Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento
unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento
unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio
2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n. 61/2010
relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalita' di
rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione e
declassamenti;
Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le disposizioni
per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative denominazioni
di origine e indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la
gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonche', ai sensi
dell'art. 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo, le
disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed
elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le
altre banche dati;
Visto in particolare l'art. 14, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato decreto
applicativo sono da stabilire anche le disposizioni per la
rivendicazione annuale delle produzioni in questione;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina
sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27
marzo 2001 che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento dello
schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici
vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT
e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche
per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo
nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in
ordine al potenziale produttivo;
Visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche
agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e
l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle
vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27
marzo 2001;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia
annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse
produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi
preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;
Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai
citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma 12, del
decreto legislativo n. 61/2010;
Ritenuto altresi' di dover adottare, conformemente ai principi di
razionalizzazione, coordinamento e semplificazione dell'attivita'
degli enti preposti alla gestione del potenziale viticolo ed ai
controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le
disposizioni generali nazionali per la gestione del potenziale
viticolo e del relativo schedario, in applicazione del reg. CE n.
1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009;
Ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari e
transitorie, in attesa dell'entrata in applicazione delle
disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto di cui
all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61/2010, in
particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 11960
del 30 luglio 2010, concernente disposizioni per la rivendicazione
delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna
vendemmiale 2010/2011;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione - Definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, in
ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del predetto
decreto a margine indicato:
a) l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la
gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma 3),
nonche' il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello
schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati
(art. 31, comma 4);
b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2).
2. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti
termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:
decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
regioni: regioni e province autonome;
struttura di controllo: l'autorita' di controllo pubblica designata o
l'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto
legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP;
DOP: denominazione di origine protetta;
IGP: indicazione geografica protetta;
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;
DOC: denominazione di origine controllata;
IGT: indicazione geografica tipica.
DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta»
e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione di origine
controllata e garantita» e/o «denominazione di origine controllata»
e/o «indicazione geografica tipica».
CAPITOLO II
SCHEDARIO VITICOLO
GESTIONE SUPERFICI VITATE
Art. 2.
Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3,
e art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1. Nel presente capitolo sono stabilite:
a) le modalita' e le condizioni per la gestione e l'aggiornamento
dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte
delle regioni e province autonome, secondo modalita' concordate
nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al
Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) le modalita' e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei
conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a
produrre vini DO.
SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
Art. 3.
Schedario viticolo: definizioni
1. Ai sensi del presente capitolo si adottano le seguenti
definizioni:
a) Schedario viticolo. E' lo strumento previsto dall'art. 185-bis del
regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE
applicativo della Commissione n. 436/2009;
b) Appezzamento viticolo. E' una superficie continua coltivata a vite
che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti
(orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La
rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di
servizio della superficie vitata;
c) Parcella viticola aziendale. Presenta le stesse caratteristiche
dell'appezzamento viticolo, ma e' limitata alla superficie condotta
da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale
deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo
aziendale;
d) Unita' vitata. E' una superficie continua coltivata a vite che
ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda,
che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di
allevamento, sesto di coltivazione e densita' di impianto, anno di
impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato
di coltivazione, varieta' di uva (e' tuttavia consentita la presenza
di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15% del
totale; in tal caso e' fatto obbligo di indicare «altri a bacca
bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la
percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare),
attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;
e) Unita' vitata estesa. E' costituita da piu' unita' vitate contigue
aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte
da una singola azienda;
f) Superficie vitata. E' la superficie coltivata a vite misurata
all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a
vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino
ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le
capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni
o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari
singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le
fasce laterali, sara' fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di
tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
Art. 4.
Schedario viticolo: gestione
1. Lo Schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. (CE) n.
436/2009, e' parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato
di gestione e controllo (SIGC), ed e' dotato di un sistema di
identificazione geografica (GIS).
2. Le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo
presenti nei sistemi informativi regionali confluiscono nello
Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo le modalita'
informatiche concordate tra Agea Coordinamento e le regioni e
province autonome.
3. Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello
Schedario viticolo e' che le stesse siano presenti nel Fascicolo
aziendale riferito al conduttore della superficie interessata.
4. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata
presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la
superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono
riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di
idoneita' produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale
viticolo dell'azienda.
5. L'iscrizione delle unita' vitate e/o delle unita' vitate estese
nello Schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per
procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e
per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle
disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di
produzione e di rivendicazione delle produzioni DO.
6. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del conduttore,
connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo sono effettuate
mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN.
7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C
del Capitolo II sono stabiliti dalle regioni per quanto di loro
competenza. Le procedure informatiche relative a detti procedimenti
amministrativi sono stabilite in accordo tra le regioni e Agea
Coordinamento.
8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento, possono stabilire
specifiche modalita' di accesso ai servizi telematici in argomento,
in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo.
9. Le informazioni presenti nello Schedario viticolo e per le
finalita' ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di
controllo incaricati alla gestione ed al controllo delle rispettive
DO, nonche' agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed indicazioni
geografiche di competenza.
10. La misurazione della superficie della parcella viticola
aziendale, definita in coerenza con l'appezzamento viticolo di
appartenenza, come determinata all'art. 3, costituisce il valore
presente nel SIGC. Tale valore e' utilizzato come riferimento per
tutti gli ambiti riportati di seguito:
fascicolo aziendale;
schedario viticolo;
inventario del potenziale produttivo;
procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di
reimpianto);
dichiarazioni di vendemmia annuali;
rivendicazioni DO;
regime domanda unica;
sviluppo rurale;
attivita' di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;
altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti
all'art. 75 del Reg. CE 555/08.
Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione
della superficie e' definita da una zona cuscinetto non superiore a
1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In
termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella
viticola non puo' essere superiore ad 1 ha. Successive misurazioni
che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non
danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente
rispetto alle utilizzazioni sopraelencate.
11. Ove non sia possibile l'identificazione certa attraverso il
sistema GIS, le Regioni possono individuare idonei sistemi di
verifica della superficie in questione. Fino a tale verifica, ai fini
della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17 e 18, puo'
essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato
dal produttore sotto la propria responsabilita'.
SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
Art. 5.
Registro informatico pubblico dei diritti di impianto
1. Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di
seguito denominato registro, di cui all'art. 4-ter del decreto legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, e' gestito dalle
regioni nell'ambito del SIAN.
2. Il registro di cui al comma precedente e' consultabile nell'ambito
dei servizi del Fascicolo aziendale.
3. Nel registro confluiscono anche i diritti di nuovo impianto,
concessi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
Art. 6.
Riserva regionale dei diritti di impianto
1. Al fine di garantire la piu' efficace gestione da parte delle
regioni dei diritti di reimpianto e' prevista la gestione delle
riserve regionali. Ogni regione disciplina le modalita' di utilizzo e
di gestione della propria riserva regionale dei diritti di
reimpianto, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione ai
conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale.
SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
Art. 7.
Inventario del potenziale produttivo
1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo Stato Membro
deve effettuare in merito alla regolamentazione comunitaria e piu'
specificatamente le tabelle dell'Inventario del Potenziale produttivo
vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui all'allegato XIII del
Reg. (CE) n. 555/2008, vengono desunte dalle informazioni presenti
nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 8.
Procedimenti amministrativi
1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, stabiliscono le
modalita' relative alla gestione amministrativa dei procedimenti
inerenti la gestione del potenziale viticolo di cui agli articoli
seguenti, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello
Schedario viticolo.
2. I conduttori di superfici vitate effettuano le dovute
dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla gestione delle
superfici vitate di loro competenza secondo le modalita' previste
all'art. 4, comma 6 e 7.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 9.
Concessione dei diritti di nuovo impianto
1. Il conduttore che intenda procedere all'impianto di superfici
vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di
ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica
utilita' o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla
coltura di piante madri per marze richiede la concessione di un
diritto di nuovo impianto utilizzando le apposite funzionalita' del
sistema di gestione dello Schedario viticolo.
2. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla Regione competente
per territorio.
3. La avvenuta concessione, ovvero il rifiuto della stessa, vengono
comunicate al conduttore richiedente direttamente dalla regione.
4. Il diritto di nuovo impianto concesso e' inserito nel registro di
cui all'art. 5.
5. Il conduttore che ha ottenuto la concessione del diritto e' tenuto
a realizzare l'impianto nei termini e secondo le modalita'
disciplinati dalla regione.
6. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla
riserva di cui all'art. 6.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 10.
Estirpazione e concessione del diritto
1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare una estirpazione
con concessione del diritto di reimpianto effettua una comunicazione
preventiva, utilizzando le apposite funzionalita' del sistema
informatico di gestione dello Schedario viticolo.
2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione
competente per territorio.
3. Trascorsi i termini fissati, il conduttore procede
all'estirpazione dichiarandone l'effettuazione con le stesse
modalita' del comma 1, chiedendo la concessione del diritto.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo.
5. La regione competente, effettuato il controllo sulle superfici
estirpate, provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso
nel registro di cui all'art. 5.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 11.
Reimpianto da diritto
1. Il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di nuovo
impianto in corso di validita', regolarmente iscritto nel registro di
cui all'art. 5, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei
limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato, e nell'ambito
delle particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne
effettua la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto
utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di gestione dello
Schedario viticolo entro i termini previsti.
2. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto di cui al
comma 1, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di
verifica da parte della competente struttura della regione.
3. Le regioni possono stabilire d'intesa con Agea Coordinamento le
modalita' di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto
sul GIS.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 12.
Reimpianto anticipato
1. Il conduttore che non e' titolare di diritti di reimpianto o ne
possiede in quantita' insufficiente, puo' procedere alla
realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare
una superficie vitata equivalente entro un periodo massimo di tre
campagne dalla data di realizzazione del reimpianto.
2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, e' corredato
della costituzione di una cauzione il cui importo e' fissato dalla
regione competente.
3. Il conduttore, effettua la comunicazione di voler procedere al
reimpianto anticipato specificando le superfici vitate equivalenti
che si impegna ad estirpare.
4. La regione competente effettua i controlli sulla superficie.
5. Il conduttore dichiara/comunica, entro i termini previsti,
l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema
di gestione dello Schedario viticolo.
6. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto reimpianto di cui al
comma precedente aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo
di verifica da parte della competente regione.
7. Il conduttore, entro i termini previsti, comunica/dichiara tramite
l'apposita funzionalita' del sistema di gestione dello Schedario
viticolo l'avvenuta estirpazione della superficie di cui al
precedente comma 2. Tale comunicazione/ dichiarazione aggiorna lo
schedario viticolo.
8. La regione competente effettua i controlli sulla superficie
estirpata per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto
e procede allo svincolo della cauzione.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 13.
Superfici vitate destinate al consumo familiare
1. Il conduttore puo' impiantare una superficie vitata la cui
produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare, a
condizione che:
a) tale superficie non superi le 10 are;
b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate;
c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun modo le
produzioni ottenute.
2. Le regioni possono stabilire termini e modalita' per l'eventuale
comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo
familiare.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Art. 14.
Sovrainnesto
1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore puo'
effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo
Schedario viticolo.
2. Il conduttore comunica/dichiara l'avvenuto sovrainnesto,
utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo entro i
termini previsti. Tale comunicazione/dichiarazione aggiorna lo
Schedario viticolo.
SEZIONE C
ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO
DEI VIGNETI A DO
Art. 15.
Definizioni
1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO si
adottano le seguenti definizioni:
a) Vigneto: unita' di base, costituita da una Unita' Vitata o Unita'
Vitata estesa o da un insieme di Unita' Vitate o Unita' vitate
estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste
dal relativo disciplinare di produzione DO;
b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unita' vitata o da un
insieme di Unita' Vitate che fa riferimento ad un determinato
toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco positivo
regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo.
SEZIONE C
ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO
DEI VIGNETI A DO
Art. 16.
Procedure per la verifica dell'idoneita' dei vigneti ai fini
dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO.
1. Le regioni determinano le modalita' e i criteri per la verifica
dell'idoneita' tecnico-produttiva delle unita' vitate per
l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione
della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi
contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le regioni individuano
gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello
Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici
disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di
produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni
geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di
altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni
e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno
d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento,
toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici
disciplinari.
3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle
specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in
produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di
sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed
eventualmente l'eta' massima produttiva e le rese degli ultimi anni.
4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono altresi' le modalita' ed i tempi per l'eventuale
idoneita' provvisoria delle unita' vitate per la rivendicazione delle
DO, nonche' le modalita' per la relativa verifica.
CAPITOLO III
DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI
Art. 17.
Dichiarazione di vendemmia e di produzione
Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
1. I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni
anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione,
secondo quanto sancito dal Reg. (CE) n. 436/2009, per l'ambito
territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante i
servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei
dati dello Schedario viticolo, e secondo le modalita' definite da
Agea Coordinamento d'intesa con le regioni. A tal fine sono rese
disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo.
2. I conduttori di vigneti iscritti ai sensi dell'art. 16,
effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, la
rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi
disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello schedario
viticolo.
3. Agea Coordinamento, in accordo con le regioni, predispone uno
schema di modello unico per la dichiarazione di vendemmia e
produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e definisce
altresi' i criteri per la compilazione di tale modello e le modalita'
per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per via
telematica.
CAPITOLO III
DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI
Art. 18.
Rivendicazione e scelta vendemmiale
1. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO
coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo, il sistema informativo deve
assicurare di rivendicare le produzioni DO, nei limiti di resa
previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Soltanto nel caso
in cui da uno stesso vigneto, cosi' come identificato all'art. 15,
comma 1, vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a
DOCG e/o DOC e/o IGT e' applicabile l'abbattimento di resa previsto
dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo.
2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l'apposita modulistica
di cui all'art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli
esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi
dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine
sociali o ad altri organismi associativi la rivendicazione e'
presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve.
In tal caso i predetti organismi associativi presentano una denuncia
sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati,
conforme allo schema definito dalle autorita' competenti, fatta salva
la possibilita' per le singole regioni di definire modalita'
differenti in relazione a specifiche esigenze locali.
4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO per le relative
partite di vino, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari
per la compilazione della dichiarazione, presenta una preventiva
dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla
produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta,
a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini
sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi
previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le
stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate
nella dichiarazione di cui al presente decreto.
5. I servizi del SIAN rendono disponibili i dati relativi alla
rivendicazione per la produzione dei vini DO ai soggetti richiamati
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo.
6. Tramite un'apposita funzionalita' e' inserito nel SIAN, a cura del
MIPAAF, l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora
riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti
finalita':
a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a
produrre i vini a DO;
b) per la compilazione della dichiarazione di cui al comma 1
dell'art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell'art. 17;
c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei
prodotti vinicoli.
7. I nuovi codici sono attribuiti con appositi provvedimenti
ministeriali a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel
registro comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello
comunitario dei disciplinari di produzione, ed inseriti
contestualmente nel SIAN. Saranno altresi' inseriti nel SIAN i nuovi
codici che saranno attribuiti a seguito dell'eventuale protezione
transitoria che sara' accordata a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 72 del regolamento CE n. 607/2009.
CAPITOLO IV
CONTROLLI
Art. 19.
Controlli e verifiche da parte delle regioni
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni
inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto, compresa
l'applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate dalle
regioni.
2. Oltre a quanto gia' descritto nel presente decreto, le regioni
disciplinano con propri provvedimenti, in accordo con Agea
Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificita' dei controlli
che intendono effettuare.
CAPITOLO IV
CONTROLLI
Art. 20.
Monitoraggio del sistema
1. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo Schedario
viticolo, gestito dalle regioni secondo modalita' concordate
nell'ambito dei servizi SIAN e sulla base dei dati riferiti al
Fascicolo Aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, cosi' come
descritto nel presente decreto ed ai sensi dell'art. 116 del Reg.
(CE) n. 1234/2007, e' svolto da Agea Coordinamento.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE
Art. 21.
Modalita' e termini di attuazione del trasferimento e
dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo - Art. 31, comma
4, del decreto legislativo.
1. L'allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei
vigneti presenti nello schedario viticolo viene operata trasferendo
nello stesso le informazioni presenti nel potenziale viticolo
aggiornato dalle regioni.
2. Le regioni definiscono, in accordo con Agea Coordinamento,
preliminarmente al trasferimento di cui al comma 1 e nel rispetto
delle tempistiche indicate nell'art. 22, i criteri, le modalita' ed i
termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario viticolo
dei dati presenti nel potenziale viticolo e delle informazioni
inerenti le attitudini delle singole unita' vitate o delle unita'
vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi
dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni.
3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte le superfici delle
unita' vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei limiti
della tolleranza richiamata all'art. 4.
Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati
dello schedario viticolo, si riscontrino differenze di superfici
vitate, rispetto al dato del GIS nell'ambito delle tolleranze di cui
all'art. 4, non si applicano le sanzioni previste dalle normative
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti
illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta di
alcuna tolleranza. Al termine delle operazioni di allineamento dei
dati, nello schedario e' inserito un solo dato di superficie ottenuto
da misurazione oggettiva (GIS).
4. Le posizioni che risulteranno regolari e coerenti con le
operazioni di allineamento di cui al comma 3 restano valide e se
provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed elenchi delle
vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a norma dell'art.
16 del presente decreto.
5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno tutte le
superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato del GIS.
Le regioni comunicheranno ai conduttori le posizioni risultanti
anomale o non allineate a seguito delle operazioni di cui al
precedente comma 3.
6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui ai
commi precedenti, ivi comprese le azioni correttive, sono gestite
dalle regioni, con modalita' concordate con Agea Coordinamento e
tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC.
7. Il registro di cui all'art. 5 del presente decreto, verra'
implementato dalle informazioni relative ai diritti in portafoglio
provenienti dalle basi dati del potenziale viticolo regionale. I
criteri di integrazione del registro di cui all'art. 5 vengono
definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE
Art. 22.
Termini di applicazione e disposizioni transitorie
1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di
cui all'art. 21 e implementa le applicazioni informatiche per
consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi e di controllo
previsti nel presente decreto.
2. Entro i successivi novanta giorni le regioni approvano il piano
operativo di cui alle disposizioni dell'art. 21, comma 2, la cui
operativita' e' subordinata all'implementazione degli applicativi
informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo di cui al
comma 2 subiranno una decurtazione del 10% della ripartizione
finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di
sostegno di cui al Regolamento CE n. 1234/2007 per la campagna
successiva. A partire dal 1° agosto 2011 i soggetti che intendono
percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale di sostegno di
cui al Reg. CE n. 1234/2007 devono aver gia' completato, per quanto
di propria competenza, le operazioni di cui all'art. 21. I conduttori
che intendono procedere ad una estirpazione o impianto di viti, a
partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al comma 7
dell'art. 4, devono aver gia' provveduto all'allineamento dei dati
dello Schedario.
4. Gli organismi pagatori, in relazione all'adeguamento dei propri
sistemi informativi, d'intesa con Agea Coordinamento, possono
implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, anche
per la rivendicazione delle produzioni DO, in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 17, a decorrere dalla campagna
vendemmiale 2010/2011.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al disposto
di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo, per la
rivendicazione delle produzioni DO della campagna vendemmiale
2010/11, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 28 dicembre 2006.
6. Conformemente al disposto di cui all'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo non e' sanzionabile il soggetto che provvede ad adeguare
nello schedario viticolo le superfici e i requisiti dei vigneti,
relativamente alle discordanze di misurazione e tecnico-produttive
riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo e
dell'allineamento di cui all'art. 21.
7. In caso di DO di ambito interregionale le regioni interessate,
d'intesa con Agea coordinamento, concordano univoci criteri e
modalita' procedurali in ordine all'applicazione delle disposizioni
del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla
circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata nelle
premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010.
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 10