PROVVEDIMENTO 23 giugno 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Grana Padano» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
 
Tipo documento Prassi → Provvedimento
Numero
Del 23/06/2011
Documento emesso dal MIPAAF
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153
del 04/07/2011
IL DIRETTORE GENERALE 
dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale  e'
stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette la  denominazione  di  origine
protetta «Grana Padano»; 
  Considerato che, e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento  (CE)  n.  510/06  una  modifica  del   disciplinare   di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 584 della Commissione  del
17 giugno 2011, e' stata accolta la modifica  di  cui  al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente vigente, a seguito  della  registrazione  della  modifica
richiesta, della D.O.P. «Grana  Padano»,  affinche'  le  disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di  origine  protetta  «Grana  Padano»,  nella  stesura
risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 584  del
17 giugno 2011. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine  protetta   «Grana   Padano»,   sono   tenuti   al   rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 23 giugno 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari 

        
      
                                                             Allegato 
 
                  DISCIPLINARE GRANA PADANO D.O.P. 
 
 
                               Art. 1. 
 
    La denominazione di origine protetta «Grana Padano» si  riferisce
al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo  di  vacca
parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta,
duro e a lenta maturazione, usato da tavola o  da  grattugia,  e  che
risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare di produzione. 
 

                               Art. 2. 
 
    Le caratteristiche del prodotto  al  momento  dell'immissione  al
consumo sono: 
    forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso  o  quasi  dritto,
facce piane, leggermente orlate; 
    diametro della forma: da 35 a 45 cm; 
    altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi,
in  piu'  o  in  meno,  in  rapporto  alle  condizioni  tecniche   di
produzione; 
    peso: da 24  a  40  kg  da  intendersi  riferito  al  peso  medio
dell'intera partita sottoposta a espertizzazione con  una  tolleranza
del 2,5% della singola forma, purche' le forme che beneficiano  della
tolleranza siano parte di una intera partita  la  quale  rientri  nei
parametri succitati; 
    crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm; 
    pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura  radiale
a scaglia e occhiatura appena visibile; 
    grasso sulla sostanza secca: minimo 32%; 
    colore  della  crosta:  scuro  o  giallo  dorato   naturale;   e'
espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale; 
    colore della pasta: bianco o paglierino; 
    aroma: fragrante; 
    sapore: delicato. 
    La composizione  amminoacidica  specifica  del  formaggio  «Grana
Padano D.O.P.» risulta depositata presso il Consorzio per  la  tutela
del formaggio «Grana Padano» e presso il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e determinata mediante impiego  della
cromatografia  a   scambio   ionico   con   rilevazione   fotometrica
post-colonna con ninidrina. 
    La composizione isotopica specifica del formaggio  «Grana  Padano
D.O.P.» risulta depositata presso il  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio «Grana  Padano»  e  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  e  determinata  con  metodiche  di
spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS). 
    Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove  impiegato  in
caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e
rilevazione  in  fluorescenza,  deve   essere   corrispondente   alla
quantita' dichiarata e verificata nel processo di caseificazione. 
    Il  «Grana  Padano  D.O.P.»  nella  tipologia  «grattugiato»   e'
ottenuto esclusivamente da formaggio  intero  gia'  certificato.  Nei
limiti e  alle  condizioni  specificate  al  successivo  art.  7,  e'
tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio  e
confezionamento di «Grana Padano» in pezzi a peso variabile e/o  peso
fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini  etc.  per  la  produzione  di
«Grana Padano» grattugiato. 
    Le operazioni di grattugia devono essere  effettuate  nell'ambito
della zona di produzione del «Grana Padano D.O.P.». 
    Il confezionamento deve  avvenire  immediatamente,  senza  nessun
trattamento e senza aggiunta di altre sostanze. 
    Ferme restando  le  caratteristiche  tipiche  del  «Grana  Padano
D.O.P.»  la  tipologia  «grattugiato»  deve  presentare  le  seguenti
caratteristiche: 
    umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%; 
    aspetto: non pulverulento ed omogeneo,  particelle  con  diametro
inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%; 
    quantita' di crosta: non superiore al 18%. 
 

                               Art. 3. 
 
    La zona di  produzione  e  di  grattugiatura  del  «Grana  Padano
D.O.P.» e' il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli,  Bergamo,  Brescia,  Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova  a  sinistra  del  Po,  Milano,  Monza,
Pavia, Sondrio, Varese, Trento,  Padova,  Rovigo,  Treviso,  Venezia,
Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara,  Forli'  Cesena,
Piacenza, Ravenna e Rimini, nonche' i seguenti comuni della provincia
di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena. 
 

                               Art. 4. 
 
    Il formaggio «Grana Padano D.O.P.» e' prodotto a partire da latte
crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno e che,
ad esclusione del latte prodotto nell'area del Trentingrana,  non  si
avvalga delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria  per
quanto riguarda la carica batterica totale e  il  tenore  di  cellule
somatiche. 
    La raccolta del latte deve avvenire  entro  le  ventiquattro  ore
dall'inizio della prima mungitura. 
    L'alimentazione base delle  bovine  da  latte  e'  costituita  da
foraggi  verdi  o  conservati,  e  viene  applicata  alle  vacche  in
lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi  di
eta'. 
    L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione
di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o  nell'ambito  del
territorio di produzione del latte del «Grana  Padano  D.O.P.»,  come
individuato all'art. 3. 
    Nella razione giornaliera non meno del 50% della  sostanza  secca
deve essere apportata da foraggi  con  un  rapporto  foraggi/mangimi,
riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1. 
    Almeno il 75% della sostanza  secca  dei  foraggi  della  razione
giornaliera deve provenire da alimenti  prodotti  nel  territorio  di
produzione del latte, cosi' come individuato all'art. 3. 
    I Foraggi ammessi sono: 
      foraggi  freschi:  foraggi  freschi   da   prati   stabili   od
artificiali o sfalciati. 
    Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita,
di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto,
segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais,
panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e
favino; 
    fieni: ottenuti  dall'essiccamento  in  campo,  con  tecniche  di
aeroessiccazione  o  per  disidratazione,  delle  essenze   foraggere
utilizzabili come foraggi verdi; 
    paglie:  di  cereali  quali  frumento,   orzo,   avena,   segale,
triticale; 
    insilati,  non  ammessi  per  la   produzione   della   tipologia
Trentingrana: 
    trinciato di mais; 
    fieni silo. 
Mangimi ammessi. 
    Di seguito e' riportato l'elenco delle materie prime per mangimi,
raggruppate per  categorie,  ammesse  ad  integrazione  dei  foraggi,
nell'alimentazione delle  vacche  in  lattazione,  degli  animali  in
asciutta e delle  manze  oltre  i  7  mesi  di  eta'  destinate  alla
produzione del latte per la trasformazione in formaggio «Grana Padano
D.O.P.». 
    Cereali e loro derivati:  mais,  orzo,  frumento,  sorgo,  avena,
segale,  triticale:  granelle,  sfarinati  e  relativi  derivati  sia
essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati
termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati. 
    Pastoni di mais: spiga integrale del mais  sfarinata  in  pastone
integrale  di  mais  o  in  pastone  di  pannocchia;  granella  umida
sfarinata in pastoni di farina umida. 
    Semi oleaginosi loro  derivati:  soia,  cotone,  girasole,  lino:
granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine  di  estrazione
espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. 
    Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati. 
    Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo
di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati  o
pellettati. 
    Derivati dell'industria dello zucchero: 
    polpe  secche  esauste,  polpe   secche   semizuccherine,   polpe
melassate; 
    melasso  e/o  derivati:  solo  come  adiuvanti   tecnologici   ed
appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5%  della  sostanza
secca della razione giornaliera. 
    Semi di leguminose, carrube: 
    pisello proteico, fave, favino: granelle,  sfarinati  e  relativi
derivati; 
    carrube: essiccate e relativi derivati. 
    Grassi: grassi di  origine  vegetale  con  numero  di  iodio  non
superiore a 70, acidi grassi da oli di  origine  vegetale  con  acidi
grassi tal quali o  salificati.  Sono  ammessi  olii  di  pesce  come
supporti per «additivi» e «premiscele». 
    Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. 
    Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti),
aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione.
Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo  quelli  naturali  o
natural-identici. 
    Varie: e' ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato  come
supporto nelle «premiscele». 
 

                               Art. 5. 
 
    Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. 
    Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve  avere
una temperatura non inferiore agli 8°C. 
    E' ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due
munte  miscelate  dopo   averlo   lasciato   riposare   e   affiorare
naturalmente. 
    E' pure ammessa la lavorazione del latte di due  munte  miscelate
di  cui  una  sola  delle  due  e'  lasciata  riposare  e   affiorare
naturalmente. 
    Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento
naturale, a temperatura compresa  tra  8  e  20°C,  in  modo  che  il
rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80  e  1,05.
Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte  in  caldaia
massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi'  consentito  per  ogni
altro caso in cui il latte proveniente dalla  miscela  di  due  munte
preveda che una delle due sia lasciata riposare. 
    Il latte, dalla stalla alla  sua  lavorazione,  non  puo'  subire
alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che  ne  modifichi  lo
status di latte crudo naturale. 
    Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata,
in rame o con rivestimento interno in rame. 
    E' ammesso l'uso di lisozima, tranne  che  per  il  Trentingrana,
fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte. 
    La  coagulazione  e'  ottenuta  con  caglio  di  vitello,  previa
aggiunta di siero innesto naturale. 
    Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di  acidita'  di
fermentazione del siero innesto a 24  ore  inferiore  a  26°  Soxhlet
Henkel/50ml e' ammessa, fino ad un massimo di dodici volte  all'anno,
l'aggiunta  di  batteri  lattici   autoctoni,   quali   Lactobacillus
helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio  della  preparazione  del
siero innesto per il giorno successivo. 
    La cagliata e' rotta in granuli fini e  cotta  fino  a  quando  i
granuli diventano elastici, a  una  temperatura  massima  di  56°C  e
lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima  caldaia,  fino
ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura. 
    Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 48 ore,  che
imprimono i contrassegni di origine  e  quindi  in  salamoia  per  un
periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere  dalla  messa  in
salamoia. 
    La maturazione naturale viene effettuata conservando il  prodotto
in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi
a decorrere dalla formatura. 
    Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina
nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta  prelevata
a meta' altezza dello scalzo, misurato con  metodo  fluorimetrico,  e
comunque compatibile con l'impiego di  latte  crudo  e  che  altresi'
rispetta  tutti  i  parametri  previsti  dal  presente   disciplinare
all'art.  2  viene  sottoposto  ad  espertizzazione,  non  prima  del
compimento dell'ottavo mese dalla formatura. 
    L'espertizzazione dara' quindi luogo alla  marchiatura  a  fuoco,
oppure dara' luogo  alla  cancellazione  dei  contrassegni  d'origine
impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il
prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2. 
    Il prodotto non puo' essere commercializzato come  «Grana  Padano
D.O.P.» prima del compimento effettivo del nono mese di  eta'.  Prima
di  detto  termine  il  formaggio  non  puo'  uscire  dalla  zona  di
produzione. 
 

                               Art. 6. 
 
    Il controllo per  l'applicazione  del  presente  disciplinare  di
produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito dagli  articoli
10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006. 
 

                               Art. 7. 
 
    Il condizionamento del prodotto  «Grana  Padano  D.O.P.»,  inteso
come qualsivoglia  tipologia  e  pezzatura  -  sia  in  porzioni  che
grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo)  -  con  impiego
della  denominazione  di  origine  protetta  e  del   logo   che   lo
contraddistingue, puo'  avvenire  unicamente  ad  opera  di  soggetti
titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal
consorzio di tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le
funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,
n. 526. 
    Sono previste due  distinte  autorizzazioni  al  confezionamento,
l'una  relativa  agli  spicchi  con  crosta  e  l'altra  relativa  al
grattugiato. Qualsiasi tipologia di  prodotto  confezionato  che  non
riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o
simili) e' assimilata al grattugiato  e  soggetta  alle  prescrizioni
previste per lo stesso. 
    L'autorizzazione al preconfezionamento non e' richiesta nel  solo
caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga
preparata nel punto vendita. 
Vincoli territoriali per la tipologia «grattugiato». 
    Al fine di salvaguardare  nel  migliore  dei  modi  la  qualita',
assicurare  la  rintracciabilita'  e  garantire  il   controllo   del
prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del  formaggio  «Grana
Padano D.O.P.» per la tipologia «grattugiato» e per le  tipologie  ad
esso assimilate potranno  essere  rilasciate  unicamente  a  soggetti
economici operanti all'interno della zona di  produzione  individuata
all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato  nella  predetta
zona. 
    Per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   in   questione   sara'
necessario il  preventivo  nulla  osta  da  parte  dell'organismo  di
controllo incaricato,  a  seguito  degli  opportuni  accertamenti  da
quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente. 
Limiti e condizioni per l'utilizzo  degli  sfridi  di  «Grana  Padano
  D.O.P.» nella produzione di «Grana Padano» «grattugiato». 
    L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e  confezionamento
di «Grana Padano D.O.P.» in pezzi a peso variabile  e/o  peso  fisso,
blocchetti, cubetti, bocconcini etc.  per  la  produzione  di  «Grana
Padano»  grattugiato,  e'   consentito   unicamente   alle   seguenti
condizioni: 
    a) deve essere comunque  rispettata  la  percentuale  massima  di
crosta del 18%, di cui al precedente art. 2; 
    b) deve essere sempre garantita  la  tracciabilita'  delle  forme
intere di «Grana Padano D.O.P.» dalle quali provengono gli sfridi.  A
tale fine, per poter  utilizzare  gli  sfridi  delle  lavorazioni  e'
necessario compilare l'apposita scheda di  lavorazione,  fornita  dal
consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio
produttore, il  mese  e  l'anno  di  produzione  e  gli  estremi  del
documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle  forme
in questione,  nonche'  il  quantitativo  di  sfridi  ottenuti  dalla
lavorazione delle medesime; 
    c) nel caso di impiego differito  e/o  di  trasferimento  da  uno
stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno  essere  tenuti  distinti
per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli
sui contenitori o sugli involucri  contenenti  gli  sfridi,  dovranno
essere chiaramente indicati i  rispettivi  numeri  di  matricola  del
caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione; 
    d)  il  trasferimento  degli  sfridi   e'   consentito   soltanto
nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale,  ed  unicamente
all'interno   della   zona   d'origine.   E'   quindi   vietata    la
commercializzazione degli sfridi  da  destinare  alla  produzione  di
«Grana Padano» grattugiato. 
 

                               Art. 8. 
 
    Il contrassegno ufficiale attestante il  possesso  dei  requisiti
che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta  «Grana
Padano» e che deve dunque comparire tanto sulle forme  intere  quanto
su tutte le confezioni di formaggio «Grana Padano D.O.P.» in porzioni
e grattugiato e' costituito da un disegno  romboidale,  attraversato,
in corrispondenza  della  diagonale  minore,  da  una  grande  fascia
delimitata da due  strisce  parallele  superiori  e  da  due  strisce
parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte,  disposte
su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere  stampatello
maiuscolo. Dentro gli angoli  superiore  e  inferiore  del  romboide,
aventi  i  vertici  arrotondati,  sono  iscritte  rispettivamente  le
iniziali «G» e «P». 
    Il formaggio «Grana Padano  D.O.P.»  e'  individuato  mediante  i
contrassegni: 
      A) sulle forme: 
1 - della tipologia «Grana Padano» 
    Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di  origine
sulle forme all'atto della formatura si compongono di  una  serie  di
losanghe  romboidali  tratteggiate  che  riportano  al  loro  interno
alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO»  scritte  in  caratteri
maiuscoli  e  leggermente  inclinati  verso  destra  e  tratteggiati,
sfalsate tra loro e ripetute in  continuo  su  tutto  il  giro  della
forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a
fuoco «GRANA PADANO» come sopra  individuato;  al  centro  figura  un
quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le  due
lettere, in carattere maiuscolo, che  costituiscono  la  sigla  della
provincia nella quale e' situato il caseificio produttore, il  numero
di matricola del caseificio medesimo, composto di tre  numeri,  e  la
dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due  piccoli  cerchi  che
interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente
sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso
alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai
fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio
a fuoco «Grana Padano», compare l'indicazione del mese e dell'anno di
produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto
descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale
sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli
elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla
destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e
l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra
del quadrifoglio medesimo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
2 - della tipologia «Trentingrana» 
    Unicamente per il «Grana Padano D.O.P.» prodotto nella  provincia
autonoma di Trento, nonche' nell'intero territorio amministrativo dei
comuni della provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3,  e  a
condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli
allevamenti di vacche lattifere che insistono  nelle  vallate  alpine
del territorio medesimo, alimentate con foraggi con  esclusione,  per
tutto l'anno, di insilati di ogni tipo,  e'  consentito  riportare  i
contrassegni di seguito descritti e riprodotti. 
    Le  specifiche  fasce  marchianti  previste  per   la   tipologia
«Trentingrana» come sopra individuata si compongono di  una  fila  in
alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate  attraversate
dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente
inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale,  fra  le
forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole  «TRENTINO»
scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta  al
suo interno, dall'alto in basso, le due  lettere  «TN»  in  carattere
maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale e' situato  il
caseificio  produttore,  il  numero  di  matricola   del   caseificio
medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP»,  oltre  a  due
piccoli ovali e due piccoli  cerchi  posti  rispettivamente  sopra  e
sotto e a destra e sinistra del numero di matricola;  in  basso  alla
sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini
sanitari, lo stabilimento di  produzione,  mentre  sulla  destra  del
quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio
a fuoco «Grana Padano», compare l'indicazione del mese e dell'anno di
produzione, rispettivamente con  tre  lettere  e  due  cifre.  Quanto
descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale
sul formaggio,  ma  si  precisa  che  nelle  fascere  l'ordine  degli
elementi citati appare invertito, ovvero  il  bollo  CE  figura  alla
destra del quadrifoglio  e  lo  spazio  per  il  marchio  a  fuoco  e
l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra
del quadrifoglio medesimo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    L'azione  identificativa  dell'origine  da  parte   delle   fasce
marchianti e' integrata con l'apposizione di una placca  di  caseina,
recante la scritta «GRANA PADANO», l'anno di produzione e  un  codice
alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni  singola  forma,
al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto. 
    Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20  mesi  dalla
formatura all'interno della zona di  produzione  e  che  presenti  le
caratteristiche qualitative sottoriportate, puo'  essere  individuato
come «RISERVA»: 
    scelto sperlato; 
    pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia; 
    colore omogeneo bianco o paglierino; 
    assenza di odori anomali; 
    sapore fragrante e delicato. 
    L'appartenenza  alla  categoria  «Grana  Padano»  RISERVA   viene
sancita da un secondo marchio a fuoco,  apposto  sullo  scalzo  delle
forme a richiesta degli operatori, con le stesse  modalita'  previste
per l'apposizione del marchio D.O.P. 
    Il marchio in questione e' costituito da  un  disegno  circolare,
attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia
delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore
parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA»,
in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la
parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre
dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in
carattere maiuscolo. 
    La riproduzione del marchio a fuoco in questione e' la seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il marchio viene apposto in prossimita' del  quadrifoglio,  dalla
parte opposta a quella dove gia' figura il  marchio  a  fuoco  «Grana
Padano»; 
      B) sulle confezioni: 
    Il formaggio confezionato  dai  confezionatori  autorizzati  deve
riportare sulle confezioni il logo «Grana Padano». 
    Nella riproduzione sulle confezioni,  il  contrassegno  ufficiale
attestante il possesso dei  requisiti  che  legittimano  l'uso  della
denominazione  di  origine  protetta  «Grana  Padano»,   cosi'   come
descritto all'inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo  di
colore pantone 109 c di  forma  corrispondente  ma  leggermente  piu'
ampio del tratto per il nero. 
    I parametri per  riprodurre  il  logo  sulle  confezioni  sono  i
seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Font: FUTURA BOLD. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Dimensione minima consentita: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento
dei requisiti di qualita' mediante l'espertizzazione,  sono  previste
le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano»  OLTRE
16 MESI e il «Grana Padano» RISERVA. 
    Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio   rientrante   nella
categoria «Grana Padano» OLTRE 16 MESI, il logo «Grana  Padano»  come
sopra descritto  e'  completato  dalla  specifica  «OLTRE  16  MESI»,
disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su  sfondo
giallo pantone 109 c, con le parole «OLTRE» e  «MESI»,  in  carattere
maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una  sotto  le
parole medesime. 
    I parametri per riprodurre il logo in questione sulle  confezioni
sono i seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Sulle  confezioni  contenenti  il  formaggio   rientrante   nella
categoria «Grana Padano» RISERVA, oltre al  logo  GRANA  PADANO  come
sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA. 
    Il logo in questione risulta cosi' composto:  disegno  circolare,
attraversato  trasversalmente  al  centro  da   una   grande   fascia
delimitata da una striscia superiore  e  da  una  striscia  inferiore
parallele; nel centro della fascia e' iscritta la  parola  «RISERVA»,
in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti  la
parola «OLTRE», in carattere maiuscolo,  e  il  numero  «20»,  mentre
dentro quella inferiore e'  iscritta  la  parola  «MESI»,  sempre  in
carattere maiuscolo. 
    Il disegno in questione e' realizzato in  colore  giallo  pantone
109 c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente
ma leggermente piu' ampio del tratto per il giallo. 
    I parametri per riprodurre il logo in questione sulle  confezioni
sono i seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
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