DECRETO 12 gennaio 2011

Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla (CECA).
 
Tipo documento Legge → Decreto ministeriale
Numero
Del 12/01/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF
Il testo riportato non comprende gli allegati. gli stessi sono disponibili su richiesta degli associati
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965,  n.  963,  e  successive  modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento per l'esecuzione della predetta legge; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente  la
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Vista il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante  la  «Riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale  3  agosto  2007  con  cui  e'  stato
approvato  il  I  Programma  Nazionale  triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura 2007-2009; 
  Visto il decreto ministeriale  7  agosto  1996  recante  la  «Nuova
disciplina del novellame da allevamento»; 
  Visto il Reg. (CE) 18 settembre 2007, n.  1100/2007  del  Consiglio
che istituisce «Misure per la ricostituzione dello stock di  anguilla
europea»; 
  Ritenuta l'opportunita' di razionalizzare la disciplina della pesca
del  novellame  di  anguilla  (ceca),  con  modalita'   univoche   di
svolgimento della  stessa,  al  fine  di  tutelare  in  maniera  piu'
efficace tale tipo di risorsa e di monitorare la destinazione  d'uso,
con particolare riferimento al ripopolamento della specie ittica; 
  Sentita la commissione consultiva centrale che, all'unanimita',  ha
espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2009; 
  Vista l'ultima versione del Piano di gestione  dell'anguilla,  come
da emendamenti inviati alla Commissione europea il 29 settembre 2010. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
(appresso  denominato  MIPAAF)  -  Direzione  generale  della   pesca
marittima  e  dell'acquacoltura,  autorizza,  secondo  le   modalita'
previste dagli articoli seguenti, la pesca del novellame di  anguilla
della specie Anguilla anguilla (ceca)  consistente  di  individui  di
lunghezza  inferiore  ai  12  cm.  allo  stato  vivo  destinati  agli
allevamenti o ai ripopolamenti nel periodo 1° ottobre - 28 febbraio. 
  2. I quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa autorizzata
sono determinati annualmente dal MIPAAF -  Direzione  generale  della
pesca marittima e  dell'acquacoltura,  in  base  alla  disponibilita'
della risorsa, mediante quote annuali  di  cattura  totali  nazionali
stimate anno per anno sulla base delle  catture  osservate  nell'anno
predente. 
  La quota prevista per la stagione 2011 e' pari a  4  tonnellate  da
ripartire in misura proporzionale tra diversi Compartimenti marittimi
situati  nelle  sole  regioni  che   partecipano   al   processo   di
ricostituzione dello stock di anguilla europea con  la  presentazione
di un piano regionale. 
  Le quote, per l'annualita' 2011, verranno  allocate  a  favore  dei
richiedenti successivamente alla conversione dell'unita' di misura da
numero a quintali ed in misura proporzionale alla  quota  autorizzata
l'anno precedente sul totale complessivamente autorizzato. 
  I quantitativi da  riservarsi  obbligatoriamente  al  ripopolamento
saranno i seguenti: 
    minimo 45% della quota autorizzata nel 2011; 
  minimo 55% della quota autorizzata nel 2012; 
  minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013 e anni successivi. 
  3. La pesca di novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla
(ceca)  allo  stato   vivo,   destinato   agli   allevamenti   o   ai
ripopolamenti, deve essere  esercitata  esclusivamente  con  reti  di
lunghezza conforme alle norme vigenti in materia. 
  4. Il trasporto del novellame di pesce allo  stato  vivo  destinato
agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere effettuato con  mezzi
muniti di impianto erogatore di  ossigeno  o  aria  e,  comunque,  in
condizioni tali da assicurare la piena vitalita' del prodotto. 
  5. Le ditte, regolarmente iscritte nel registro  delle  imprese  di
pesca presso il compartimento marittimo  competente  per  territorio,
che intendono pescare novellame di  anguilla  della  specie  Anguilla
anguilla (ceca) devono presentare, entro  il  31  luglio  di  ciascun
anno, una istanza in bollo, con firma autenticata, secondo lo  schema
di cui all'allegato A del presente decreto. 
  La data di presentazione della domanda e dei documenti e' stabilita
dal timbro a data apposto  dall'amministrazione  in  indirizzo  fatta
eccezione  per  le  domande  e  i  documenti  spediti  a   mezzo   di
raccomandata per i quali  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio
postale accettante. 
  L'istanza di cui al precedente comma  1,  corredata  dei  documenti
indicati nell'art. 6, deve essere indirizzata al MIPAAF  -  Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ed inoltrata  per
conoscenza anche al compartimento marittimo d'iscrizione dell'impresa
di pesca nonche' ai compartimenti marittimi, ove si intende  pescare,
ricadenti nella regione di appartenenza. 
  Non si terra' conto delle domande  presentate  o  spedite  a  mezzo
raccomandata oltre  il  termine  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  Le autorizzazioni concesse sono inviate alle Capitanerie  di  Porto
d'iscrizione delle imprese di pesca, che  devono  far  apporre  sulle
stesse, a carico delle ditte richiedenti, la relativa marca da bollo,
provvedendo ad annullarla; sono, inoltre, inviate per conoscenza alle
rispettive regioni. 
  Dette autorizzazioni saranno concesse prioritariamente ai  soggetti
che  hanno  ottenuto  la  prevista  autorizzazione  dalla  competente
amministrazione a livello  nazionale  o  a  livello  regionale  negli
ultimi tre anni consecutivi e agli operatori che  hanno  rendicontato
le attivita' di cattura di ceche negli ultimi tre anni con fatture  o
con dichiarazioni delle catture. 
  L'interessato puo' ottenere la  consegna  dell'autorizzazione  alla
pesca  del  novellame  di  anguilla  (ceca)   esclusivamente   previa
esibizione della  ricevuta  di  conto  corrente  postale  comprovante
l'avvenuto pagamento dell'onere disposto per  questo  tipo  di  pesca
speciale. 
  6. Le  domande  di  autorizzazione  alla  pesca  del  novellame  di
anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) devono contenere: 
  a) il nome dell'impresa che  chiede  l'autorizzazione,  l'indirizzo
completo della sede, la partita I.V.A. (o codice fiscale)  il  numero
d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca,  con  l'indicazione
della  parte  di  tale  registro  e  del  relativo  compartimento  di
iscrizione; 
  b) i compartimenti, per un numero massimo  di  tre,  nei  quali  si
chiede di poter effettuare la pesca del novellame di anguilla  (ceca)
tutti rientranti nella regione di appartenenza; 
  c)  informazioni  dettagliate  dei  siti  di  pesca  ove  intendono
svolgere l'attivita'; 
  d) informazioni relative agli strumenti di cattura (tipo, numero  e
caratteristiche); 
  e) il nome e la data di nascita dei pescatori professionali adibiti
alla pesca del novellame; 
  f) il nome e il numero di iscrizione dei natanti,  ove  utilizzati,
con i quali sara' esercitata la pesca del novellame; 
  g) i mezzi utilizzati per il trasporto; 
  h) l'elenco delle eventuali imprese  fornitrici  del  novellame  di
anguilla (ceche); 
  i) l'elenco delle eventuali imprese  acquirenti  del  novellame  di
anguilla (ceche); dette  imprese  dovranno,  all'atto  dell'acquisto,
segnare  su  apposito  modulo  (allegato  al  piano  nazionale),   le
quantita', l'origine, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del
fornitore, e trasmettere tali moduli alla  Direzione  generale  della
pesca  marittima  e  l'acquacoltura  del  MIPAAF  ed   alle   Regioni
interessate; 
  l) l'indicazione della percentuale di prodotto pescato da destinare
obbligatoriamente al  ripopolamento,  di  cui  all'ultimo  comma  del
citato art. 2,  nonche'  l'indicazione  del  sito  prescelto  per  il
ripopolamento. 
  7. Alla domanda di  autorizzazione  alla  pesca  del  novellame  di
anguilla della specie Anguilla anguilla (ceca) deve  essere  allegata
copia  dell'autorizzazione  rilasciata  per  la  campagna  di   pesca
immediatamente precedente. 
  8. Le imprese autorizzate hanno l'obbligo: 
    a) di comunicare settimanalmente alla  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF,  via  fax  e/o  posta
elettronica i risultati delle attivita' di pesca su base giornaliera,
riempiendo i moduli di cui all'allegato B del presente decreto; 
    b) di segnare, in  caso  di  acquisto  di  prodotto  autorizzato,
sull'apposito modulo di cui all'allegato C del presente  decreto,  le
quantita', le origini, i dati relativi  all'autorizzazione  di  pesca
del fornitore,  e  trasmettere  il  predetto  modulo  alla  Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF; 
    c) di trasmettere, in caso  di  cessione  del  prodotto  pescato,
esclusivamente ad  operatori  autorizzati,  alla  Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF gli estremi  del
documento di vendita di cui all'allegato D del presente decreto entro
la settimana successiva. 
  Le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno
essere trasmesse, con cadenza mensile, alle Regioni interessate. 
  L'autorizzazione  alla  raccolta  del  novellame  sara'   rinnovata
annualmente, sulla base  degli  adempimenti  agli  obblighi  previsti
sopra. 
  9. La  pesca  del  novellame  di  anguilla  della  specie  anguilla
anguilla (ceca), relativamente  alle  acque  interne,  potra'  essere
autorizzata esclusivamente dalle Regioni  che  hanno  partecipato  al
processo di ricostituzione di anguilla aderendo al piano di  gestione
nazionale. 
  10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sara'
perseguito ai sensi delle vigenti leggi. 

        
      
                               Art. 2 
 
  Il decreto 7 agosto 1996  e'  abrogato  limitatamente  all'art.  1,
lettera b). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 gennaio 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

        
      
                                                           Allegato A 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato B 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato C 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato D 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
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