La Corte di Giustizia ha dichiato nel procedimento C-614/17 che:
1) L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.
2) L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.
3) La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.