DECRETO 16 dicembre 2010
Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini. (11A00567)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento
unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV e V, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato
regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal
1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine
protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore
vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile
2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento, da parte del
Ministero, dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto in particolare l'art. 17, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 che prevede che con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengano
stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di
svolgere le attivita' di cui allo stesso art. 17;
Considerato che l'art. 17 di cui sopra prevede che il Ministero
possa conferire al Consorzio di tutela il compito di svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla
denominazione tutelata nei confronti dei soci e, qualora siano
rispettate le previsioni di cui al comma 4 del citato art. 17, anche
nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed
imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di
controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non
aderenti al consorzio;
Considerato che il medesimo art. 17 prevede che il Consorzio di
tutela possa svolgere azioni di vigilanza da espletare
prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con
l'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e
province autonome;
Ritenuto pertanto opportuno disciplinare compiutamente le modalita'
di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alla denominazione, dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, nonche' a svolgere azioni di vigilanza di
mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio;
Ritenuto inoltre opportuno disciplinare compiutamente le modalita'
di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla denominazione anche nei confronti di tutti i soggetti
viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione
sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n.
61/2010, nonche' a svolgere azioni di vigilanza di mercato da
espletare prevalentemente alla fase del commercio;
Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in
apposite riunioni presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni generali
1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art.
2602 e seguenti del codice civile fra i soggetti viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al
sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010.
2. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di
competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al
successivo comma sono determinate considerando la produzione oggetto
di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura,
vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di
considerare piu' di una volta il prodotto originato dalle uve
ottenute dai medesimi vigneti iscritti.
3. I consorzi di tutela, su incarico conferito con decreto del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolgono
le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61
dell'8 aprile 2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il
40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o
IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi
due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le funzioni
erga omnes di cui all'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo
n. 61 dell'8 aprile 2010.
4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 3 deve essere
composto per almeno il 20% da fasi produttive diverse dalla
viticoltura.
5. I consorzi di tutela di cui al precedente comma 3 sono
riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali ai sensi
dell'art. 125-sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2,
secondo comma, del Reg. (CE) 1234/2007.
Art. 2
Statuto
1. Lo statuto del Consorzio di tutela che intenda ottenere il
riconoscimento ministeriale, fatte salve le previsioni del codice
civile, deve contenere:
a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;
b) le modalita' per l'ammissione al consorzio, garantendo
espressamente l'accesso, in maniera singola o associata,
esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della
denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto
legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata;
c) gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro
esclusione e/o per esercitare la facolta' di recesso, che deve essere
sempre consentita;
d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (assemblea,
consiglio di amministrazione, presidente);
e) norme per la nomina del collegio sindacale che deve comunque
prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo
i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 17 del decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e dal presente decreto nonche'
le norme di funzionamento degli organi medesimi;
g) norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle
diverse categorie della filiera all'interno del consorzio;
h) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato
- anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci,
ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di
delibere assembleari.
Art. 3
Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n.
61 dell'8 aprile 2010.
1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi
perseguire le finalita' di cui all'art. 17, comma 1, lettera da a) a
d) del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, il consorzio di
tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e
di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti iscritti
nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla
base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto
di quanto previsto all'art. 1 comma 3.
2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio
di tutela di piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la
percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come
individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna
denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.
Art. 4
Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n.
61 dell'8 aprile 2010.
1. I consorzi riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 ed
incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui al
comma 1 dell'art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti
i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della
denominazione sottoposti al sistema di controllo della DOP o della
IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17 sono tenuti a
dimostrare la rappresentativita' nella compagine sociale di almeno il
40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza
dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o
IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi
due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 2.
2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano esercitate da un
Consorzio di tutela di piu' denominazioni, cosi' come previsto
dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile
2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi'
come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna
denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.
Art. 5
Gestione delle attivita' erga omnes
1. Le attivita' di cui all'art. 17, comma 4, del decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono svolte dai consorzi di
tutela incaricati nel rispetto dei principi e delle modalita' di
seguito indicate.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 10 del decreto
legislativo n. 61/2008, ed al fine di salvaguardare e tutelare la
qualita' del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano alle
regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo
dell'offerta.
3. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 118-quaterdecies
del Reg. (CE) 1234/2007 ed il Consorzio di tutela incaricato puo'
esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e
qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la
tutela e la salvaguardia della denominazione.
4. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai consorzi di tutela in
collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per
la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari attraverso la definizione di un programma di
vigilanza elaborato annualmente. Le predette attivita' consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai
requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita' di
verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta
certificazione;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o
commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false
indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita'
specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei
consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.
5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attivita'
di verifica sugli organismi di controllo ne' possono svolgere
attivita' di controllo sulle produzioni.
6. Il coordinamento delle attivita' di cui al comma 4 e' affidato
all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.
7. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada
su un territorio di competenza di piu' uffici periferici
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, l'ufficio competente al
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 4 e' quello
competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede
legale.
8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP
di al precedente comma 4, elaborato dall'ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela
deve contenere i seguenti elementi:
a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare;
b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della
singola produzione oggetto di vigilanza;
c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni
prelevati;
e) modalita' di rendicontazione.
9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di
cui al comma precedente, e' predisposto secondo le linee guida che
verranno impartite dall'Ispettorato centrale per la tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed e'
trasmesso a cura dell'ufficio periferico alla Direzione generale
della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato che,
previa approvazione, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza
alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione
generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.
10. I consorzi di tutela trasmettono annualmente un rendiconto
dell'attivita' svolta al competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, che lo invia alla Direzione
generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo
Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata.
11. La regione o provincia autonoma interessata comunica
all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari eventuali
proposte o osservazioni sull'attivita' svolta dal consorzio.
12. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in merito
alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 8,
nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni
concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP
e IGP.
13. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse
emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione,
vinificazione e confezionamento, il consorzio e' tenuto ad informare
il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di
vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio periferico
competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente
comma 5 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.
14. Le attivita' di cui al comma 8 possono essere svolte dagli
agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali
puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica
di agente di pubblica sicurezza.
15. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente
vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita'.
16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13
vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 8,
lettera d).
17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di
tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di
vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.
Art. 6
Modalita' di voto
1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato
avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori l'espressione del voto.
2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle
categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve
essere assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale
rapportato alla quantita' di prodotto ottenuto nella campagna
vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea
(rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino
imbottigliato).
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre
attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per piu'
denominazioni, il valore del voto e' determinato dalla somma dei
singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna
DOP o IGP.
5. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della
quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a
condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo
cumulativo delle singole quote di voto.
Art. 7
Fondo consortile
1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione
del Fondo consortile che e' costituito da quote il cui valore sara'
determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e'
determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del
consorzio;
delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del
consorzio;
dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati
dall'assemblea dei consorziati;
dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di
gestione);
dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n.
201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel
sistema di controllo;
delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili
alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da
consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti
o donazioni.
Art. 8
Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010
1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma
1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono
ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio.
2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera
(viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) e' stabilita dal
consiglio di amministrazione e commisurata alla quantita' di prodotto
DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al
sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente
precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.
Art. 9
Ripartizione dei costi relativi alle attivita' erga omnes
1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di
cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile
2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a
carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti
viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione
sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n.
61/2010, anche se non appartenenti al consorzio.
2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da
tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili
viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della
quantita' di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino
imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna
vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono
attribuiti i costi.
3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati
in bilancio in conti separati.
Art. 10
Vigilanza sull'operativita' dei consorzi
di tutela incaricati
1. La vigilanza sul rispetto, da parte dei consorzi di tutela,
delle prescrizioni ministeriali e' effettuata dal Dipartimento delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita' del Ministero
sulla base del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. I consorzi che - ai sensi della precedente normativa - sono
regolarmente costituiti ed operativi alla data di pubblicazione del
presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui
al presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno
dalla data di pubblicazione del decreto stesso - tutta la
documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni
ministeriali.
2. Il Ministero verificata la documentazione di cui al precedente
comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma - con decreto -
l'incarico ai consorzi di tutela e conferisce le funzioni di cui
all'art. 17, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti
richiesti - le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo n.
61 dell'8 aprile 2010.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano
anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini a denominazione
di origine che - al fine di ottenere la conferma dell'incarico - sono
tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 1