IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri
e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14
settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i
responsabili dei procedimenti;
Visti i regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006
concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle
denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita' dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a
decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti
vitivinicoli, in particolari gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova
procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la
modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2009,
concernente la determinazione dei criteri e le modalita' per la
concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle
caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CE
n. 509/06, n. 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi
della legge n. 164/1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22
luglio 2009, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni
nella legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 207 del 7
settembre 2009;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione
degli uffici di livello dirigenziali non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e definizioni delle
attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti
il 18 marzo 2010, registro n. 1, foglio n. 157;
Ritenuta l'opportunita' di modificare il decreto ministeriale n.
17157 del 10 novembre 2009 al fine di specificare in maniera piu'
dettagliata i criteri di attribuzione dei contributi in questione,
anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza
dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la
presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita' per
la concessione dei predetti contributi;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con
il presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione di
contributi in favore delle iniziative di seguito indicate,
concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei
prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento
nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. In
particolare il campo di applicazione delle attivita' per le quali
sono concessi dei contributi dovra' riguardare le seguenti categorie
di iniziative:
a) iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la
partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di
interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero
della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di
carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti,
operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento
della qualita' dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di
origine, dalle indicazioni geografiche e specialita' tradizionali
garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonche' per una migliore
produzione ed una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed
informazione dei prodotti stessi;
b) iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine e la
tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale,
predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nonche' da altri organismi
di carattere associativo, che svolgono attivita' di tutela,
salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come
soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a
denominazione di origine, indicazione geografica e specialita'
tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e
ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 2
Presentazione delle istanze
1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per
l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettera «a» e «b»)
devono pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro il 1° marzo
di ogni anno, in duplice copia.
2. Le istanze devono:
a) riferirsi espressamente, pena l'esclusione, ad una delle due
categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere
presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della
qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Ogni soggetto proponente potra' presentare una sola istanza per
categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria «b», di
cui al precedente art. 1;
b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica
che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai
sensi dei regolamenti CE nn. 509/06, 510/06, 1234/07, 607/09 e da
riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61;
c) contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta
individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la
sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia
coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca
presso il quale effettuare eventuali accrediti;
d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente
proponente;
e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che
si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;
f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attivita' svolte
in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con
la pubblica amministrazione, pena l'esclusione;
h) le istanze devono essere presentate su carta intestata del
consorzio e/o organismo di carattere associativo.
3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere
allegata duplice copia della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attivita' da
porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo
svolgimento delle attivita';
b) dettagliato preventivo di spesa, comprensivo di una tabella di
riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile
(allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (CD, DVD)
in formato Excel;
c) atto costitutivo;
d) statuto dal quale si evince che gli organismi di carattere
associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalita'
di lucro, devono possedere, tra le proprie finalita' statutarie, pena
l'esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a
denominazione d'origine;
e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione
della domanda ai sensi del presente decreto;
f) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente
(organigramma);
g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci
disponibili);
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si
attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede
ad altri fondi pubblici;
i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad
altri enti od altre amministrazioni indicare in quale proporzione al
fine di poter concedere parte del contributo richiesto;
j) presentazione del certificato della C.C.I.A.A. competente, con
data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla
prefettura di appartenenza;
k) dichiarazione da parte del legale rappresentante nella quale
si evince che gli organismi di carattere associativo operanti a
livello nazionale svolgono le attivita' per le quali hanno presentato
domanda, in collegamento con il relativo consorzio di tutela, ove
presente;
l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in cui
si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la pubblica
amministrazione.
Art. 3
Valutazione delle istanze
1. L'amministrazione, su parere della commissione esaminatrice
appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la
rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonche' la loro
idoneita' tecnico-economica. Il giudizio d'idoneita' non comportera'
l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.
2. Sulla base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice
verra' effettuato, a cura dell'amministrazione, un esame comparativo
fra le istanze ritenute ammissibili.
3. Per l'effettuazione dell'esame comparativo delle istanze
presentate si terra' conto dei criteri di priorita', di cui al
successivo art. 4, delle disponibilita' finanziarie da parte
dell'amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi
politico-amministrativi, di cui all'art. 4, comma 2 del
decreto-legislativo n. 165/2001.
Art. 4
Criteri di priorita'
1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al
precedente art. 3, l'amministrazione effettua, per ciascuna delle due
categorie di iniziative, di cui all'art. 1 del presente decreto, un
esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.
2. Per le istanze relative alla categoria della lettera a) la
comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita',
in ordine di importanza:
2.1. natura del richiedente, dando priorita' ai consorzi di
tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n.
526/1999 e riconosciuti da non piu' di due anni dalla data di
presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorita'
sara' valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal piu'
recente al meno recente;
2.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da
non piu' di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui
al precedente art. 2. La priorita' sara' valutata in ordine
cronologico di riconoscimento, dal piu' recente al meno recente;
2.3. aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere
associativo;
2.4. collaborazione, fra piu' soggetti proponenti (consorzi e/o
organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di
iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti piu' prodotti a
indicazione geografica;
2.5. corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti
realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con
l'Ufficio SAQ VII;
2.6. organismi che valorizzano marchi registrati dal MIPAAF.
3. Per le istanze relative alla categoria della lettera b) la
comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita':
3.1. natura del richiedente, dando priorita' ai consorzi di
tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n.
526/1999 e riconosciuti da non piu' di due anni dalla data di
presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorita'
sara' valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal piu'
recente al meno recente;
3.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari da
non piu' di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui
al precedente art. 2. La priorita' sara' valutata in ordine
cronologico di riconoscimento, dal piu' recente al meno recente;
3.3. aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere
associativo;
3.4. collaborazione, fra piu' soggetti proponenti (consorzi e/o
organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di
iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti piu' prodotti a
indicazione geografica;
3.5. corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti
realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con
l'Ufficio SAQ VII;
3.6. organismi che tutelano marchi registrati dal MIPAAF.
Art. 5
Aggregazioni e collaborazioni fra consorzi
e/o organismi associativi
Per quanto concerne la nozione di «aggregazione di consorzi e/o
organismi associativi», s'intende un'associazione temporanea di
consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera e
propria ATI (Associazione temporanea di impresa). E' comunque
necessario che i consorzi e/o organismi associativi che si aggregano
alleghino all'unica istanza un protocollo d'intesa da cui si evincano
gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (es.:
ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo,
ecc.).
L'istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti ma
dovra' essere indicato un capofila che risultera' essere il
beneficiario esclusivo cui erogare l'eventuale contributo.
La domanda, deve in ogni caso, essere corredata da tutti i
documenti di cui all'art. 2 del presente decreto per ogni
partecipante all'aggregazione.
E' facolta' dell'amministrazione, revocare il contributo, qualora
uno o piu' partecipanti all'aggregazione dovessero ritirarsi
dall'accordo sottoscritto fra le parti.
Per «collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi» di cui
al punto c), s'intende il caso in cui ogni consorzio e/o organismo
associativo presenta un proprio programma di iniziative
organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto
e' beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto.
Art. 6
Ammissione a contributo
1. Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 3,
l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a
contributo e ne da' comunicazione agli interessati.
Art. 7
Percentuali e modalita' di erogazione di contributo
1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate
sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno
superare l'importo massimo del 90% l'importo richiesto dal soggetto
proponente fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli
stanziamenti di bilancio di questa amministrazione per ogni esercizio
finanziario, e comunque per un importo massimo di contributo per ogni
singola istanza di euro 80.000,00 per quelle concernenti la lettera
a) e di euro 270.000,00 per quelle concernenti la lettera b).
2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse
anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo
del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di
idoneo contratto autonomo di garanzia.
3. Le modalita', i tempi, tutte le disposizioni concernenti la
realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche'
la presentazione della documentazione necessaria ai fini della
liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti
direttoriali.
Art. 8
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009 e'
abrogato.
Art. 9
Entrata in vigore
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione:
www.politicheagricole.it
Roma, 22 dicembre 2010
Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 9
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
disponibile su richiesta delle imprese associate.