpus Domini;
    il 1 maggio: festa del lavoro;
    il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
    il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
    il giorno di Ognissanti;
    il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
    il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
    il giorno di Natale;
    il giorno 26 dicembre.
                
              
                               Art. 3.
 
 Sono   considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario
ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici
edifici, i seguenti giorni:
    l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del
Concordato con la Santa Sede;
    il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di
Napoli.
                
              
                               Art. 4
 
 Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa
nazionale, delle solennita' civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4
novembre.
                
              
                               Art. 5.
 
 ((Nelle    ricorrenze    della    festa   nazionale   (2   giugno),
dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del
lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo
Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano
retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da
essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra
indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad
un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a
quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione
o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle
quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
 Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la
loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale
retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente
prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
 Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera
nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la
maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra
nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente
all'aliquota giornaliera)).
                
              
                               Art. 6.
 
 In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli
imprenditori ((sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trecentomila a un milione ottocentomila.))
                
              
                               Art. 7.
 
 Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n.
1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con
le norme contenute nella presente legge.
                
              
                               Art. 8.
 
 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 27 maggio 1949
 
                               EINAUDI
 
                                                   DE GASPERI - PELLA
                                                              FANFANI
 
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 
 
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