IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999.
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine
protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale,
conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d)
della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale
per la tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti
agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il Regolamento (CE) n. 1362 della Commissione del 23 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L.
305 del 23 novembre 2007 con il quale e' stata registrata la
indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del «Salame
Cremona" con sede legale in Via Lanaioli, 1 - 26100 Cremona, intesa
ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni
indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 2, lettera f)
del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art.
14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi e'
stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal
Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
di controllo I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attivita' di
controllo sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di Tutela del Salame Cremona al fine di consentirgli
l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificatamente
indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Salame Cremona, con sede
in Via Lanaioli, 1 - 26100 Cremona, e' conforme alle prescrizioni di
cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP).
Art. 2
1. Il Consorzio di cui all'art. 1 e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla
IGP «Salame Cremona» registrata con Regolamento (CE) n. 1362 della
Commissione del 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' Europea L. 305 del 23 novembre 2007.
2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di
rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di
riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto
incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la
IGP «Salame Cremona».
Art. 3
1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio
statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo
assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Art. 4
1. Il Consorzio di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito
dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto,
l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove
richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP
«Salame Cremona» non associati, a condizione che siano immessi nel
sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
Art. 5
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Salame
Cremona» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera «preparazione di carni», individuata dall'art. 4, lettera f)
del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio
di tutela.
Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo'
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari