REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari che istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti.
 
Tipo documento Legge → Regolamento dell'Unione Europea
Numero 1130
Del 11/11/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295
Serie L
del 12/11/2011

Questo Regolamento inserisce l'allegato III al Reg. CE n. 1333 del 2008.
Si attendeva da tempo la pubblicazione di questa parte del regolamento che rende chiarezza in merito all'elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso, nello specifico l'allegato è suddiviso i 6 parti:
 

  • PARTE 1 - Coadiuvanti negli additivi alimentari;
  • PARTE 2 - Additivi alimentari diversi dai coadiuvanti negli additivi alimentari;
  • PARTE 3 - Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli enzimi alimentari;
  • PARTE 4 - Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari;
  • PARTE 5 - Additivi alimentari nei nutrienti (per “nutrienti” si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici):
    • SEZIONE A - Additivi in nutrienti esclusi quelli per "baby food";
    • SEZIONE B - Additivi in nutrienti destinati a "baby food";
  • PARTE 6 - Denominazione dei gruppi di additivi ai fini delle parti precedenti.

Il presente Regolamento si applica a partire dal 2 dicembre 2011.

Le preparazioni non conformi alle parti 2, 3 e/o parte 5 sezione A, possono continuare ad essere immesse sul mercato per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore, quindi sino al 2 diecembre 2014.
Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le preparazioni non conformi alle parti 1 e 4
, possono continuare ad essere immesse sul mercato sino al 31 maggio 2013.
Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

 
 
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