Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei
vini;
Visto il proprio decreto 6 agosto 2009 recante la procedura a
livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 479/2008;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009,
n. 88;
Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11,
comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire
la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e
integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune
disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato
decreto 6 agosto 2009, le disposizioni nazionali procedurali
applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare
la domanda di protezione di una denominazione di origine o una
indicazione geografica di cui all'art. 118 sexies del reg. CE n.
1234/2007;
b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) per Regione, la competente Regione o Provincia autonoma,
ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui territorio
insiste la produzione interessata alla protezione;
d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
e) quando non diversamente specificato, per Denominazione,
indistintamente "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) ovvero
"Indicazione Geografica Protetta" (IGP);
f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" (DOCG)
e "Denominazione di Origine Controllata" (DOC), le "menzioni
tradizionali" italiane di cui all'articolo 118 duovicies, par. 1,
lett. a) del reg. CE n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i
prodotti in questione recano una DOP.
Art. 2
Soggetto richiedente
1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione
per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n. 1234/2007 e' qualunque
Associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori
vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi
i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte
dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere
privatistico, purche' rappresentanti gli interessi della relativa
Denominazione.
2. L'Associazione di cui al comma 1 deve:
a) essere costituita ai sensi di legge;
b) avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello
Comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la
domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare
istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora
tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto
costitutivo;
c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della
produzione interessata;
d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi
prima della registrazione della Denominazione interessata a livello
Comunitario.
Art. 3
Pluralita' di richieste per un'unica denominazione
1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per la stessa
Denominazione la Regione provvede ad individuare il soggetto
maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di
numero di imprese vitivinicole.
Art. 4
Documentazione da presentare
1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione
della Denominazione, contenente tutti gli elementi di cui
all'articolo 118 quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al
Ministero - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita' - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei
produttori di presentare istanza per la protezione della
Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto
costitutivo o nello statuto;
c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che,
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:
- in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG
autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica
delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati
allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di
rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
- in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei
viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della
superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva
nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire
dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti
DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;
- in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei
viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale
dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento,
almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
d) in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
l'elenco sottoscritto puo' essere sostituito dal verbale
dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli
associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in
assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui
alla lettera c);
e) disciplinare di produzione, da compilare in conformita' allo
schema di cui all'articolo 14, comma 2;
f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118
quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in
conformita' al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n.
607/2009;
g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il
legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona
geografica e la qualita', la notorieta' o altra caratteristica
specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti
competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal
disciplinare, con particolare riguardo a:
- le caratteristiche ambientali della zona in questione, il
clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la
giacitura, l'esposizione e l'altitudine;
- le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul
territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita' di
impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed
irrigazione;
- le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino
finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese
ottenute nei cinque anni precedenti;
- il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna
tipologia;
- le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le
eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle
vigenti norme comunitarie;
- le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del
vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo,
richiesti per il consumo;
- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i
motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare
riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della
denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei
controlli;
- per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC
di provenienza.
h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o
documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel
commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la
relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola
della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione
deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello
nazionale ed internazionale.
i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti
informazioni:
- livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie
previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura
produttiva;
- potenzialita' produttiva del territorio e di
commercializzazione del prodotto;
l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le
spese a norma dell'art. 118 unvicies del reg. (CE) n. 1234/2007.
L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono
fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i),
deve essere presentata anche in formato elettronico. La
documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere presentata
in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.
4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola
con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante
dell'Associazione richiedente. La stessa domanda e' presentata
conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e successive modifiche.
Art. 5
Disciplinare di produzione
1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:
a) tutti gli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della
Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la
definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno
grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le
dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni
utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni
rispetto al segno identificativo o logo approvato.
2. Il segno o logo di cui al comma 1, lett. b) deve possedere i
requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della
conformita' ai principi della legislazione vigente riguardanti
l'ordine pubblico ed il buon costume.
3. L'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere
consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia
a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento
della Denominazione interessata.
Art. 6
Esame domanda da parte della regione
1. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Regione,
previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione
della stessa domanda sul B.U.R., effettuate le opportune
consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi
requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi
di cui all'articolo 4, lett. d), alla documentazione comprovante
l'esercizio delle deleghe;
b) la completezza della documentazione come individuata
all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle
condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007;
c) la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n.
1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle
vigenti norme nazionali.
2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto
richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla Regione adeguati
elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la
mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi,
comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione.
3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la Regione
trasmette al Ministero la documentazione di cui all'articolo 4,
corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente
l'avviso di cui al comma 1.
Art. 7
Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato
1. Entro 45 giorni dalla presa in carico della documentazione di
cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del
Comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa
documentazione alle disposizioni del reg. (CE) n. 1234/2007, delle
relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme
nazionali.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il
Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca
entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in
particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita
altresi' la Regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione
agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di
categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati.
Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive,
fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico
accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la
diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi
equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono
essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.
3. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di
permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della
dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo 5, lettera b)
del reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della
disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal
regolamento in questione.
4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i
quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della
discussione, partecipano, almeno un rappresentante del Comitato e
almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della Regione,
con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i
lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la
riunione.
5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il
Ministero sottopone la domanda al Comitato nella prima riunione
plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la
proposta di disciplinare aggiornata.
6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al
comma 1, nonche' nel merito di taluni aspetti connessi al
procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una
valutazione congiunta con la Regione, il Ministero, anche su
richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza dei servizi,
alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso di esito
negativo della Conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e
contro il relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede
giurisdizionale.
Art. 8
Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze
1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di
produzione, affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne
visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente
motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al
soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero
convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o
suo delegato, con la competente Regione, il soggetto richiedente e il
soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione
il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la Regione,
decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone
comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha
presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il
procedimento e' da ritenersi concluso e contro il relativo
provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta
le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma
1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto
richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118
quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i
citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li
restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.
Art. 9
Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi
adempimenti del Ministero
1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero:
a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di
produzione sul sito Internet del Ministero stesso;
b) trasmette alla Commissione Europea la domanda di protezione
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies, par.
5, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007.
2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli
articoli 118 octies, 118 nonies e 118 decies del Reg. (CE) n.
1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla
domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni
al soggetto richiedente ed alla Regione.
3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito
dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U. dell'Unione europea della
decisione della Commissione di conferimento della protezione alla
denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel
registro di cui all'articolo 118 quindecies del Reg. (CE) n.
1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito Internet del
Ministero stesso e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione
U.E.
Art. 10
Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies del Reg.
CE n. 1234/2007
1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di
modifica del disciplinare, che comportano una o piu' modifiche del
documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d) del
Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai
seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta
di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie
analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica
relative all'articolato del disciplinare;
b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte,
redatto in conformita' al modello di cui all'Allegato IV del reg.
(CE) n. 607/2009.
3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere
rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle
condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non
e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda
di protezione.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:
a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda
deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei
viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa
denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le
relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. g), h), i) devono
essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le
medesime condizioni della originaria zona di produzione;
b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le
Denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di
fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in
aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),
la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio.
5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le
modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi
opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche
proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non
comportano variazioni al documento unico di cui all'articolo 118
quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al
disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par. 3, lett. a), il
Ministero applica una procedura semplificata che comporta in ogni
caso:
a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 4, fatto salvo che la documentazione di cui
all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;
b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6.
Art. 11
Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 118 novodecies
del Reg. CE n. 1234/2007 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art.
28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009
1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di
cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste
dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte
salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.
2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente
motivata, conformemente all'art. 118 novodecies del Reg. CE n.
1234/2007, e la documentazione da allegare deve essere atta a
dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare
riguardo agli elementi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 61/2010 e all'allegato V del Reg. CE n. 607/2009.
3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente
motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE n. 607/2009, e la
documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le
motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli
elementi di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 607/2009.
4. Le competenti Amministrazioni seguiranno un iter procedurale
adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve
l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei
tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed
alla definizione delle eventuali opposizioni.
Art. 12
Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare,
delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG,
delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi
adempimenti del Ministero
1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di
cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si
applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'articolo 9
del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del
Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione
dei relativi documenti.
Art. 13
Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura - Art. 72 del
Reg. CE n. 607/2009
1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea
della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della
domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e
della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della
relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono
essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV
del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente
sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la
Regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita
domanda al Ministero ed alla Regione corredata dalla seguente
documentazione:
a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei
controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art.
118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del
Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il
Ministero e la Regione da qualunque responsabilita' presente e futura
conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della
denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte
della Commissione UE.
2. Sul sito internet del Ministero e' pubblicato l'elenco delle
autorizzazioni transitorie di cui trattasi.
Art. 14
Disposizioni particolari e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformita' ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le Regioni, previo
parere del Comitato, sara' approvato lo schema di disciplinare di
produzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e). Fino all'entrata
in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di
produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 5.
3. A titolo di coordinamento con la normativa comunitaria si
riporta in allegato la modulistica procedurale di cui agli Allegati
II, IV, V e VI del reg. (CE) n. 607/2009 richiamati nel presente
decreto.
4. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 73, par. 2,
del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui all'art. 7,
par. 2, ed all'art. 31, par. 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61, per l'esame e la definizione delle domande di
riconoscimento e di modifica dei disciplinari di produzione dei vini
DO e IG presentate al Ministero entro il 1° agosto 2009 si applica la
procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, che
dovra' concludersi, in caso di esito positivo dell'esame delle
predette istanze, con l'invio alla Commissione U.E., entro il 31
dicembre 2011, dei relativi provvedimenti e documenti.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato il decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa. Il presente
decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 11
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico disponibile
su richiesta delle imprese associate.