PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Sorrento» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000.
 
Tipo documento Prassi → Provvedimento
Numero
Del 19/01/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24
del 31/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011

Modifica del disciplinare di produzione della  denominazione  «Limone
di  Sorrento»  registrata  in  qualita'  di  indicazione   geografica
protetta in forza al regolamento CE n. 2446 della Commissione  del  6
novembre 2000. (11A00907) 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento CE n. 2446 della Commissione  del  6  novembre
2000 con il quale e' stata iscritta nel registro delle  denominazioni
di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  la
indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»; 
  Considerato che, e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9  del
Regolamento  (CE)  n.  510/06  una  modifica  del   disciplinare   di
produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 14 della  Commissione  del
10 gennaio 2011, e' stata accolta la modifica di  cui  al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente vigente, a seguito  della  registrazione  della  modifica
richiesta,  della  I.G.P.  «Limone   di   Sorrento»,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»,  nella  stesura
risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 14 della
Commissione del 10 gennaio 2011. 
  I produttori  che  intendono  porre  in  commercio  la  indicazione
geografica protetta «Limone di Sorrento»,  sono  tenuti  al  rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 19 gennaio 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari 

        
      
                                                             Allegato 
 
                     Disciplinare di Produzione 
     della Indicazione Geografica Protetta "Limone di Sorrento" 
 
 
                               Art. 1. 
 
    La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di  Sorrento"
e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai  requisiti
stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente  disciplinare
di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
    La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di  Sorrento"
designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art.  3
del presente disciplinare,  riferibili  agli  ecotipi  derivanti  dal
femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann) «Ovale  di  Sorrento  -
sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"». 
 
                               Art. 3. 
 
    La zona di produzione del "Limone di Sorrento" di cui al presente
disciplinare comprende parte  del  territorio  dei  comuni  di:  Vico
Equense, Meta,  Piano  di  Sorrento,  Sant'Agnello,  Sorrento,  Massa
Lubrense, Capri e Anacapri. 
    La penisola sorrentina inizia dal versante est con il  comune  di
Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta,  Piano  di
Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense.  Confina,  nel  suo
insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni
di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e  ad
ovest ancora col mar Tirreno. Ad ovest della penisola,  a  circa  3,5
miglia da Punta Campanella, e' ubicata l'isola di Capri. 
    Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le  carte
I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli: 
    n. 184 Punta Orlando - II S.E.; 
    n. 196 Sorrento - I N.E.; 
    n. 197 Positano - IV N.O.; 
    n. 196 Isola di Capri - I S.O. 
PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA 
Penisola sorrentina. 
    Partendo dal versante nord, l'area interessata alla  coltivazione
del "Limone di Sorrento" inizia ad est dello "Scoglio  Tre  Fratelli"
(comune di Vico Equense), risale lungo il "Fosso Sperlonga" fino alla
sua sorgente dove incrocia via Sperlonga. 
    Prosegue in tale via verso ovest (direzione  cimitero),  fino  ad
incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui  segue  il
crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo
la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito,  segue  poi
lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a  quota  +526,
prosegue poi su tale curva in direzione sud  fino  a  raggiungere  il
"Rivolo Vergini". Scende lungo la valle  di  questo  rivolo  fino  ad
incrociare la "strada R. Bosco", km 5,78  segue  detta  strada  verso
monte fino alla curva "Tuoro", km 5,78 e scende diritto  verso  "Rivo
dell'Arco";  proseguendo  verso  valle  fino  all'incrocio  con   via
Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara. 
    Si prosegue con lo stesso verso monte fino  all'incrocio  con  la
mulattiera  Moiano-Ticciano.  Si  segue  detta  mulattiera   fino   a
raggiungere la strada statale "R. Bosco" in  localita'  Ticciano,  si
percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello  a  quota
+277, segue la via Alberi fino alla intersezione  tra  il  comune  di
Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud  fino  a
raggiungere via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia  le
falde dello stesso fino a  incrociare  la  mulattiera  "Scaricatoio";
prosegue verso sud fino a incrociare la s.s. 163  Amalfitana,  risale
verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro.  Prosegue  lungo
la  provinciale  Nastro  Azzurro;  all'incrocio  si  immette  su  via
Pontecorvo e all'imbocco segue la linea di livello  a  quota  +321  e
degrada proseguendo verso sud  fino  a  quota  +250,  su  tale  quota
prosegue  verso  ovest  (includendo  a  monte  gli  abitanti  di  via
Pontercorvo, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a  raggiungere
quota +300 che si collega con la parte terminale  di  via  Belvedere;
risale tale strada fino ad incrociare la curva  di  livello  a  quota
+400, proseguendo lungo la stessa  in  direzione  sud-ovest  sino  ad
incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino
a quota +250 s.l.m. mantenendosi a  tale  quota  in  direzione  ovest
includendo a monte le localita' di Monticello,  Torca,  Nula,  Spina,
Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco. 
    Dal rivo il limite superiore degrada fino al mare  all'insenatura
di Recommone per proseguire  lungo  la  costa,  sempre  in  direzione
ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo  scoglio  di
Pila Nuova. 
    All'altezza dello scoglio si sale  fino  alla  via  comunale  che
conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa.  Si  segue
via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada  provinciale  via
A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San
Costanzo fino a Petrale andando da quota +200 a + 325. Da Petrale  si
segue  quota  +325  fino  all'incrocio  tra  via  Campanella  e   via
Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a  sud  della
Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli  -  Mar
Tirreno. 
    Isola di Capri 
    Comprende l'intero territorio di  Capri  ed  Anacapri  sino  alla
quota di 500 m s.l.m. 
 
                               Art. 4. 
 
    Il  sistema  di  coltivazione  deve  essere   quello   tipico   e
tradizionalmente adottato nella zona. 
    I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei
limoneti di cui al presente disciplinare  sono  in  uso  tradizionale
della zona. La forma di  allevamento  e'  riconducibile  ad  un  vaso
libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. 
    La tecnica tradizionale di produzione consiste nel  coltivare  le
piante  sotto  impalcature  di  pali  di  legno,  preferibilmente  di
castagno (di altezza non inferiore  a  m  3.00),  di  legno  e  leghe
metalliche, di leghe metalliche, utilizzando stagionalmente coperture
di riparo dagli agenti atmosferici avversi, o sotto ombreggiature  di
altre essenze vegetali per garantire una  scalarita'  di  maturazione
dei frutti. 
    La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante
per ettaro. 
    La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° gennaio al 31
ottobre,  in  funzione  del   conseguimento   delle   caratteristiche
qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste
del mercato in tale periodo. 
    La raccolta dei frutti della  pianta  deve  essere  effettuata  a
mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno. 
    Nei limoneti di  cui  sopra  e'  ammessa  la  presenza  di  altre
varieta' nella misura massima del 15%. 
    La produzione massima consentita di limoni per ettaro  ammessa  a
tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata  o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). 
    I limoni raccolti devono presentarsi sani,  indenni  da  attacchi
parassitari, come per legge. 
    Per il trasporto del prodotto fino ai centri di  raccolta  devono
essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti. 
 
                               Art. 5. 
 
    Gli  impianti  idonei  alla  produzione  dell'I.G.P.  "Limone  di
Sorrento", sono iscritti nell'apposito elenco  tenuto  dall'Organismo
di controllo. 
    Entro dieci giorni dalla  data  indicata  di  fine  raccolta  (31
ottobre) deve essere presentata, all'Organismo che detiene  l'elenco,
la denuncia finale di produzione dell'anno. 
    Durante il periodo della raccolta, che inizia  il  1°  gennaio  e
termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto Organismo
puo' rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali ricevute
di produzione. 
 
                               Art. 6. 
 
    Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo
o quando e' destinato alla trasformazione,  deve  avere  le  seguenti
caratteristiche: 
    forma  di  frutto:  ellittica,   simmetrica;   lobo   pedicellare
lievemente prominente, con area basale media; 
    dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr; 
    i limoni con peso inferiore ad 85 gr, ma in possesso delle  altre
caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati
alla trasformazione; 
    peduncolo: di medio spessore e lunghezza; 
    attacco al peduncolo: forte; 
    umbone (apice): presente; 
    solco apicale: assente; 
    residuo stilare: assente; 
    colore della buccia: giallo citrino per una superficie  superiore
al 50%; 
    buccia (flavedo e albedo): di spessore medio; 
    flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte; 
    asse carpellare: rotondo, medio e semipieno; 
    polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media; 
    succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al  25%)
e con elevata acidita' (non inferiore a 3,5 gr/100 ml). 
 
                               Art. 7. 
 
    L'immissione al consumo dell'I.G.P.  "Limone  di  Sorrento"  deve
avvenire  secondo  le  seguenti  modalita'.  La  I.G.P.  "Limone   di
Sorrento" nella forma sfusa va commercializzata con bollinatura sull'
80% del prodotto, ovvero deve essere posta  in  vendita  in  appositi
contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 Kg  fino  ad  un
massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine  vegetale,  con
cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni  caso,
dalle normative comunitarie. 
    Sulle confezioni contrassegnate  ad  I.G.P.,  o  sulle  etichette
apposte sulle medesime,  devono  essere  riportate,  a  caratteri  di
stampa chiari e leggibili, delle  medesime  dimensioni,  le  seguenti
indicazioni: 
    "Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica  protetta"  (o  la
sua sigla I.G.P.); 
    il  nome,  la  ragione   sociale   e   l'indirizzo   dell'azienda
confezionatrice o produttrice; 
    la  quantita'  di   prodotto   effettivamente   contenuto   nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. 
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine  artistica  del  logotipo  specifico  ed   univoco,   da
utilizzare in abbinamento inscindibile con  l'Indicazione  geografica
protetta. Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre  limoni
affogliati,  di  cui  due  piccoli  messi  in  posizione  leggermente
laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha  raffigurato  il
panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio
e' di colore verde Pantone 360 CV, le foglie  sono  di  colore  verde
Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro  con  la  scritta
"Limone di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il
mare e' di colore azzurro Pantone  284  CV,  la  scritta  "Limone  di
Sorrento" e' di colore nero. 
    I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del  limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione, il riferimento al
nome geografico "Sorrento" a condizione che  rispettino  le  seguenti
condizioni: 
    i limoni  utilizzati  per  la  preparazione  del  prodotto  siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare; 
    sia esattamente indicato  il  rapporto  ponderale  tra  quantita'
utilizzata della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di  prodotto
elaborato ottenuto; 
    l'elaborazione  e/o  la   trasformazione   dei   limoni   avvenga
esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art.
3 del presente disciplinare; 
    venga  dimostrato  l'utilizzo  della  IGP  "Limone  di  Sorrento"
mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di  acquisto  dai
produttori iscritti all'elenco e successiva annotazione sui documenti
ufficiali. 
    Il  controllo  del  corretto  utilizzo  dell'I.G.P.  "Limone   di
Sorrento" per i prodotti elaborati  e  o  trasformati  potra'  essere
delegato  dall'organismo  di  controllo  al  consorzio  di  tutela  e
valorizzazione che ne faccia richiesta. 
    Alla  Indicazione  geografica  protetta,  di  cui  all'art.1,  e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da
quelle  previste  dal  presente  disciplinare,   ivi   compresi   gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali,  marchi  privati,  non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente. 
    Tali indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta  con
caratteri di altezza e di  larghezza  non  superiori  alla  meta'  di
quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta. 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico
      disponibile su richiesta delle imprese associate

 
 
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