La Corte di Giustizia ha dichiarato nel procedimento C-98/18 che "L’allegato III, sezione I, capitolo VII, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, deve essere interpretato nel senso che il raffreddamento della carne dopo la macellazione deve essere effettuato nei locali stessi del macello fino a che la carne raggiunga, in tutte le sue parti, una temperatura non superiore ai 7 °C, prima di essere caricata a bordo di un mezzo refrigerato."