Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli e in particolare l'art. 80;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del
Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero - caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185, concernente le
condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed
igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la
produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualita'»;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante modalita' di
applicazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero
- caseari;
Vista la relazione conclusiva della Commissione di indagine
amministrativa istituita con decreto ministeriale 25 giugno 2009 n.
6501;
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante «linee guida per l'esecuzione
dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito
della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al
trattamento termico e alla trasformazione» sancita in Conferenza
Stato Regioni il 20 marzo 2008, n. 103/CSR;
Considerato che per la commercializzazione del latte bovino possono
essere stipulati annualmente accordi tra le parti al fine di
disciplinare le modalita' di commercializzazione, compresa la
qualita';
Considerata la necessita' di assicurare la continuita'
dell'attivita' svolta e delle relative procedure esplicitando taluni
aspetti in materia di prelievo dei campioni ai fini della
determinazione del tenore di materia grassa del latte;
Considerata altresi' l'opportunita' di differire l'applicabilita'
di talune disposizioni per consentire il necessario adeguamento delle
procedure amministrative;
Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 23 marzo 2011.
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2003,
sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) date dei prelievi di latte di cui all'art. 13;
i) nome, ruolo e firma del soggetto che effettua i prelievi di
cui al precedente punto h).».
Art. 2
1. L'art. 13 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 13. Rilevazione del tenore di materia grassa.
1. Ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di
materia grassa del latte consegnato, l'acquirente utilizza tutti i
prelievi di latte e i risultati delle relative analisi eseguite per
il pagamento del latte a qualita' o per l'accertamento dei requisiti
prescritti dal decreto ministeriale 9 maggio 1991 n. 185 per il latte
destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta
qualita'.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1 la determinazione
e la contabilizzazione del tenore di materia grassa sono effettuate
utilizzando i campioni prelevati per i controlli prescritti dal
regolamento (CE) n. 853/2004, contestualmente alle altre analisi
prescritte da tale regolamento e negli stessi laboratori; i risultati
delle analisi sono riportati in un unico certificato.
3. Fermo restando quando stabilito ai commi 1 e 2 l'acquirente
per il calcolo del tenore di materia grassa, assicura mensilmente
almeno:
a) due prelievi e relative analisi sul latte consegnato da
ciascun produttore;
b) un prelievo e relativa analisi sul latte consegnato da
ciascun produttore per le aziende situate in zone di montagna e per
le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore a
60.000 Kg.
4. Qualora sia effettuato un numero di prelievi superiori al
minimo stabilito al comma 3, tutti i risultati delle relative analisi
sono presi in considerazione ai fini della determinazione e
contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato.
5. Per il prelievo dei campioni di latte da sottoporre alle
analisi per la materia grassa sono adottate procedure che
garantiscano l'omogeneita' e la rappresentativita' del campione,
sulla base di quanto indicato negli accordi per il pagamento del
latte a qualita' o nell' intesa sulle linee guida citata in premessa.
6. I laboratori ove sono effettuate le analisi di cui ai commi 1
e 2 sono accreditati per l'analisi della materia grassa ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008.
7. I certificati delle analisi effettuate per la determinazione
del tenore di materia grassa sono conservati con la documentazione
contabile di cui all'art. 14 del presente decreto.
8. Le Regioni e le Province Autonome possono autorizzare sistemi
informatizzati di registrazione delle analisi che comunque
garantiscano l'effettivo controllo delle stesse.
9. Nella definizione del piano di controllo prescritto all'art.
19 del regolamento (CE) n. 595/2004 si tiene conto anche di eventuali
anomalie emerse nella rilevazione del tenore di materia grassa.
10. In coerenza con quanto previsto dall'intesa tra Governo e
Regioni sull'esecuzione dei controlli nonche' dagli accordi volontari
citati in premessa, gli operatori che effettuano il prelievo dei
campioni di latte ai fini della rilevazione della materia grassa
devono avere una adeguata formazione.
11. Il prelievo del campione e la successiva conservazione sono
effettuati in modo da garantire la piena rispondenza del campione
alla massa del latte cui e' riferito.
12. L'Agea, ove necessario, in accordo con le Regioni e le
Province Autonome, fornisce le opportune istruzioni ai fini della
corretta e uniforme applicazione del presente decreto.».
Art. 3
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal
primo giorno del mese successivo alla scadenza del novantesimo giorno
dalla pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2011
Il Ministro: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 165