DECRETO 16 dicembre 2010

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
 
Tipo documento Legge → Decreto ministeriale
Numero
Del 16/12/2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF

DECRETO 16 dicembre 2010
Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini. (11A00567) 
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recante  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato  inserito  nel  citato
regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal
1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 riguardo  le  denominazioni  di  origine
protetta e le  indicazioni  geografiche,  le  menzioni  tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti  del  settore
vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  479/2008
per quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette  e  le
indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8  aprile
2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento,  da  parte  del
Ministero, dei consorzi di tutela delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto in  particolare  l'art.  17,  comma  9,  del  citato  decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 che prevede che con decreto  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  vengano
stabilite le condizioni per  consentire  ai  consorzi  di  tutela  di
svolgere le attivita' di cui allo stesso art. 17; 
  Considerato che l'art. 17 di cui sopra  prevede  che  il  Ministero
possa conferire al Consorzio di tutela  il  compito  di  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore  e  cura   generale   degli   interessi   relativi   alla
denominazione tutelata  nei  confronti  dei  soci  e,  qualora  siano
rispettate le previsioni di cui al comma 4 del citato art. 17,  anche
nei confronti  di  tutti  i  soggetti  viticoltori,  vinificatori  ed
imbottigliatori  della  denominazione  sottoposti   al   sistema   di
controllo di cui al decreto legislativo  n.  61/2010,  anche  se  non
aderenti al consorzio; 
  Considerato che il medesimo art. 17 prevede  che  il  Consorzio  di
tutela   possa   svolgere   azioni   di   vigilanza   da    espletare
prevalentemente  alla  fase  del  commercio,  in  collaborazione  con
l'Ispettorato centrale per la tutela  della  qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo  con  le  regioni  e
province autonome; 
  Ritenuto pertanto opportuno disciplinare compiutamente le modalita'
di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura  generale  degli  interessi  relativi  alla  denominazione,  dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, nonche'  a  svolgere  azioni  di  vigilanza  di
mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio; 
  Ritenuto inoltre opportuno disciplinare compiutamente le  modalita'
di  conferimento  dell'incarico   ai   consorzi   di   tutela   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla  denominazione  anche  nei  confronti  di   tutti   i   soggetti
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  della  denominazione
sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto  legislativo  n.
61/2010, nonche'  a  svolgere  azioni  di  vigilanza  di  mercato  da
espletare prevalentemente alla fase del commercio; 
  Sentite le regioni e province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in
apposite  riunioni  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. I consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai  sensi  dell'art.
2602 e  seguenti  del  codice  civile  fra  i  soggetti  viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori  della  denominazione  sottoposti  al
sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010. 
  2. Le percentuali di rappresentanza  relative  alla  produzione  di
competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate  al
successivo comma sono determinate considerando la produzione  oggetto
di lavorazione di una  qualsiasi  fase  della  filiera  (viticoltura,
vinificazione  ed  imbottigliamento),  fatto  salvo  il  divieto   di
considerare piu'  di  una  volta  il  prodotto  originato  dalle  uve
ottenute dai medesimi vigneti iscritti. 
  3. I consorzi di tutela, su  incarico  conferito  con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  svolgono
le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61
dell'8 aprile 2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il
40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della  relativa  DOP  o
IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato  negli  ultimi
due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le  funzioni
erga omnes di cui all'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo
n. 61 dell'8 aprile 2010. 
  4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 3 deve essere
composto  per  almeno  il  20%  da  fasi  produttive  diverse   dalla
viticoltura. 
  5. I  consorzi  di  tutela  di  cui  al  precedente  comma  3  sono
riconosciuti  quali  organizzazioni   interprofessionali   ai   sensi
dell'art. 125-sexdecies, paragrafo  1,  lettera  b)  e  paragrafo  2,
secondo comma, del Reg. (CE) 1234/2007. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto del Consorzio  di  tutela  che  intenda  ottenere  il
riconoscimento ministeriale, fatte salve  le  previsioni  del  codice
civile, deve contenere: 
  a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera; 
  b)  le  modalita'  per  l'ammissione   al   consorzio,   garantendo
espressamente   l'accesso,   in   maniera   singola   o    associata,
esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori  della
denominazione sottoposti al sistema di controllo di  cui  al  decreto
legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata; 
  c)  gli  obblighi  degli  associati,  le  modalita'  per  la   loro
esclusione e/o per esercitare la facolta' di recesso, che deve essere
sempre consentita; 
  d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali  (assemblea,
consiglio di amministrazione, presidente); 
  e) norme per la nomina del collegio  sindacale  che  deve  comunque
prevedere che almeno un  membro  effettivo  ed  uno  supplente  siano
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; 
  f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali  secondo
i  criteri  di  rappresentanza  fissati  dall'art.  17  del   decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e dal presente  decreto  nonche'
le norme di funzionamento degli organi medesimi; 
  g) norme relative alle modalita' di  voto  e  rappresentanza  delle
diverse categorie della filiera all'interno del consorzio; 
  h) norme per il componimento amichevole nella forma  dell'arbitrato
- anche  irrituale  -  delle  eventuali  controversie  che  dovessero
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e  il  consorzio  e  tutte  le
controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori  e  sindaci,
ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita'  di
delibere assembleari. 

        
      
                               Art. 3 
 
Rappresentanza all'interno del consorzio  per  lo  svolgimento  delle
  funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo  n.
  61 dell'8 aprile 2010. 
 
  1. Per ottenere  il  riconoscimento  ministeriale  e  poter  quindi
perseguire le finalita' di cui all'art. 17, comma 1, lettera da a)  a
d) del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, il consorzio  di
tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e
di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti  iscritti
nello schedario viticolo della relativa DOP  o  IGP  calcolato  sulla
base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto
di quanto previsto all'art. 1 comma 3. 
  2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un  Consorzio
di tutela di piu' denominazioni, cosi' come  previsto  dall'art.  17,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  61  dell'8  aprile  2010,  la
percentuale  di  rappresentanza  negli  organi  sociali,  cosi'  come
individuata al  precedente  comma  1  deve  sussistere  per  ciascuna
denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato. 

        
      
                               Art. 4 
 
Rappresentanza all'interno del consorzio  per  lo  svolgimento  delle
  funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo  n.
  61 dell'8 aprile 2010. 
 
  1. I consorzi riconosciuti  ai  sensi  del  precedente  art.  3  ed
incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui  al
comma 1 dell'art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti
i  soggetti  viticoltori,  vinificatori  ed   imbottigliatori   della
denominazione sottoposti al sistema di controllo della  DOP  o  della
IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17  sono  tenuti  a
dimostrare la rappresentativita' nella compagine sociale di almeno il
40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della  relativa  DOP  o
IGP calcolato sulla base del quantitativo  certificato  negli  ultimi
due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 2. 
  2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano  esercitate  da  un
Consorzio di  tutela  di  piu'  denominazioni,  cosi'  come  previsto
dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n.  61  dell'8  aprile
2010, la percentuale di rappresentanza negli  organi  sociali,  cosi'
come individuata al precedente comma 1 deve sussistere  per  ciascuna
denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                 Gestione delle attivita' erga omnes 
 
  1.  Le  attivita'  di  cui  all'art.  17,  comma  4,  del   decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010  sono  svolte  dai  consorzi  di
tutela incaricati nel rispetto dei  principi  e  delle  modalita'  di
seguito indicate. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 10  del  decreto
legislativo n. 61/2008, ed al fine di  salvaguardare  e  tutelare  la
qualita' del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano  alle
regioni proposte relative  all'attuazione  di  politiche  di  governo
dell'offerta. 
  3. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 118-quaterdecies
del Reg. (CE) 1234/2007 ed il Consorzio  di  tutela  incaricato  puo'
esercitare e promuovere ogni  azione  avanti  a  qualsiasi  organo  e
qualsiasi giurisdizione, sia nazionale  che  internazionale,  per  la
tutela e la salvaguardia della denominazione. 
  4. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai  consorzi  di  tutela  in
collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per
la  tutela  della  qualita'  e   repressione   frodi   dei   prodotti
agro-alimentari  attraverso  la  definizione  di  un   programma   di
vigilanza elaborato annualmente. Le predette attivita' consistono: 
  a)  nella  verifica  che  le  produzioni  tutelate  rispondano   ai
requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita'  di
verifica   sono   espletate   solo    successivamente    all'avvenuta
certificazione; 
  b)  nella   vigilanza   sui   prodotti   similari,   prodotti   e/o
commercializzati sul territorio dell'Unione europea  che,  con  false
indicazioni  sull'origine,  la  specie,  la  natura  e  le   qualita'
specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare  confusione  nei
consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP. 
  5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attivita'
di  verifica  sugli  organismi  di  controllo  ne'  possono  svolgere
attivita' di controllo sulle produzioni. 
  6. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 4  e'  affidato
all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela  della
qualita'   e   repressione   frodi   dei   prodotti   agro-alimentari
territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP. 
  7. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP  ricada
su  un  territorio  di   competenza   di   piu'   uffici   periferici
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e  repressione
frodi  dei  prodotti   agro-alimentari,   l'ufficio   competente   al
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 4 e' quello
competente per il territorio ove il consorzio di tutela  ha  la  sede
legale. 
  8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP
di  al  precedente  comma  4,   elaborato   dall'ufficio   periferico
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela
deve contenere i seguenti elementi: 
  a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare; 
  b) numero dei campioni da prelevare in  rapporto  al  volume  della
singola produzione oggetto di vigilanza; 
  c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari; 
  d) laboratori accreditati ove effettuare le  analisi  dei  campioni
prelevati; 
  e) modalita' di rendicontazione. 
  9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le  indicazioni  di
cui al comma precedente, e' predisposto secondo le  linee  guida  che
verranno impartite dall'Ispettorato  centrale  per  la  tutela  della
qualita' e repressione  frodi  dei  prodotti  agro-alimentari  ed  e'
trasmesso a cura  dell'ufficio  periferico  alla  Direzione  generale
della prevenzione e repressione frodi del medesimo  Ispettorato  che,
previa approvazione, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza
alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita'  -  Direzione
generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'. 
  10. I consorzi di  tutela  trasmettono  annualmente  un  rendiconto
dell'attivita'    svolta    al    competente    ufficio    periferico
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e  repressione
frodi dei prodotti  agro-alimentari,  che  lo  invia  alla  Direzione
generale  della  prevenzione  e  repressione   frodi   del   medesimo
Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata. 
  11.  La  regione  o   provincia   autonoma   interessata   comunica
all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti  agro-alimentari  eventuali
proposte o osservazioni sull'attivita' svolta dal consorzio. 
  12. I consorzi di tutela informano  tempestivamente  il  competente
ufficio periferico dell'Ispettorato  centrale  per  la  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari  in  merito
alle operazioni non pianificate  a  norma  del  precedente  comma  8,
nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni
concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP
e IGP. 
  13.  Qualora  dalla  vigilanza  sulla  commercializzazione  dovesse
emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione,
vinificazione e confezionamento, il consorzio e' tenuto ad  informare
il competente ufficio periferico  dell'Ispettorato  centrale  per  la
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari. Nell'organizzazione della conseguente  attivita'  di
vigilanza della denominazione, il direttore  dell'ufficio  periferico
competente - sempre nel rispetto di quanto  previsto  dal  precedente
comma 5 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi. 
  14. Le attivita' di cui al comma  8  possono  essere  svolte  dagli
agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali
puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge  la  qualifica
di agente di pubblica sicurezza. 
  15. Le procedure per il riconoscimento della  qualifica  di  agente
vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole  e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita'. 
  16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13
vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del  comma  8,
lettera d). 
  17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi  di
tutela  nell'ambito  della  loro  collaborazione   all'attivita'   di
vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Modalita' di voto 
 
  1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a  ciascun  consorziato
avente  diritto   ed   appartenente   alle   categorie   viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori l'espressione del voto. 
  2.  A  ciascun  consorziato  avente  diritto   (appartenente   alle
categorie dei  viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori)  deve
essere assicurata l'espressione  di  un  voto  con  valore  ponderale
rapportato  alla  quantita'  di  prodotto  ottenuto  nella   campagna
vendemmiale  immediatamente   precedente   la   data   dell'assemblea
(rispettivamente    uva    denunciata,    vino    denunciato,    vino
imbottigliato). 
  3. Qualora il  consorziato  svolga  contemporaneamente  due  o  tre
attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte. 
  4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per piu'
denominazioni, il valore del voto  e'  determinato  dalla  somma  dei
singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna
DOP o IGP. 
  5.  L'adesione  in  forma  associativa  dei  soggetti  viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori della denominazione  a  tutela  della
quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto  e  a
condizione della espressa delega  dei  singoli,  consente  l'utilizzo
cumulativo delle singole quote di voto. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                          Fondo consortile 
 
  1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla  formazione
del Fondo consortile che e' costituito da quote il cui  valore  sara'
determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e'
determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: 
  del fondo  inizialmente  conferito  in  sede  di  costituzione  del
consorzio; 
  delle quote  versate  dai  consorziati  ammessi  a  far  parte  del
consorzio; 
  dagli eventuali  nuovi  versamenti  in  conto  capitale  deliberati
dall'assemblea dei consorziati; 
  dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi  di
gestione); 
  dell'eventuale contributo  di  avviamento  di  cui  alla  legge  n.
201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della  immissione  nel
sistema di controllo; 
  delle componenti straordinarie positive o negative  non  riferibili
alla  gestione  ordinaria  quali  contributi  volontari  versati   da
consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti
o donazioni. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Ripartizione dei costi relativi alle funzioni  di  cui  all'art.  17,
             comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 
 
  1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al  comma
1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010  sono
ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio. 
  2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria  della  filiera
(viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori)  e'  stabilita  dal
consiglio di amministrazione e commisurata alla quantita' di prodotto
DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino  imbottigliato)  sottoposto  al
sistema  di  controllo  nella  campagna  vendemmiale   immediatamente
precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
      Ripartizione dei costi relativi alle attivita' erga omnes 
 
  1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni  erga  omnes  di
cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile
2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a
carico  di  tutti  i  soci  del  consorzio  e  di  tutti  i  soggetti
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  della  denominazione
sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto  legislativo  n.
61/2010, anche se non appartenenti al consorzio. 
  2. I contributi di cui al precedente comma  1  sono  costituiti  da
tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti  imponibili
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  sulla   base   della
quantita'  di  prodotto  DOP  o  IGP  (uva,  vino  denunciato,   vino
imbottigliato) sottoposto al  sistema  di  controllo  nella  campagna
vendemmiale  immediatamente  precedente  l'anno  nel  quale   vengono
attribuiti i costi. 
  3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati
in bilancio in conti separati. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
              Vigilanza sull'operativita' dei consorzi 
                        di tutela incaricati 
 
  1. La vigilanza sul rispetto, da  parte  dei  consorzi  di  tutela,
delle prescrizioni ministeriali e' effettuata dal Dipartimento  delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita' del Ministero
sulla base del decreto dipartimentale n. 7422 del 12  maggio  2010  e
successive modifiche e integrazioni. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I consorzi che - ai sensi  della  precedente  normativa  -  sono
regolarmente costituiti ed operativi alla data di  pubblicazione  del
presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni  di  cui
al presente decreto ed a trasmettere al Ministero  -  entro  un  anno
dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  stesso   -   tutta   la
documentazione atta  a  comprovare  il  rispetto  delle  prescrizioni
ministeriali. 
  2. Il Ministero verificata la documentazione di cui  al  precedente
comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma - con  decreto  -
l'incarico ai consorzi di tutela e  conferisce  le  funzioni  di  cui
all'art. 17,  comma  1  ovvero  -  qualora  vi  siano  i  presupposti
richiesti - le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo  n.
61 dell'8 aprile 2010. 
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e  2  si  applicano
anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini  a  denominazione
di origine che - al fine di ottenere la conferma dell'incarico - sono
tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni. 
  Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 1 

 
 
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