DECRETO 16 febbraio 2011

Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Salame Cremona e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Cremona». (11A02713)
 
Tipo documento Legge → Decreto
Numero
Del 16/02/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 04/03/2011
Documento emesso dal MIPAAF
IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita'  aventi  determinate  caratteristiche
attribuibili  ad  un'origine  geografica  determinata  e  di   curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli  l'effettuazione
di scelte ottimali; 
  Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili  in  maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto  costituiti  dai  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999. 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526,  ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono  ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  97  del  27  aprile  2000,
recanti   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n.  526/1999,
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale  -  n.  272  del  21  novembre  2000  con  il  quale,
conformemente alle previsioni dell'art.  14,  comma  15,  lettera  d)
della legge n. 526/1999, sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi,  ora  Ispettorato  Centrale
per la  tutela  della  qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti
agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.  134  del  12  giugno  2001,  recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005,  recante  modalita'  di
deroga all'art. 2 del citato decreto  del  12  aprile  2000,  recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 18 agosto  2005,  recante  modifica  al
citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1362 della Commissione del 23 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea  L.
305 del 23  novembre  2007  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
indicazione geografica protetta «Salame Cremona»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293  del  15  dicembre
2004,  recante  «disposizioni  sanzionatorie  in   applicazione   del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla   protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»; 
  Vista l'istanza presentata dal  Consorzio  di  Tutela  del  «Salame
Cremona" con sede legale in Via Lanaioli, 1 - 26100  Cremona,  intesa
ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le  funzioni
indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti alla categoria «imprese di  lavorazione»  nella
filiera «preparazione di carni» individuata all'art.  2,  lettera  f)
del medesimo decreto,  rappresenta  almeno  i  2/3  della  produzione
tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui  all'art.
14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di  cui  trattasi  e'
stata  eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni   presentate   dal
Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate  dall'organismo
di  controllo  I.N.E.Q.,  autorizzato  a  svolgere  le  attivita'  di
controllo sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di Tutela  del  Salame  Cremona  al  fine  di  consentirgli
l'esercizio  delle  attivita'  sopra  richiamate  e  specificatamente
indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Salame Cremona, con  sede
in Via Lanaioli, 1 - 26100 Cremona, e' conforme alle prescrizioni  di
cui all'art. 3 del  decreto  12  aprile  2000,  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protetta  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP). 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Il  Consorzio  di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre  1999  n.  526  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla
IGP «Salame Cremona» registrata con Regolamento (CE)  n.  1362  della
Commissione del 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' Europea L. 305 del 23 novembre 2007. 
  2. Gli atti del Consorzio di cui al  comma  precedente,  dotati  di
rilevanza esterna, contengono gli estremi  del  presente  decreto  di
riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti,  anche  non
consortili,  aventi  quale  scopo  sociale  la  tutela   dei   propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto
incaricato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma  1  per  la
IGP «Salame Cremona». 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non puo'  modificare  il  proprio
statuto e gli  eventuali  regolamenti  interni  senza  il  preventivo
assenso  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Il Consorzio di cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare,  nell'ambito
dell'incarico  conferitogli  con  l'art.  2  del  presente   decreto,
l'attivita' di autocontrollo  svolta  dai  propri  associati  e,  ove
richiesto,  dai  soggetti  interessati  all'utilizzazione  della  IGP
«Salame Cremona» non associati, a condizione che  siano  immessi  nel
sistema di controllo dell'organismo autorizzato. 

        
      
                               Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo  della  IGP  «Salame
Cremona» appartenenti alla categoria «imprese di  lavorazione»  nella
filiera «preparazione di carni», individuata dall'art. 4, lettera  f)
del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  Consorzio
di tutela. 

        
      
                               Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 febbraio 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari 

 
 
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