DECRETO 16 dicembre 2010

Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
 
Tipo documento Legge → Decreto ministeriale
Numero
Del 16/12/2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del  Consiglio  del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali; 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello citato  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  regolamento
unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; 
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7  maggio
2010 che modifica e rettifica  il  regolamento  (CE)  607/2009  della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
Visto il decreto legislativo n. 61  dell'8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
Visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n.  61/2010
relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalita' di
rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione  e
declassamenti; 
Visto  in  particolare  l'art.  12,  comma  3,  del  citato   decreto
legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono da  stabilire  le  disposizioni
per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative  denominazioni
di origine e indicazioni  geografiche  allo  schedario  viticolo,  la
gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonche',  ai  sensi
dell'art.  31,  comma  4,  dello  stesso  decreto   legislativo,   le
disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti  Albi  DO  ed
elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei  dati  SIAN  con  le
altre banche dati; 
Visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  2,  del  citato   decreto
legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato  decreto
applicativo  sono  da  stabilire  anche  le   disposizioni   per   la
rivendicazione annuale delle produzioni in questione; 
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova  disciplina
sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27
marzo 2001 che stabilisce  le  modalita'  per  l'aggiornamento  dello
schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione  delle  superfici
vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT
e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi  dati  anche
per   l'aggiornamento   dell'inventario   del   potenziale   viticolo
nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in
ordine al potenziale produttivo; 
Visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche
agricole e forestali, le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano per  la  determinazione  dei  criteri,  per  l'istituzione  e
l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O.  e  degli  elenchi  delle
vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto  ministeriale  27
marzo 2001; 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali  28  dicembre  2006  recante  disposizioni  sulla  denuncia
annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la  certificazione  delle  stesse
produzioni,  nonche'  sugli  adempimenti  degli  enti  ed   organismi
preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli; 
Ritenuto di dover adottare le  disposizioni  applicative  di  cui  ai
citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma  12,  del
decreto legislativo n. 61/2010; 
Ritenuto altresi' di dover adottare,  conformemente  ai  principi  di
razionalizzazione,  coordinamento  e  semplificazione  dell'attivita'
degli enti preposti alla  gestione  del  potenziale  viticolo  ed  ai
controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le
disposizioni  generali  nazionali  per  la  gestione  del  potenziale
viticolo e del relativo schedario, in applicazione  del  reg.  CE  n.
1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009; 
Ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari  e
transitorie,   in   attesa   dell'entrata   in   applicazione   delle
disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto  di  cui
all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n.  61/2010,  in
particolare riprendendo le disposizioni di  cui  alla  circolare  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  n.  11960
del 30 luglio 2010, concernente disposizioni  per  la  rivendicazione
delle  produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT  provenienti   dalla   campagna
vendemmiale 2010/2011; 
Vista l'intesa intervenuta in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
                Ambito di applicazione - Definizioni 
 
1. Il presente decreto stabilisce  le  disposizioni  applicative  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa,  in
ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del  predetto
decreto a margine indicato: 
a) l'iscrizione delle superfici vitate allo  schedario  viticolo,  la
gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma  3),
nonche' il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi  nello
schedario e l'allineamento dei dati SIAN con  le  altre  banche  dati
(art. 31, comma 4); 
b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2). 
2.  Allorche'  non  sara'  diversamente   previsto   per   specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i  seguenti
termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: 
decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
Ministero:  Ministero  delle   politiche   agricole,   alimentari   e
forestali; 
regioni: regioni e province autonome; 
struttura di controllo: l'autorita' di controllo pubblica designata o
l'organismo privato  autorizzato  di  cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP; 
DOP: denominazione di origine protetta; 
IGP: indicazione geografica protetta; 
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; 
DOC: denominazione di origine controllata; 
IGT: indicazione geografica tipica. 
DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta»
e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione  di  origine
controllata e garantita» e/o «denominazione di  origine  controllata»
e/o «indicazione geografica tipica». 
 

        
      
          
CAPITOLO II

SCHEDARIO VITICOLO

GESTIONE SUPERFICI VITATE

                               Art. 2. 
 
             Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3, 
 
             e art. 31, comma 4, del decreto legislativo 
 
1. Nel presente capitolo sono stabilite: 
a) le modalita' e le condizioni per  la  gestione  e  l'aggiornamento
dello Schedario viticolo, articolato su base  territoriale  da  parte
delle regioni  e  province  autonome,  secondo  modalita'  concordate
nell'ambito  dei  servizi  SIAN  sulla  base  dei  dati  riferiti  al
Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
b) le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'iscrizione,  a  cura  dei
conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti  destinati  a
produrre vini DO. 
 

        
      
          
SEZIONE A

IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

                               Art. 3. 
 
                   Schedario viticolo: definizioni 
 
1.  Ai  sensi  del  presente  capitolo  si   adottano   le   seguenti
definizioni: 
a) Schedario viticolo. E' lo strumento previsto dall'art. 185-bis del
regolamento CE del  Consiglio  n.  1234/2007  e  dal  regolamento  CE
applicativo della Commissione n. 436/2009; 
b) Appezzamento viticolo. E' una superficie continua coltivata a vite
che   appare   omogenea   per   caratteristiche   fisiche    evidenti
(orientamento   dei   filari   e   sesto   di    coltivazione).    La
rappresentazione  grafica  dell'appezzamento  include  le   aree   di
servizio della superficie vitata; 
c) Parcella viticola aziendale. Presenta  le  stesse  caratteristiche
dell'appezzamento viticolo, ma e' limitata alla  superficie  condotta
da una singola azienda; a  tale  scopo,  la  delimitazione  aziendale
deriva  dalla  consistenza  territoriale   presente   nel   fascicolo
aziendale; 
d) Unita' vitata. E' una superficie continua  coltivata  a  vite  che
ricade su una particella catastale, condotta da una singola  azienda,
che  e'  omogenea  per  le   seguenti   caratteristiche:   forma   di
allevamento, sesto di coltivazione e densita' di  impianto,  anno  di
impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle  strutture,  stato
di coltivazione, varieta' di uva (e' tuttavia consentita la  presenza
di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15%  del
totale; in tal caso e' fatto  obbligo  di  indicare  «altri  a  bacca
bianca» o  «altri  a  bacca  nera»  o  gli  specifici  vitigni  e  la
percentuale  dei  ceppi  relativi  ad  ogni  vitigno  complementare),
attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT; 
e) Unita' vitata estesa. E' costituita da piu' unita' vitate contigue
aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte
da una singola azienda; 
f) Superficie vitata. E' la  superficie  coltivata  a  vite  misurata
all'interno del sesto di impianto (da filare a filare  e  da  vite  a
vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto  oppure  fino
ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi  comprese  le
capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni
o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti.  Per  i  filari
singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene  le
fasce laterali, sara' fino ad un massimo di metri 1,5 per lato  e  di
tre metri sulle testate per le aree  di  servizio,  ivi  comprese  le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti. 
 

        
      
          
SEZIONE A

IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

                               Art. 4. 
 
                    Schedario viticolo: gestione 
 
1. Lo Schedario viticolo, strutturato  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  n.
436/2009, e' parte integrante del SIAN nonche' del Sistema  integrato
di gestione e controllo  (SIGC),  ed  e'  dotato  di  un  sistema  di
identificazione geografica (GIS). 
2. Le informazioni  inerenti  la  gestione  del  potenziale  viticolo
presenti  nei  sistemi  informativi  regionali   confluiscono   nello
Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo  le  modalita'
informatiche  concordate  tra  Agea  Coordinamento  e  le  regioni  e
province autonome. 
3. Il presupposto  per  la  gestione  delle  superfici  vitate  nello
Schedario viticolo e' che le  stesse  siano  presenti  nel  Fascicolo
aziendale riferito al conduttore della superficie interessata. 
4. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni  superficie  vitata
presente  nel  fascicolo  aziendale,  oltre  ai  dati   inerenti   la
superficie condotta e quella  riscontrata  in  ambito  SIGC,  vengono
riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di
idoneita' produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale
viticolo dell'azienda. 
5. L'iscrizione delle unita' vitate e/o delle  unita'  vitate  estese
nello Schedario viticolo  costituisce  presupposto  inderogabile  per
procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e
per accedere alle misure strutturali e  di  mercato  ai  sensi  della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, e  per  adempiere  alle
disposizioni in materia di dichiarazione annuale di  vendemmia  e  di
produzione e di rivendicazione delle produzioni DO. 
6. Tutte le  dichiarazioni/comunicazioni  a  carico  del  conduttore,
connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo  sono  effettuate
mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN. 
7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C
del Capitolo II sono stabiliti  dalle  regioni  per  quanto  di  loro
competenza. Le procedure informatiche relative a  detti  procedimenti
amministrativi sono stabilite  in  accordo  tra  le  regioni  e  Agea
Coordinamento. 
8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento,  possono  stabilire
specifiche modalita' di accesso ai servizi telematici  in  argomento,
in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo. 
9. Le  informazioni  presenti  nello  Schedario  viticolo  e  per  le
finalita' ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di
controllo incaricati alla gestione ed al controllo  delle  rispettive
DO, nonche' agli organi  dello  Stato  preposti  ai  controlli  e  ai
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed  indicazioni
geografiche di competenza. 
10.  La  misurazione  della  superficie   della   parcella   viticola
aziendale,  definita  in  coerenza  con  l'appezzamento  viticolo  di
appartenenza, come determinata  all'art.  3,  costituisce  il  valore
presente nel SIGC. Tale valore e'  utilizzato  come  riferimento  per
tutti gli ambiti riportati di seguito: 
fascicolo aziendale; 
schedario viticolo; 
inventario del potenziale produttivo; 
procedimenti   amministrativi   (estirpo,   impianto,   diritti    di
reimpianto); 
dichiarazioni di vendemmia annuali; 
rivendicazioni DO; 
regime domanda unica; 
sviluppo rurale; 
attivita' di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo; 
altri  eventuali  ambiti,  ad  eccezione  degli  interventi  previsti
all'art. 75 del Reg. CE 555/08. 
Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione
della superficie e' definita da una zona cuscinetto non  superiore  a
1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In
termini  assoluti,  la  tolleranza  massima  per  ciascuna   parcella
viticola non puo' essere superiore ad 1  ha.  Successive  misurazioni
che comportino differenze  comprese  nella  tolleranza  prevista  non
danno origine  a  variazioni  del  dato  di  superficie  preesistente
rispetto alle utilizzazioni sopraelencate. 
11. Ove non  sia  possibile  l'identificazione  certa  attraverso  il
sistema  GIS,  le  Regioni  possono  individuare  idonei  sistemi  di
verifica della superficie in questione. Fino a tale verifica, ai fini
della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17  e  18,  puo'
essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato
dal produttore sotto la propria responsabilita'. 
 

        
      
          
SEZIONE A

IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

                               Art. 5. 
 
        Registro informatico pubblico dei diritti di impianto 
 
1. Il registro informatico pubblico dei  diritti  di  reimpianto,  di
seguito denominato registro, di cui all'art. 4-ter del decreto  legge
15 febbraio 2007, n. 10,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 della legge 6  aprile  2007,  n.  46,  e'  gestito  dalle
regioni nell'ambito del SIAN. 
2. Il registro di cui al comma precedente e' consultabile nell'ambito
dei servizi del Fascicolo aziendale. 
3. Nel registro confluiscono  anche  i  diritti  di  nuovo  impianto,
concessi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. 
 

        
      
          
SEZIONE A

IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

                               Art. 6. 
 
              Riserva regionale dei diritti di impianto 
 
1. Al fine di garantire la piu'  efficace  gestione  da  parte  delle
regioni dei diritti di  reimpianto  e'  prevista  la  gestione  delle
riserve regionali. Ogni regione disciplina le modalita' di utilizzo e
di  gestione  della  propria  riserva  regionale   dei   diritti   di
reimpianto, nonche' i criteri e le modalita' per  la  concessione  ai
conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale. 
 

        
      
          
SEZIONE A

IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

                               Art. 7. 
 
                Inventario del potenziale produttivo 
 
1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo  Stato  Membro
deve effettuare in merito alla regolamentazione  comunitaria  e  piu'
specificatamente le tabelle dell'Inventario del Potenziale produttivo
vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui  all'allegato  XIII  del
Reg. (CE) n. 555/2008, vengono desunte  dalle  informazioni  presenti
nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                               Art. 8. 
 
                     Procedimenti amministrativi 
 
1. Le regioni, nell'ambito delle  loro  competenze,  stabiliscono  le
modalita' relative  alla  gestione  amministrativa  dei  procedimenti
inerenti la gestione del potenziale viticolo  di  cui  agli  articoli
seguenti, al fine  di  assicurare  il  costante  aggiornamento  dello
Schedario viticolo. 
2.  I  conduttori  di   superfici   vitate   effettuano   le   dovute
dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla  gestione  delle
superfici vitate di loro competenza  secondo  le  modalita'  previste
all'art. 4, comma 6 e 7. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                               Art. 9. 
 
              Concessione dei diritti di nuovo impianto 
 
1. Il conduttore che  intenda  procedere  all'impianto  di  superfici
vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di
ricomposizione fondiaria  o  di  esproprio  per  motivi  di  pubblica
utilita' o destinate a scopi  di  sperimentazione  o  destinate  alla
coltura di piante madri per  marze  richiede  la  concessione  di  un
diritto di nuovo impianto utilizzando le apposite  funzionalita'  del
sistema di gestione dello Schedario viticolo. 
2. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla Regione competente
per territorio. 
3. La avvenuta concessione, ovvero il rifiuto della  stessa,  vengono
comunicate al conduttore richiedente direttamente dalla regione. 
4. Il diritto di nuovo impianto concesso e' inserito nel registro  di
cui all'art. 5. 
5. Il conduttore che ha ottenuto la concessione del diritto e' tenuto
a  realizzare  l'impianto  nei  termini  e   secondo   le   modalita'
disciplinati dalla regione. 
6. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla
riserva di cui all'art. 6. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                              Art. 10. 
 
               Estirpazione e concessione del diritto 
 
1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare  una  estirpazione
con concessione del diritto di reimpianto effettua una  comunicazione
preventiva,  utilizzando  le  apposite  funzionalita'   del   sistema
informatico di gestione dello Schedario viticolo. 
2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione
competente per territorio. 
3.   Trascorsi   i   termini   fissati,   il    conduttore    procede
all'estirpazione  dichiarandone   l'effettuazione   con   le   stesse
modalita' del comma 1, chiedendo la concessione del diritto. 
4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo. 
5. La regione competente, effettuato  il  controllo  sulle  superfici
estirpate, provvede ad iscrivere il diritto  di  reimpianto  concesso
nel registro di cui all'art. 5. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                              Art. 11. 
 
                        Reimpianto da diritto 
 
1. Il conduttore titolare di un diritto  di  reimpianto  o  di  nuovo
impianto in corso di validita', regolarmente iscritto nel registro di
cui all'art. 5, procede alla realizzazione  del  nuovo  impianto  nei
limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato,  e  nell'ambito
delle particelle  catastali  presenti  nel  fascicolo  aziendale,  ne
effettua  la   dichiarazione/comunicazione   di   avvenuto   impianto
utilizzando le apposite funzionalita' del sistema di  gestione  dello
Schedario viticolo entro i termini previsti. 
2. La dichiarazione/comunicazione di  avvenuto  impianto  di  cui  al
comma 1, aggiorna lo Schedario  viticolo  e  attiva  il  processo  di
verifica da parte della competente struttura della regione. 
3. Le regioni possono stabilire d'intesa con  Agea  Coordinamento  le
modalita' di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto
sul GIS. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                              Art. 12. 
 
                        Reimpianto anticipato 
 
1. Il conduttore che non e' titolare di diritti di  reimpianto  o  ne
possiede   in   quantita'   insufficiente,   puo'   procedere    alla
realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi  ad  estirpare
una superficie vitata equivalente entro un  periodo  massimo  di  tre
campagne dalla data di realizzazione del reimpianto. 
2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, e'  corredato
della costituzione di una cauzione il cui importo  e'  fissato  dalla
regione competente. 
3. Il conduttore, effettua la comunicazione  di  voler  procedere  al
reimpianto anticipato specificando le  superfici  vitate  equivalenti
che si impegna ad estirpare. 
4. La regione competente effettua i controlli sulla superficie. 
5.  Il  conduttore  dichiara/comunica,  entro  i  termini   previsti,
l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalita' del sistema
di gestione dello Schedario viticolo. 
6. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto reimpianto  di  cui  al
comma precedente aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il  processo
di verifica da parte della competente regione. 
7. Il conduttore, entro i termini previsti, comunica/dichiara tramite
l'apposita funzionalita' del  sistema  di  gestione  dello  Schedario
viticolo  l'avvenuta  estirpazione  della  superficie   di   cui   al
precedente comma 2. Tale  comunicazione/  dichiarazione  aggiorna  lo
schedario viticolo. 
8. La  regione  competente  effettua  i  controlli  sulla  superficie
estirpata per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto
e procede allo svincolo della cauzione. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                              Art. 13. 
 
           Superfici vitate destinate al consumo familiare 
 
1. Il  conduttore  puo'  impiantare  una  superficie  vitata  la  cui
produzione sia  destinata  esclusivamente  al  consumo  familiare,  a
condizione che: 
a) tale superficie non superi le 10 are; 
b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate; 
c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun  modo  le
produzioni ottenute. 
2. Le regioni possono stabilire termini e modalita'  per  l'eventuale
comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati  al  consumo
familiare. 
 

        
      
          
SEZIONE B

GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

                              Art. 14. 
 
                            Sovrainnesto 
 
1.  Salvo  diverse  disposizioni  regionali,   il   conduttore   puo'
effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo
Schedario viticolo. 
2.   Il   conduttore   comunica/dichiara   l'avvenuto   sovrainnesto,
utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo entro i
termini  previsti.  Tale  comunicazione/dichiarazione   aggiorna   lo
Schedario viticolo. 
 

        
      
          
SEZIONE C

ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO

DEI VIGNETI A DO

                              Art. 15. 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei  vini  a  DO  si
adottano le seguenti definizioni: 
a) Vigneto: unita' di base, costituita da una Unita' Vitata o  Unita'
Vitata estesa o da un  insieme  di  Unita'  Vitate  o  Unita'  vitate
estese, anche non contigue, compatibile con  le  condizioni  previste
dal relativo disciplinare di produzione DO; 
b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unita' vitata o da un
insieme di  Unita'  Vitate  che  fa  riferimento  ad  un  determinato
toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito  elenco  positivo
regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo. 
 

        
      
          
SEZIONE C

ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO

DEI VIGNETI A DO

                              Art. 16. 
 
Procedure  per  la  verifica  dell'idoneita'  dei  vigneti  ai   fini
dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO. 
 
1. Le regioni determinano le modalita' e i criteri  per  la  verifica
dell'idoneita'   tecnico-produttiva   delle   unita'    vitate    per
l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai  fini  della  rivendicazione
della produzione delle relative  DO,  tenendo  conto  degli  elementi
contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO. 
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1  le  regioni  individuano
gli elementi da inserire nei sistemi informativi  di  gestione  dello
Schedario viticolo, in relazione a quanto  previsto  negli  specifici
disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori  di
produzione (ivi comprese quelle  delle  sottozone  e  le  indicazioni
geografiche aggiuntive) e la loro individuazione  a  GIS;  limiti  di
altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o  vitigni
e  loro  percentuale,  anno  d'impianto,  anno   d'iscrizione,   anno
d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto,  forma  di  allevamento,
toponimo  di  vigna,  altri   elementi   previsti   dagli   specifici
disciplinari. 
3. Qualora non sia stabilito nei  disciplinari  di  produzione  delle
specifiche DO, le regioni possono  stabilire  l'anno  di  entrata  in
produzione del vigneto a  decorrere  dalla  data  di  impianto  o  di
sovrainnesto,  le  rese  unitarie  nei  primi  anni   produttivi   ed
eventualmente l'eta' massima produttiva e le rese degli ultimi anni. 
4. In relazione  alle  verifiche  di  cui  al  comma  1,  le  regioni
stabiliscono  altresi'  le  modalita'  ed  i  tempi  per  l'eventuale
idoneita' provvisoria delle unita' vitate per la rivendicazione delle
DO, nonche' le modalita' per la relativa verifica. 
 

        
      
          
CAPITOLO III

DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI

                              Art. 17. 
 
             Dichiarazione di vendemmia e di produzione 
 
           Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 
 
1. I conduttori interessati, singoli o associati,  sono  tenuti  ogni
anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o  di  produzione,
secondo quanto sancito  dal  Reg.  (CE)  n.  436/2009,  per  l'ambito
territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante  i
servizi telematici resi disponibili in ambito  SIAN  sulla  base  dei
dati dello Schedario viticolo, e secondo  le  modalita'  definite  da
Agea Coordinamento d'intesa con le regioni.  A  tal  fine  sono  rese
disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo. 
2.  I  conduttori  di  vigneti  iscritti  ai  sensi   dell'art.   16,
effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1,  la
rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi
disponibili in ambito  SIAN  sulla  base  dei  dati  dello  schedario
viticolo. 
3. Agea Coordinamento, in accordo  con  le  regioni,  predispone  uno
schema  di  modello  unico  per  la  dichiarazione  di  vendemmia   e
produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e  definisce
altresi' i criteri per la compilazione di tale modello e le modalita'
per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per  via
telematica. 
 

        
      
          
CAPITOLO III

DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI

                              Art. 18. 
 
                 Rivendicazione e scelta vendemmiale 
 
1.  Al  fine  di  consentire  la  scelta  vendemmiale  tra  varie  DO
coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 14,
comma  3,  del  decreto  legislativo,  il  sistema  informativo  deve
assicurare di rivendicare  le  produzioni  DO,  nei  limiti  di  resa
previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Soltanto nel caso
in cui da uno stesso vigneto, cosi' come  identificato  all'art.  15,
comma 1, vengano rivendicate  contemporaneamente  piu'  produzioni  a
DOCG e/o DOC e/o IGT e' applicabile l'abbattimento di  resa  previsto
dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo. 
2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l'apposita  modulistica
di cui all'art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli
esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi
dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive. 
3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve  alle  cantine
sociali  o  ad  altri  organismi  associativi  la  rivendicazione  e'
presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve.
In tal caso i predetti organismi associativi presentano una  denuncia
sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati,
conforme allo schema definito dalle autorita' competenti, fatta salva
la  possibilita'  per  le  singole  regioni  di  definire   modalita'
differenti in relazione a specifiche esigenze locali. 
4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO  per  le  relative
partite di vino, pur non disponendo di tutti gli  elementi  necessari
per la compilazione  della  dichiarazione,  presenta  una  preventiva
dichiarazione contenente i dati  relativi  alle  uve  destinate  alla
produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta,
a titolo di autocertificazione, che per la produzione  di  tali  vini
sono stati rispettati tutti  gli  adempimenti  tecnico-amministrativi
previsti dalla normativa vigente in materia, fermo  restando  che  le
stesse produzioni di uve  dovranno  essere  successivamente  indicate
nella dichiarazione di cui al presente decreto. 
5. I servizi del  SIAN  rendono  disponibili  i  dati  relativi  alla
rivendicazione per la produzione dei vini DO ai  soggetti  richiamati
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo. 
6. Tramite un'apposita funzionalita' e' inserito nel SIAN, a cura del
MIPAAF,  l'elenco  dei  codici  dei  vini  DOCG,  DOC  e  IGT  finora
riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti
finalita': 
a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte  a
produrre i vini a DO; 
b) per  la  compilazione  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1
dell'art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell'art. 17; 
c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei
prodotti vinicoli. 
7.  I  nuovi  codici  sono  attribuiti  con  appositi   provvedimenti
ministeriali a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel
registro  comunitario,  ovvero  dell'avvenuta  modifica   a   livello
comunitario   dei   disciplinari   di   produzione,    ed    inseriti
contestualmente nel SIAN. Saranno altresi' inseriti nel SIAN i  nuovi
codici che saranno attribuiti  a  seguito  dell'eventuale  protezione
transitoria  che  sara'  accordata  a  livello  nazionale  ai   sensi
dell'articolo 72 del regolamento CE n. 607/2009. 
 

        
      
          
CAPITOLO IV

CONTROLLI

                              Art. 19. 
 
            Controlli e verifiche da parte delle regioni 
 
1.  Le  funzioni  di  controllo  sull'osservanza  delle  disposizioni
inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto,  compresa
l'applicazione  delle  relative  sanzioni,  sono   esercitate   dalle
regioni. 
2. Oltre a quanto gia' descritto nel  presente  decreto,  le  regioni
disciplinano  con  propri  provvedimenti,   in   accordo   con   Agea
Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificita'  dei  controlli
che intendono effettuare. 
 

        
      
          
CAPITOLO IV

CONTROLLI

                              Art. 20. 
 
                      Monitoraggio del sistema 
 
1. Il monitoraggio del sistema informativo  relativo  allo  Schedario
viticolo,  gestito  dalle  regioni   secondo   modalita'   concordate
nell'ambito dei servizi SIAN  e  sulla  base  dei  dati  riferiti  al
Fascicolo Aziendale agricolo costituito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,  n.  503,  cosi'  come
descritto nel presente decreto ed ai sensi  dell'art.  116  del  Reg.
(CE) n. 1234/2007, e' svolto da Agea Coordinamento. 
 

        
      
          
CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

                              Art. 21. 
 
Modalita'   e   termini   di   attuazione   del    trasferimento    e
dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo - Art. 31,  comma
                     4, del decreto legislativo. 
 
1. L'allineamento della base dati contenente le  caratteristiche  dei
vigneti presenti nello schedario viticolo viene  operata  trasferendo
nello  stesso  le  informazioni  presenti  nel  potenziale   viticolo
aggiornato dalle regioni. 
2.  Le  regioni  definiscono,  in  accordo  con  Agea  Coordinamento,
preliminarmente al trasferimento di cui al comma  1  e  nel  rispetto
delle tempistiche indicate nell'art. 22, i criteri, le modalita' ed i
termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario  viticolo
dei dati  presenti  nel  potenziale  viticolo  e  delle  informazioni
inerenti le attitudini delle singole unita'  vitate  o  delle  unita'
vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi
dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni. 
3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte  le  superfici  delle
unita' vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei  limiti
della tolleranza richiamata all'art. 4. 
Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei  dati
dello schedario viticolo,  si  riscontrino  differenze  di  superfici
vitate, rispetto al dato del GIS nell'ambito delle tolleranze di  cui
all'art. 4, non si applicano le  sanzioni  previste  dalle  normative
comunitarie, nazionali e regionali vigenti  in  materia  di  impianti
illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta  di
alcuna tolleranza. Al termine delle operazioni  di  allineamento  dei
dati, nello schedario e' inserito un solo dato di superficie ottenuto
da misurazione oggettiva (GIS). 
4.  Le  posizioni  che  risulteranno  regolari  e  coerenti  con   le
operazioni di allineamento di cui al comma  3  restano  valide  e  se
provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed  elenchi  delle
vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a  norma  dell'art.
16 del presente decreto. 
5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno  tutte  le
superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato  del  GIS.
Le regioni  comunicheranno  ai  conduttori  le  posizioni  risultanti
anomale o  non  allineate  a  seguito  delle  operazioni  di  cui  al
precedente comma 3. 
6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui  ai
commi precedenti, ivi comprese le  azioni  correttive,  sono  gestite
dalle regioni, con modalita'  concordate  con  Agea  Coordinamento  e
tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC. 
7. Il registro  di  cui  all'art.  5  del  presente  decreto,  verra'
implementato dalle informazioni relative ai  diritti  in  portafoglio
provenienti dalle basi dati  del  potenziale  viticolo  regionale.  I
criteri di integrazione  del  registro  di  cui  all'art.  5  vengono
definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento. 
 

        
      
          
CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

                              Art. 22. 
 
         Termini di applicazione e disposizioni transitorie 
 
1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di
cui  all'art.  21  e  implementa  le  applicazioni  informatiche  per
consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi  e  di  controllo
previsti nel presente decreto. 
2. Entro i successivi novanta giorni le regioni  approvano  il  piano
operativo di cui alle disposizioni dell'art.  21,  comma  2,  la  cui
operativita' e'  subordinata  all'implementazione  degli  applicativi
informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente. 
3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo  di  cui  al
comma  2  subiranno  una  decurtazione  del  10%  della  ripartizione
finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di
sostegno di cui al  Regolamento  CE  n.  1234/2007  per  la  campagna
successiva. A partire dal 1° agosto 2011  i  soggetti  che  intendono
percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale  di  sostegno  di
cui al Reg. CE n. 1234/2007 devono aver gia' completato,  per  quanto
di propria competenza, le operazioni di cui all'art. 21. I conduttori
che intendono procedere ad una estirpazione o  impianto  di  viti,  a
partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al  comma  7
dell'art. 4, devono aver gia' provveduto  all'allineamento  dei  dati
dello Schedario. 
4. Gli organismi pagatori, in relazione  all'adeguamento  dei  propri
sistemi  informativi,  d'intesa  con  Agea   Coordinamento,   possono
implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di  produzione,  anche
per la  rivendicazione  delle  produzioni  DO,  in  conformita'  alle
disposizioni  di  cui  all'art.  17,  a  decorrere   dalla   campagna
vendemmiale 2010/2011. 
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al  disposto
di cui  all'art.  31,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  per  la
rivendicazione  delle  produzioni  DO  della   campagna   vendemmiale
2010/11,  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
ministeriale 28 dicembre 2006. 
6. Conformemente al disposto di cui all'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo non e' sanzionabile il soggetto che provvede ad  adeguare
nello schedario viticolo le superfici  e  i  requisiti  dei  vigneti,
relativamente alle discordanze di  misurazione  e  tecnico-produttive
riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo  e
dell'allineamento di cui all'art. 21. 
7. In caso di DO di ambito  interregionale  le  regioni  interessate,
d'intesa  con  Agea  coordinamento,  concordano  univoci  criteri   e
modalita' procedurali in ordine all'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto. 
Il presente decreto sara' inviato  all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui  alla
circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata  nelle
premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010. 
 
Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 10 

 
 
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