DECRETO 19 aprile 2011

Modifiche al decreto 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
 
Tipo documento Legge → Decreto
Numero
Del 19/04/2011
Documento emesso dal MIPAAF
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153
del 04/07/2011
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 e successive modificazioni, recante  organizzazione  comune  dei
mercati  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli e in particolare l'art. 80; 
  Visto il regolamento (CE) n.  595/2004  della  Commissione  recante
modalita' di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1788/2003  del
Consiglio che stabilisce un prelievo nel  settore  del  latte  e  dei
prodotti lattiero - caseari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti; 
  Visto l'art. 4, comma 3  della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990); 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185, concernente le
condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di  composizione  ed
igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la
produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualita'»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante  modalita'  di
applicazione della legge 30  maggio  2003,  n.  119,  concernente  il
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti  lattiero
- caseari; 
  Vista  la  relazione  conclusiva  della  Commissione  di   indagine
amministrativa istituita con decreto ministeriale 25 giugno  2009  n.
6501; 
  Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante «linee guida per  l'esecuzione
dei controlli tesi a garantire la  sicurezza  alimentare  nell'ambito
della produzione e immissione sul  mercato  del  latte  destinato  al
trattamento termico e  alla  trasformazione»  sancita  in  Conferenza
Stato Regioni il 20 marzo 2008, n. 103/CSR; 
  Considerato che per la commercializzazione del latte bovino possono
essere  stipulati  annualmente  accordi  tra  le  parti  al  fine  di
disciplinare  le  modalita'  di  commercializzazione,   compresa   la
qualita'; 
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la    continuita'
dell'attivita' svolta e delle relative procedure esplicitando  taluni
aspetti  in  materia  di  prelievo  dei  campioni   ai   fini   della
determinazione del tenore di materia grassa del latte; 
  Considerata altresi' l'opportunita' di  differire  l'applicabilita'
di talune disposizioni per consentire il necessario adeguamento delle
procedure amministrative; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i  Rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 23 marzo 2011. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 31  luglio  2003,
sono aggiunte le seguenti lettere: 
    «h) date dei prelievi di latte di cui all'art. 13; 
    i) nome, ruolo e firma del soggetto che effettua  i  prelievi  di
cui al precedente punto h).». 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. L'art. 13 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 13. Rilevazione del tenore di materia grassa. 
    1. Ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di
materia grassa del latte consegnato, l'acquirente  utilizza  tutti  i
prelievi di latte e i risultati delle relative analisi  eseguite  per
il pagamento del latte a qualita' o per l'accertamento dei  requisiti
prescritti dal decreto ministeriale 9 maggio 1991 n. 185 per il latte
destinato alla  produzione  di  latte  fresco  pastorizzato  di  alta
qualita'. 
    2. In assenza delle procedure di cui al comma 1 la determinazione
e la contabilizzazione del tenore di materia grassa  sono  effettuate
utilizzando i campioni  prelevati  per  i  controlli  prescritti  dal
regolamento (CE) n.  853/2004,  contestualmente  alle  altre  analisi
prescritte da tale regolamento e negli stessi laboratori; i risultati
delle analisi sono riportati in un unico certificato. 
    3. Fermo restando quando stabilito ai commi 1  e  2  l'acquirente
per il calcolo del tenore di  materia  grassa,  assicura  mensilmente
almeno: 
      a) due prelievi e relative  analisi  sul  latte  consegnato  da
ciascun produttore; 
      b) un prelievo e  relativa  analisi  sul  latte  consegnato  da
ciascun produttore per le aziende situate in zone di montagna  e  per
le aziende titolari di un quantitativo  di  riferimento  inferiore  a
60.000 Kg. 
    4. Qualora sia effettuato un  numero  di  prelievi  superiori  al
minimo stabilito al comma 3, tutti i risultati delle relative analisi
sono  presi  in  considerazione  ai  fini  della   determinazione   e
contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato. 
    5. Per il prelievo dei  campioni  di  latte  da  sottoporre  alle
analisi  per  la  materia  grassa   sono   adottate   procedure   che
garantiscano l'omogeneita'  e  la  rappresentativita'  del  campione,
sulla base di quanto indicato negli  accordi  per  il  pagamento  del
latte a qualita' o nell' intesa sulle linee guida citata in premessa. 
    6. I laboratori ove sono effettuate le analisi di cui ai commi  1
e 2 sono accreditati per l'analisi della materia grassa ai sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
    7. I certificati delle analisi effettuate per  la  determinazione
del tenore di materia grassa sono conservati  con  la  documentazione
contabile di cui all'art. 14 del presente decreto. 
    8. Le Regioni e le Province Autonome possono autorizzare  sistemi
informatizzati  di   registrazione   delle   analisi   che   comunque
garantiscano l'effettivo controllo delle stesse. 
    9. Nella definizione del piano di controllo  prescritto  all'art.
19 del regolamento (CE) n. 595/2004 si tiene conto anche di eventuali
anomalie emerse nella rilevazione del tenore di materia grassa. 
    10. In coerenza con quanto previsto  dall'intesa  tra  Governo  e
Regioni sull'esecuzione dei controlli nonche' dagli accordi volontari
citati in premessa, gli operatori  che  effettuano  il  prelievo  dei
campioni di latte ai fini  della  rilevazione  della  materia  grassa
devono avere una adeguata formazione. 
    11. Il prelievo del campione e la successiva  conservazione  sono
effettuati in modo da garantire la  piena  rispondenza  del  campione
alla massa del latte cui e' riferito. 
    12. L'Agea, ove necessario,  in  accordo  con  le  Regioni  e  le
Province Autonome, fornisce le opportune  istruzioni  ai  fini  della
corretta e uniforme applicazione del presente decreto.». 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire  dal
primo giorno del mese successivo alla scadenza del novantesimo giorno
dalla pubblicazione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 3, foglio n. 165 

 
 
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