"Santal" è un marchio forte, rigettato il ricorso

 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37355/2021, è tornata a pronunciarsi sul tema dei marchi rinomati, rigettando il ricorso presentato contro la Parmalat Spa e i suoi succhi “Santal” dalla società romena SC Rieni Drinks S.A che aveva registrato nel 1997 il marchio "Sante" nella medesima classe 32 e in ulteriori classi (5, 16, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 42).

Già nel 2017, la Corte d’Appello di Bologna aveva definito “Santal” come un segno costituito da una parola di fantasia, ma da tutelare per il suo carattere distintivo forte e per la rinomanza raggiunta. Il troppo simile “Santé” avrebbe rischiato di creare confusione nel consumatore andando così a discapito del marchio forte, ovvero in questo caso della celebre linea dei succhi “Santal”.

È stato infatti individuato il vantaggio che il terzo potrebbe trarre dalla contraffazione del marchio noto, consistente nell’agganciamento parassitario al segno, che può causarne l’offuscamento dell’immagine e l’indebolimento del carattere distintivo.

Alla luce di questo, il titolare del marchio rinomato "ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato anche per prodotti non affini" qualora si profili un indebito vantaggio del terzo.

Si è sottolineato il principio secondo il quale "la tutela di un marchio 'forte' si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi 'deboli', perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante".

Ma che differenza c’è tra un marchio forte e uno debole?

Per “marchio debole” si intende un marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia trasparire a quale prodotto si riferisca. È pertanto definito “debole” in quanto solo la parte che si differenzia dalla denominazione generica del prodotto è realmente oggetto di protezione in caso di contraffazione del marchio, mentre la parte non distintiva potrà essere utilizzata anche da altri soggetti senza di per sé configurare un illecito. Esempi eclatanti di questi marchi sono “Estathé”, “Melinda” o “Lemonsoda”.

Il “marchio forte” è invece una parola inventata che non presenta alcuna attinenza con il prodotto al quale si riferisce. Uno dei casi più clamorosi di questo marchio è quello della Apple che, come tutti sanno, non identifica frutta ma prodotti di telefonia e computer. Se il marchio “Apple” fosse stato scelto per indicare mele sarebbe ovviamente stato debole. Altri casi celebri sono caratterizzati dai marchi “Fanta”, “Coca Cola”, “Nutella”.

Tuttavia, non si dimentichi come un marchio inizialmente privo di carattere distintivo, attraverso la progressiva notorietà ottenuta nel tempo presso il pubblico di riferimento in seguito a una grande campagna mediatica, possa comunque godere di un effetto riabilitativo e trasformarsi in un segno distintivo o addirittura forte. È questo il secondary meaning.
 
FONTE: Sole 24 ore
 
 
Accedi/Login
Newsletter
Questo sito utilizza cookies. Navigando in questo sito, l'utente acconsente all'utilizzo dei cookies secondo queste modalità.