DECRETO 23 dicembre 2010

Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, Titolo I e del Regolamento (CE) 2065/2001.
 
Tipo documento Legge → Decreto ministeriale
Numero
Del 23/12/2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11
del 15/01/2011
Documento emesso dal MIPAAF
  Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre
1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001  della  Commissione  Europea
del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione  del
regolamento (CE)  n.  104/2000  del  Consiglio  per  quanto  concerne
l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura; 
  Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per alimenti di  origine  animale,  in  particolare
l'Allegato III, Sezione VIII prodotti della pesca, Capitolo V; 
  Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il  quale  e'
stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua  delle  specie
ittiche  di  interesse  commerciale,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2010 recante modifiche ed
integrazioni all'elenco di cui al suddetto decreto 31 gennaio 2008; 
  Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 2009 con  il  quale  e'
stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in  lingua
italiana delle specie ittiche di interesse commerciale; 
  Considerata la necessita' di apportare  modifiche  ed  integrazioni
all'elenco di cui al decreto 31 gennaio  2008,  come  successivamente
modificato ed integrato; 
  Visto il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in  lingua
italiana delle specie ittiche di interesse  commerciale,  che  si  e'
espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche  nella
riunione del 17 giugno 2010, e suoi successivi aggiornamenti; 
  Ritenuto opportuno prevedere una  norma  transitoria  che  consenta
agli  operatori  della  filiera  di  adeguarsi  alle   modifiche   ed
integrazioni adottate con il presente decreto; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura che, nella seduta del 18 novembre  2010  ha  espresso,
all'unanimita', parere  favorevole  alle  modifiche  ed  integrazioni
proposte  al  decreto  del  31  gennaio  2008,  come  successivamente
modificato ed integrato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' attribuita la  denominazione  in  lingua  italiana  alle  specie
ittiche  indicate  nell'elenco   allegato   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto,  che  integra  e  modifica  l'elenco
allegato  al  decreto  ministeriale  del   31   gennaio   2008   come
successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 5
marzo 2010; 

        
      
                               Art. 2 
 
  Le disposizioni di cui all'Art. 1  hanno  efficacia  nei  confronti
degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno  successivo
alla data della sua entrata in vigore. 
  Entro tale termine gli operatori della  filiera  si  adeguano  alle
denominazioni commerciali di  cui  all'elenco  allegato  al  presente
decreto. 
  Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi  preconfezionati,
l'utilizzo delle denominazioni conformi al  decreto  del  31  gennaio
2008 e successive modifiche e integrazioni e' consentito per 12  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la
data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di  cui  ai
due precedenti commi. 

        
      
                               Art. 3 
 
  All'etichettatura  delle  due   specie   «Ruvettus   pretiosus»   e
«Lepidocybium flavobrunneum» contenute  nell'allegato  elenco,  viene
applicato il disposto del Regolamento  (CE)  853/2004  Allegato  III,
Sezione VIII - Prodotti della pesca, Capitolo V - Norme sanitarie per
i prodotti della pesca, punto E - Tossine nocive per la salute umana,
in base al quale e' stabilito, tra l'altro,  che  'i  prodotti  della
pesca freschi, preparati, congelati e trasformati  appartenenti  alla
famiglia delle Gempylidae, in particolare il Ruvettus pretiosus e  il
Lepidocybium flavobrunneum, possono essere immessi sul  mercato  solo
in forma  di  prodotti  confezionati  o  imballati  e  devono  essere
opportunamente etichettati al fine di informare i  consumatori  sulle
modalita' di preparazione o  cottura  e  sul  rischio  connesso  alla
presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi'. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo  per
la  registrazione,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 23 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

        
      
                                                             Allegato 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Accedi/Login
Newsletter
Questo sito utilizza cookies. Navigando in questo sito, l'utente acconsente all'utilizzo dei cookies secondo queste modalità.