DECRETO 22 dicembre 2010

Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti numero 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Tipo documento Legge → Decreto ministeriale
Numero
Del 22/12/2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF

                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri
e delle modalita' per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi e ausili finanziari; 
  Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992,  n.  376,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  (supplemento  ordinario)  n.  216  del  14
settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti; 
  Visti i regolamenti (CE)  n.  509  e  n.  510  del  20  marzo  2006
concernenti  la  protezione  delle  indicazioni  geografiche,   delle
denominazioni di origine e delle  attestazioni  di  specificita'  dei
prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo  all'organizzazione
comune  del  mercato  vitivinicolo  (OCM  vino),  che  contempla,   a
decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo  sistema  comunitario  per  la
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di   taluni   prodotti
vitivinicoli, in particolari gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova
procedura per il conferimento della protezione comunitaria e  per  la
modifica dei disciplinari delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  607/09  della  commissione  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo  2001  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche    e    successive    modificazioni    ed
integrazioni»; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  17157  del  10  novembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  289  del  12  dicembre  2009,
concernente la determinazione dei  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  di  contributi  concernenti  la   valorizzazione   delle
caratteristiche  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei  regolamenti  CE
n. 509/06, n. 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi
della legge n. 164/1992; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  129  del  22
luglio 2009, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  a   norma   dell'art.   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni
nella legge  6  agosto  2008,  n.  133»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 207  del  7
settembre 2009; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali n. 1572 del  19  febbraio  2010,  recante  individuazione
degli uffici di livello dirigenziali non generale del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  definizioni   delle
attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei  conti
il 18 marzo 2010, registro n. 1, foglio n. 157; 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il  decreto  ministeriale  n.
17157 del 10 novembre 2009 al fine di  specificare  in  maniera  piu'
dettagliata i criteri di attribuzione dei  contributi  in  questione,
anche in considerazione della necessita' di garantire la  trasparenza
dell'azione amministrativa e  fornire  chiare  indicazioni  circa  la
presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita'  per
la concessione dei predetti contributi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con
il presente decreto i criteri e le modalita' per  la  concessione  di
contributi  in  favore  delle   iniziative   di   seguito   indicate,
concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di  qualita'  dei
prodotti agricoli ed  alimentari  contraddistinti  da  riconoscimento
nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61.  In
particolare il campo di applicazione delle  attivita'  per  le  quali
sono concessi dei contributi dovra' riguardare le seguenti  categorie
di iniziative: 
    a) iniziative  di  promozione  e  valorizzazione  riguardanti  la
partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni,  realizzazione  di
interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati  dal  Ministero
della politiche agricole alimentari  e  forestali,  da  organismi  di
carattere associativo, di seguito indicati come soggetti  proponenti,
operanti per la valorizzazione dell'immagine e per  il  miglioramento
della qualita' dei prodotti  caratterizzati  dalle  denominazioni  di
origine, dalle indicazioni  geografiche  e  specialita'  tradizionali
garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonche'  per  una  migliore
produzione  ed  una   piu'   estesa   divulgazione,   conoscenza   ed
informazione dei prodotti stessi; 
    b) iniziative riguardanti  la  salvaguardia  dell'immagine  e  la
tutela anche legale,  sia  in  campo  nazionale  che  internazionale,
predisposte da consorzi di  tutela  incaricati  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali nonche' da altri  organismi
di  carattere  associativo,  che  svolgono   attivita'   di   tutela,
salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come
soggetti  proponenti,   operanti   nel   settore   dei   prodotti   a
denominazione  di  origine,  indicazione  geografica  e   specialita'
tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e
ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
  1.  Le  istanze  concernenti  la  richiesta   di   contributi   per
l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettera «a»  e  «b»)
devono pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro il  1°  marzo
di ogni anno, in duplice copia. 
  2. Le istanze devono: 
    a) riferirsi espressamente, pena l'esclusione, ad una  delle  due
categorie di iniziative  di  cui  al  precedente  art.  1  ed  essere
presentate  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della
qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. 
  Ogni soggetto proponente potra' presentare  una  sola  istanza  per
categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria  «b»,  di
cui al precedente art. 1; 
    b) riguardare esclusivamente prodotti ad  indicazione  geografica
che, alla data di presentazione della domanda, sono  riconosciuti  ai
sensi dei regolamenti CE nn. 509/06, 510/06,  1234/07,  607/09  e  da
riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo  8  aprile
2010, n. 61; 
    c)  contenere  tutti  gli  elementi   che   permettano   l'esatta
individuazione del beneficiario,  compresa  la  ragione  sociale,  la
sede, il numero di codice fiscale (con  la  precisazione  se  vi  sia
coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca
presso il quale effettuare eventuali accrediti; 
    d)  essere  sottoscritte  dal  legale  rappresentante   dell'ente
proponente; 
    e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che
si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto; 
    f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attivita'  svolte
in collaborazione con la pubblica amministrazione ed  in  particolare
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con
la pubblica amministrazione, pena l'esclusione; 
    h) le istanze devono essere presentate  su  carta  intestata  del
consorzio e/o organismo di carattere associativo. 
  3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l'esclusione,  deve  essere
allegata duplice copia della seguente documentazione: 
    a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attivita' da
porre in essere e tabella  dettagliata  dei  costi  previsti  per  lo
svolgimento delle attivita'; 
    b) dettagliato preventivo di spesa, comprensivo di una tabella di
riepilogo  da  redigere  secondo  gli  schemi   allegati   fac-simile
(allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico  (CD,  DVD)
in formato Excel; 
    c) atto costitutivo; 
    d) statuto dal quale si evince che  gli  organismi  di  carattere
associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalita'
di lucro, devono possedere, tra le proprie finalita' statutarie, pena
l'esclusione, la valorizzazione e  la  salvaguardia  dei  prodotti  a
denominazione d'origine; 
    e) delibera dell'organo sociale che  autorizza  la  presentazione
della domanda ai sensi del presente decreto; 
    f)   relazione   sulla    struttura    organizzativa    dell'ente
(organigramma); 
    g)  situazione  finanziaria  (copie  degli  ultimi  due   bilanci
disponibili); 
    h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si
attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si  accede
ad altri fondi pubblici; 
    i) nel caso in cui sia  stata  presentata  analoga  richiesta  ad
altri enti od altre amministrazioni indicare in quale proporzione  al
fine di poter concedere parte del contributo richiesto; 
    j) presentazione del certificato della C.C.I.A.A. competente, con
data non anteriore a sei mesi,  con  riferimento  all'art.  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovvero  certificato  rilasciato  dalla
prefettura di appartenenza; 
    k) dichiarazione da parte del legale rappresentante  nella  quale
si evince che gli  organismi  di  carattere  associativo  operanti  a
livello nazionale svolgono le attivita' per le quali hanno presentato
domanda, in collegamento con il relativo  consorzio  di  tutela,  ove
presente; 
    l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante  in  cui
si attesti  l'assenza  di  contenziosi  in  essere  con  la  pubblica
amministrazione. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. L'amministrazione,  su  parere  della  commissione  esaminatrice
appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la
rispondenza alle  categorie  di  cui  all'art.  1,  nonche'  la  loro
idoneita' tecnico-economica. Il giudizio d'idoneita' non  comportera'
l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze. 
  2. Sulla base del giudizio espresso dalla commissione  esaminatrice
verra' effettuato, a cura dell'amministrazione, un esame  comparativo
fra le istanze ritenute ammissibili. 
  3.  Per  l'effettuazione  dell'esame  comparativo   delle   istanze
presentate si terra' conto  dei  criteri  di  priorita',  di  cui  al
successivo  art.  4,  delle  disponibilita'  finanziarie   da   parte
dell'amministrazione  e   di   quanto   stabilito   dagli   indirizzi
politico-amministrativi,   di   cui   all'art.   4,   comma   2   del
decreto-legislativo n. 165/2001. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Criteri di priorita' 
 
  1.  Dal  recepimento  del  parere  della  commissione  di  cui   al
precedente art. 3, l'amministrazione effettua, per ciascuna delle due
categorie di iniziative, di cui all'art. 1 del presente  decreto,  un
esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili. 
  2. Per le istanze relative  alla  categoria  della  lettera  a)  la
comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri  di  priorita',
in ordine di importanza: 
    2.1. natura del  richiedente,  dando  priorita'  ai  consorzi  di
tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999 e riconosciuti da  non  piu'  di  due  anni  dalla  data  di
presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La  priorita'
sara' valutata in ordine  cronologico  di  riconoscimento,  dal  piu'
recente al meno recente; 
    2.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da
non piu' di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di  cui
al  precedente  art.  2.  La  priorita'  sara'  valutata  in   ordine
cronologico di riconoscimento, dal piu' recente al meno recente; 
    2.3. aggregazioni di  consorzi  e/o  di  organismi  di  carattere
associativo; 
    2.4. collaborazione, fra piu' soggetti proponenti  (consorzi  e/o
organismi  associativi  aventi  titolo),  per  la  realizzazione   di
iniziative,  di  cui  all'art.  1,  riguardanti   piu'   prodotti   a
indicazione geografica; 
    2.5.  corretta  esecuzione  di  eventuali   precedenti   progetti
realizzati con  il  contributo  del  MIPAAF  ed  in  particolare  con
l'Ufficio SAQ VII; 
    2.6. organismi che valorizzano marchi registrati dal MIPAAF. 
  3. Per le istanze relative  alla  categoria  della  lettera  b)  la
comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita': 
    3.1. natura del  richiedente,  dando  priorita'  ai  consorzi  di
tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999 e riconosciuti da  non  piu'  di  due  anni  dalla  data  di
presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La  priorita'
sara' valutata in ordine  cronologico  di  riconoscimento,  dal  piu'
recente al meno recente; 
    3.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari  da
non piu' di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di  cui
al  precedente  art.  2.  La  priorita'  sara'  valutata  in   ordine
cronologico di riconoscimento, dal piu' recente al meno recente; 
    3.3. aggregazioni di  consorzi  e/o  di  organismi  di  carattere
associativo; 
    3.4. collaborazione, fra piu' soggetti proponenti  (consorzi  e/o
organismi  associativi  aventi  titolo),  per  la  realizzazione   di
iniziative,  di  cui  all'art.  1,  riguardanti   piu'   prodotti   a
indicazione geografica; 
    3.5.  corretta  esecuzione  di  eventuali   precedenti   progetti
realizzati con  il  contributo  del  MIPAAF  ed  in  particolare  con
l'Ufficio SAQ VII; 
    3.6. organismi che tutelano marchi registrati dal MIPAAF. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Aggregazioni e collaborazioni fra consorzi 
                      e/o organismi associativi 
 
  Per quanto concerne la nozione di  «aggregazione  di  consorzi  e/o
organismi  associativi»,  s'intende  un'associazione  temporanea   di
consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera  e
propria  ATI  (Associazione  temporanea  di  impresa).  E'   comunque
necessario che i consorzi e/o organismi associativi che si  aggregano
alleghino all'unica istanza un protocollo d'intesa da cui si evincano
gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli  aggregati  (es.:
ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del  contributo,
ecc.). 
  L'istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti  ma
dovra'  essere  indicato  un  capofila  che  risultera'   essere   il
beneficiario esclusivo cui erogare l'eventuale contributo. 
  La domanda,  deve  in  ogni  caso,  essere  corredata  da  tutti  i
documenti  di  cui  all'art.  2  del  presente   decreto   per   ogni
partecipante all'aggregazione. 
  E' facolta' dell'amministrazione, revocare il  contributo,  qualora
uno  o  piu'  partecipanti   all'aggregazione   dovessero   ritirarsi
dall'accordo sottoscritto fra le parti. 
  Per «collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi» di  cui
al punto c), s'intende il caso in cui ogni  consorzio  e/o  organismo
associativo   presenta   un   proprio   programma    di    iniziative
organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto
e' beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Ammissione a contributo 
 
  1. Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente  art.  3,
l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione  a
contributo e ne da' comunicazione agli interessati. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
         Percentuali e modalita' di erogazione di contributo 
 
  1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate
sui programmi presentati dagli  organismi  interessati  non  potranno
superare l'importo massimo del 90% l'importo richiesto  dal  soggetto
proponente fatte salve le  percentuali  piu'  basse  stabilite  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
  Le  istanze  saranno  ammesse  a  contributo   nel   limite   degli
stanziamenti di bilancio di questa amministrazione per ogni esercizio
finanziario, e comunque per un importo massimo di contributo per ogni
singola istanza di euro 80.000,00 per quelle concernenti  la  lettera
a) e di euro 270.000,00 per quelle concernenti la lettera b). 
  2.  Nell'erogazione  dei   contributi   possono   essere   concesse
anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino  ad  un  massimo
del 50%, previa presentazione da parte dei  soggetti  interessati  di
idoneo contratto autonomo di garanzia. 
  3. Le modalita', i tempi,  tutte  le  disposizioni  concernenti  la
realizzazione dei singoli programmi ammessi a  finanziamento  nonche'
la  presentazione  della  documentazione  necessaria  ai  fini  della
liquidazione del contributo saranno contenute  in  specifici  decreti
direttoriali. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il decreto ministeriale n. 17157 del  10  novembre  2009  e'
abrogato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente decreto sara' inviato all'Organo di  controllo  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito Internet  di  questa  Amministrazione:
www.politicheagricole.it 
 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                                  Il capo dipartimento: Rasi Caldogno 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 9 

        
      
                                                             Allegato 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico
      disponibile su richiesta delle imprese associate.
 
 
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