DECRETO 16 dicembre 2010

Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010.
 
Tipo documento Legge → Decreto ministeriale
Numero
Del 16/12/2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12
del 17/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  Capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione  del  10  luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine  dei
vini; 
  Visto il proprio decreto 6  agosto  2009  recante  la  procedura  a
livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 479/2008; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88; 
  Visti, in particolare, l'articolo 7,  comma  2,  e  l'articolo  11,
comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire
la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione  delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che si rende necessario apportare  alcune  modifiche  e
integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune
disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8  aprile  2010,
n. 61; 
  Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato
decreto  6  agosto  2009,  le  disposizioni   nazionali   procedurali
applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare
la domanda di protezione  di  una  denominazione  di  origine  o  una
indicazione geografica di cui all'art. 118  sexies  del  reg.  CE  n.
1234/2007; 
    b)  per  Ministero,  il  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali; 
    c) per Regione,  la  competente  Regione  o  Provincia  autonoma,
ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui  territorio
insiste la produzione interessata alla protezione; 
    d) per Comitato, il Comitato nazionale vini  DOP  e  IGP  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
    e)  quando  non  diversamente  specificato,  per   Denominazione,
indistintamente "Denominazione  di  Origine  Protetta"  (DOP)  ovvero
"Indicazione Geografica Protetta" (IGP); 
    f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita"  (DOCG)
e  "Denominazione  di  Origine  Controllata"  (DOC),   le   "menzioni
tradizionali" italiane di cui all'articolo  118  duovicies,  par.  1,
lett. a) del reg. CE n. 1234/2007,  utilizzate  per  indicare  che  i
prodotti in questione recano una DOP. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                        Soggetto richiedente 
 
  1. Il soggetto legittimato a presentare la  domanda  di  protezione
per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n.  1234/2007  e'  qualunque
Associazione di produttori, costituita  dall'insieme  dei  produttori
vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi  compresi
i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.  Possono  far  parte
dell'Associazione   altri   soggetti   pubblici   o   di    carattere
privatistico, purche' rappresentanti  gli  interessi  della  relativa
Denominazione. 
  2. L'Associazione di cui al comma 1 deve: 
    a) essere costituita ai sensi di legge; 
    b) avere  tra  gli  scopi  sociali  la  registrazione  a  livello
Comunitario della Denominazione per  la  quale  viene  presentata  la
domanda, o aver  assunto  in  assemblea  la  delibera  di  presentare
istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora
tale  previsione  non  sia  contenuta  nello  statuto   o   nell'atto
costitutivo; 
    c)  essere  espressione   dei   produttori   vitivinicoli   della
produzione interessata; 
    d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non  sciogliersi
prima della registrazione della Denominazione interessata  a  livello
Comunitario. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
         Pluralita' di richieste per un'unica denominazione 
 
  1. Nel caso in cui siano presentate  piu'  istanze  per  la  stessa
Denominazione  la  Regione  provvede  ad  individuare   il   soggetto
maggiormente rappresentativo, sia in termini di  produzione,  sia  di
numero di imprese vitivinicole. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                    Documentazione da presentare 
 
  1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di  protezione
della  Denominazione,  contenente   tutti   gli   elementi   di   cui
all'articolo 118 quater, par. 1,  del  Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  al
Ministero - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita' - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione. 
  2. La domanda di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
    a) atto costitutivo e, ove presente, statuto; 
    b) delibera assembleare  dalla  quale  risulti  la  volonta'  dei
produttori  di   presentare   istanza   per   la   protezione   della
Denominazione, qualora tale previsione non  sia  contenuta  nell'atto
costitutivo o nello statuto; 
    c)  elenco  sottoscritto  da  un  numero  di   viticoltori   che,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino: 
      - in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG
autonoma a partire da  una  specifica  tipologia  o  area  geografica
delimitata  nell'ambito  della  DOC   di   provenienza,   almeno   il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono  vigneti  dichiarati
allo schedario viticolo e  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della
superficie totale dichiarata  allo  schedario  viticolo,  oggetto  di
rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 
      - in caso di vini DOC, almeno il  trentacinque  per  cento  dei
viticoltori interessati ed almeno il  trentacinque  per  cento  della
superficie totale dei vigneti, oggetto di  rivendicazione  produttiva
nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a  partire
dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti
DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento; 
      -  in  caso  di  vini  IGP,  almeno  il  venti  per  cento  dei
viticoltori interessati e il venti per cento della superficie  totale
dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
      - in caso di  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,
almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei  vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    d)  in  caso  di  Consorzi  di  tutela,  riconosciuti  ai   sensi
dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,
l'elenco   sottoscritto   puo'   essere   sostituito   dal    verbale
dell'assemblea  degli  associati  che  comprovi,  relativamente  agli
associati favorevoli alla presentazione  della  domanda  presenti  in
assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di  cui
alla lettera c); 
    e) disciplinare di produzione, da compilare in  conformita'  allo
schema di cui all'articolo 14, comma 2; 
    f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art.  118
quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE)  n.  1234/2007,  redatto  in
conformita' al modello di  cui  all'Allegato  II  del  reg.  (CE)  n.
607/2009; 
    g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara  il
legame con il territorio,  inteso,  in  caso  di  DOP,  come  stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita'  e  le  caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la  zona
geografica e  la  qualita',  la  notorieta'  o  altra  caratteristica
specifica del prodotto. La  relazione  tecnica,  redatta  da  esperti
competenti in materia, deve  comprovare  gli  elementi  previsti  dal
disciplinare, con particolare riguardo a: 
      - le caratteristiche ambientali della  zona  in  questione,  il
clima,  l'origine  geologica  e  la  composizione  dei  terreni,   la
giacitura, l'esposizione e l'altitudine; 
      - le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul
territorio delimitato ed in particolare: i vitigni,  la  densita'  di
impianto,  le  forme  di  allevamento,  i  sistemi  di  potatura   ed
irrigazione; 
      - le rese per ettaro espresse in quantita' di  uve  e  di  vino
finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle  rese
ottenute nei cinque anni precedenti; 
      - il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna
tipologia; 
      - le tecniche e le modalita' di elaborazione  specifiche  e  le
eventuali restrizioni delle  pratiche  enologiche  autorizzate  dalle
vigenti norme comunitarie; 
      - le  caratteristiche  fisico-chimiche  ed  organolettiche  del
vino,  nonche'  il  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo,
richiesti per il consumo; 
      - in caso di delimitazione della zona  di  imbottigliamento,  i
motivi che sono  alla  base  di  tale  restrizione,  con  particolare
riguardo   alla   salvaguardia   del   livello   qualitativo    della
denominazione, alla garanzia  dell'origine  ed  all'espletamento  dei
controlli; 
      - per  le  DOCG,  il  particolare  pregio,  in  relazione  alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della  DOC
di provenienza. 
    h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici  e/o
documenti commerciali, atta  a  comprovare  l'uso  tradizionale,  nel
commercio o nel linguaggio comune, della  DOP.  Per  i  vini  IGP  la
relazione deve  comprovare  la  tradizionale  vocazione  vitivinicola
della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione
deve  comprovare  la  rinomanza  acquisita  dal  prodotto  a  livello
nazionale ed internazionale. 
    i)  relazione  socio-economica  contenente  almeno  le   seguenti
informazioni: 
      - livello della produzione attuale, suddiviso per le  tipologie
previste  nella  proposta  di  disciplinare,  e  relativa   struttura
produttiva; 
      -   potenzialita'    produttiva    del    territorio    e    di
commercializzazione del prodotto; 
    l) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini; 
    m) ricevuta del versamento della tassa  destinata  a  coprire  le
spese a norma dell'art. 118 unvicies  del  reg.  (CE)  n.  1234/2007.
L'importo e le modalita' di  versamento  della  predetta  tassa  sono
fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i),
deve   essere   presentata   anche   in   formato   elettronico.   La
documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere  presentata
in formato elettronico, anche come quadro d'insieme. 
  4. La domanda di cui al comma 1 deve essere  presentata  in  regola
con le norme sul  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo e successive modifiche  e  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'Associazione  richiedente.  La  stessa  domanda  e'   presentata
conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e successive modifiche. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                     Disciplinare di produzione 
 
  1. Il disciplinare di produzione, deve contenere: 
    a) tutti gli elementi di cui all'art. 118  quater,  par.  2,  del
regolamento (CE) n. 1234/2007; 
    b)  gli  eventuali  elementi  idonei  all'identificazione   della
Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la
definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno
grafico e/o da una dicitura,  dei  quali  devono  essere  fornite  le
dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni
utilizzazione  devono  essere  comunque  rispettate  le   proporzioni
rispetto al segno identificativo o logo approvato. 
  2. Il segno o logo di cui al comma 1, lett.  b)  deve  possedere  i
requisiti della originalita',  della  capacita'  distintiva  e  della
conformita'  ai  principi  della  legislazione  vigente   riguardanti
l'ordine pubblico ed il buon costume. 
  3. L'utilizzazione  di  un  marchio  gia'  registrato  puo'  essere
consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita  rinuncia
a titolo gratuito del suo titolare, a  far  data  dal  riconoscimento
della Denominazione interessata. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                Esame domanda da parte della regione 
 
  1. Entro 90 giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  la  Regione,
previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta  presentazione
della  stessa   domanda   sul   B.U.R.,   effettuate   le   opportune
consultazioni sul territorio, accerta e valuta: 
    a) la legittimazione  del  soggetto  richiedente  ed  i  relativi
requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi
di cui all'articolo 4,  lett.  d),  alla  documentazione  comprovante
l'esercizio delle deleghe; 
    b)  la  completezza   della   documentazione   come   individuata
all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai  requisiti  ed  alle
condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007; 
    c) la rispondenza del disciplinare alle norme del  reg.  (CE)  n.
1234/2007, delle  relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle
vigenti norme nazionali. 
  2.  Le  eventuali  osservazioni   sono   comunicate   al   soggetto
richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla  Regione  adeguati
elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero  la
mancata rimozione delle cause  sulle  quali  si  fondano  i  rilievi,
comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione. 
  3. Terminata l'istruttoria di cui  ai  comma  1  e  2,  la  Regione
trasmette al Ministero  la  documentazione  di  cui  all'articolo  4,
corredata dal proprio parere e dall'estratto  del  B.U.R.  contenente
l'avviso di cui al comma 1. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
         Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato 
 
  1. Entro 45 giorni dalla presa in carico  della  documentazione  di
cui all'articolo 6, comma 3,  il  Ministero,  anche  avvalendosi  del
Comitato, verifica la  completezza  e  la  rispondenza  della  stessa
documentazione alle disposizioni del reg. (CE)  n.  1234/2007,  delle
relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle   vigenti   norme
nazionali. 
  2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma  1,  il
Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca
entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in
particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il  Ministero  invita
altresi' la Regione e il soggetto richiedente a  darne  comunicazione
agli  enti  territoriali,  alle  organizzazioni  professionali  e  di
categoria ed ai produttori ed agli operatori  economici  interessati.
Gli stessi soggetti  devono  assicurare  -  con  evidenze  oggettive,
fornite  preliminarmente  all'inizio  della  riunione   di   pubblico
accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante  la
diramazione di  avvisi,  l'affissione  di  manifesti  o  altri  mezzi
equivalenti. Le modalita'  e  l'ampiezza  della  divulgazione  devono
essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 
  3. Scopo della riunione  di  pubblico  accertamento  e'  quello  di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della
dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo  5,  lettera  b)
del reg. (CE)  n.  1234/2007,  di  verificare  la  rispondenza  della
disciplina  proposta  agli  usi  leali  e   costanti   previsti   dal
regolamento in questione. 
  4. Alla riunione di cui al comma  2,  aperta  a  tutti  i  soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la  presenza  e  per  i
quali deve essere disponibile copia del  disciplinare  oggetto  della
discussione, partecipano, almeno un  rappresentante  del  Comitato  e
almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della  Regione,
con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i
lavori, di acquisire eventuali  osservazioni  e  di  verbalizzare  la
riunione. 
  5. Successivamente  alla  riunione  di  pubblico  accertamento,  il
Ministero sottopone la  domanda  al  Comitato  nella  prima  riunione
plenaria utile, il quale esprime  il  proprio  parere  e  formula  la
proposta di disciplinare aggiornata. 
  6. Qualora, in caso di esito negativo  della  verifica  di  cui  al
comma  1,  nonche'  nel  merito  di  taluni   aspetti   connessi   al
procedimento di cui al presente articolo,  si  renda  necessaria  una
valutazione  congiunta  con  la  Regione,  il  Ministero,  anche   su
richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza  dei  servizi,
alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso  di  esito
negativo della Conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e
contro il relativo  provvedimento  e'  ammesso  il  ricorso  in  sede
giurisdizionale. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze 
 
  1.  Il  Ministero  provvede  alla  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di
produzione, affinche' tutti i soggetti interessati possano  prenderne
visione  e  presentare  le  eventuali   osservazioni,   adeguatamente
motivate e documentate, al  Ministero  stesso  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 
  2. Qualora siano pervenute osservazioni,  il  Ministero  chiede  al
soggetto richiedente  di  predisporre  le  relative  controdeduzioni.
Entro 30 giorni  dalla  ricezione  delle  osservazioni  il  Ministero
convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del  Comitato  o
suo delegato, con la competente Regione, il soggetto richiedente e il
soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione
il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la  Regione,
decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni,  dandone
comunicazione  al  soggetto  richiedente  ed  al  soggetto   che   ha
presentato  le  osservazioni.  In  caso   di   esito   negativo,   il
procedimento  e'  da  ritenersi  concluso  e   contro   il   relativo
provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale. 
  3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta
le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al  comma
1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto
richiedente, predispone  il  documento  unico  di  cui  all'art.  118
quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE)  n.  1234/2007  ed  invia  i
citati  documenti  aggiornati  al  soggetto   richiedente,   che   li
restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Trasmissione  della  domanda  di  protezione  alla  UE   e   relativi
                      adempimenti del Ministero 
 
  1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero: 
    a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare  di
produzione sul sito Internet del Ministero stesso; 
    b) trasmette alla Commissione Europea la  domanda  di  protezione
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies,  par.
5, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007. 
  2. Nel corso della procedura a  livello  comunitario  di  cui  agli
articoli 118 octies, 118  nonies  e  118  decies  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla
domanda di protezione, il Ministero invia le  relative  comunicazioni
al soggetto richiedente ed alla Regione. 
  3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito
dell'avvenuta pubblicazione  sulla  G.U.  dell'Unione  europea  della
decisione della Commissione di  conferimento  della  protezione  alla
denominazione e della relativa  iscrizione  della  denominazione  nel
registro  di  cui  all'articolo  118  quindecies  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito  Internet  del
Ministero stesso e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla  Commissione
U.E. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies  del  Reg.
                           CE n. 1234/2007 
 
  1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di
modifica del disciplinare, che comportano una o  piu'  modifiche  del
documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d)  del
Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  si  applicano,   mutatis   mutandis,   le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle  domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni  di  cui  ai
seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta
di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale  fattispecie
analoga alla richiesta di modifica  di  un  disciplinare  DOP,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo  8,  comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. Alla domanda  di  modifica  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) un documento sinottico  contenente  le  proposte  di  modifica
relative all'articolato del disciplinare; 
    b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche  proposte,
redatto in conformita' al modello di cui  all'Allegato  IV  del  reg.
(CE) n. 607/2009. 
  3. La documentazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  deve  essere
rapportata alle  modifiche  proposte.  Pertanto,  relativamente  alle
condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto  richiedente  non
e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda
di protezione. 
  4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi: 
    a) la delimitazione della zona produzione delle uve,  la  domanda
deve  essere  avallata  da  almeno  il  cinquantuno  per  cento   dei
viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento  della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la  relativa
denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo  biennio,  e  le
relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett.  g),  h),  i)  devono
essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le
medesime condizioni della originaria zona di produzione; 
    b) la  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,  per  le
Denominazioni per le quali e'  consentito  l'imbottigliamento  al  di
fuori della zona di produzione  o  di  vinificazione  delle  uve,  in
aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  c),
la domanda deve essere  avallata  da  un  numero  di  produttori  che
rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della  produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio. 
  5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le
modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi
opportuno, al  fine  di  accertare  la  rispondenza  delle  modifiche
proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6. 
  6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare  che  non
comportano variazioni al documento  unico  di  cui  all'articolo  118
quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al
disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par.  3,  lett.  a),  il
Ministero applica una procedura semplificata  che  comporta  in  ogni
caso: 
    a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei  termini
di cui all'articolo 4, fatto  salvo  che  la  documentazione  di  cui
all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte; 
    b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6. 

        
      
                               Art. 11 
 
Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art.  118  novodecies
  del Reg. CE n. 1234/2007 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art.
  28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009 
  1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di
cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste
dal presente decreto per l'esame delle domande di  protezione,  fatte
salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. 
  2. Per  la  cancellazione  la  domanda  deve  essere  adeguatamente
motivata, conformemente  all'art.  118  novodecies  del  Reg.  CE  n.
1234/2007, e  la  documentazione  da  allegare  deve  essere  atta  a
dimostrare le motivazioni della richiesta medesima,  con  particolare
riguardo agli elementi di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 61/2010 e all'allegato V del Reg. CE n. 607/2009. 
  3.  Per  la  conversione  la  domanda  deve  essere   adeguatamente
motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE  n.  607/2009,  e  la
documentazione  da  allegare  deve  essere  atta  a   dimostrare   le
motivazioni della richiesta medesima, con particolare  riguardo  agli
elementi di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 607/2009. 
  4. Le competenti Amministrazioni  seguiranno  un  iter  procedurale
adeguato  all'esame  delle  domande  di  cui  trattasi,  fatte  salve
l'adeguata pubblicazione delle stesse  domande  ed  il  rispetto  dei
tempi procedurali, con particolare  riguardo  alla  presentazione  ed
alla definizione delle eventuali opposizioni. 

        
      
                               Art. 12 
 
Trasmissione alla U.E. delle domande di  modifica  del  disciplinare,
  delle domande di cancellazione della protezione di  una  DO  o  IG,
  delle domande di conversione da una  DOP  ad  una  IGP  e  relativi
  adempimenti del Ministero 
  1. Terminata la procedura nazionale per l'esame  delle  domande  di
cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente  decreto,  si
applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'articolo 9
del  presente  decreto,  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  del
Ministero connessi alla procedura comunitaria ed  alla  pubblicazione
dei relativi documenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura  -  Art.  72  del
                         Reg. CE n. 607/2009 
 
  1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea
della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della
domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma  1,  e
della domanda di  conversione  di  cui  all'art.  11,  i  vini  della
relativa denominazione di origine o  indicazione  geografica  possono
essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV
del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il  soggetto  richiedente
sia  preventivamente  autorizzato  dal  Ministero,  d'intesa  con  la
Regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta  apposita
domanda  al  Ministero  ed  alla  Regione  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
    a) decreto ministeriale di approvazione del  relativo  piano  dei
controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art.
118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente  Ufficio  del
Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 
    b)  dichiarazione  con  la  quale  si  esonera  espressamente  il
Ministero e la Regione da qualunque responsabilita' presente e futura
conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della
denominazione o della domanda di modifica del disciplinare  da  parte
della Commissione UE. 
  2. Sul sito internet del Ministero  e'  pubblicato  l'elenco  delle
autorizzazioni transitorie di cui trattasi. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
               Disposizioni particolari e transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
Regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, fatte salve le loro competenze ed  in  conformita'  ai  loro
statuti e alle relative norme di attuazione. 
  2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le Regioni, previo
parere del Comitato, sara' approvato lo  schema  di  disciplinare  di
produzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e). Fino all'entrata
in vigore del predetto provvedimento, lo schema  di  disciplinare  di
produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 5. 
  3. A titolo  di  coordinamento  con  la  normativa  comunitaria  si
riporta in allegato la modulistica procedurale di cui  agli  Allegati
II, IV, V e VI del reg. (CE)  n.  607/2009  richiamati  nel  presente
decreto. 
  4. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 73, par. 2,
del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni  di  cui  all'art.  7,
par. 2, ed all'art. 31, par. 1 e 2, del decreto legislativo 8  aprile
2010,  n.  61,  per  l'esame  e  la  definizione  delle  domande   di
riconoscimento e di modifica dei disciplinari di produzione dei  vini
DO e IG presentate al Ministero entro il 1° agosto 2009 si applica la
procedura prevista dalla legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  e  dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  348,  che
dovra' concludersi,  in  caso  di  esito  positivo  dell'esame  delle
predette istanze, con l'invio alla  Commissione  U.E.,  entro  il  31
dicembre 2011, dei relativi provvedimenti e documenti. 
  5. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa. Il presente
decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la  registrazione
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 11 

        
      
                                                             Allegato 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico disponibile 
                 su richiesta delle imprese associate.
 

 
 
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