Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed, in
particolare, l'art. 10 paragrafo 8, lett. a), che attribuisce agli
Stati membri la facolta' di mantenere o stabilire misure nazionali
intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel proprio di
latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta;
Visto il Regolamento (CE) 854 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
«attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 - ed, in particolare,
l'art. 7 con cui il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni attuative
della direttiva 2004/41/CE con la vigente normativa in materia di
alimenti e mangimi, e con i Regolamenti (CE) numeri 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005;
Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente: «Misure urgenti
in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di
latte crudo per l'alimentazione umana»;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante delega di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca
Martini;
Vista la nota del Ministero della salute n. prot. 24443 del 2
agosto 2010 concernente l'inquadramento della produzione di gelati a
partire da latte crudo ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853/2004;
Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita'
del 14 settembre 2010 in merito al mantenimento delle disposizioni in
materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato
al consumo umano previste dall'Ordinanza del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, dal
quale si evidenzia, altresi', una riduzione in termini percentuali
dei casi di Sindrome emolitica uremica associati al consumo di latte
crudo a partire dal 2009, anno di entrata in vigore della citata
ordinanza, rispetto a quelli registrati negli anni precedenti;
Considerato che l'utilizzo di latte crudo non sottoposto ad
adeguato trattamento termico nella produzione di gelati comporta i
medesimi rischi per la salute del consumatore connessi all'assunzione
diretta dello stesso;
Ritenuto, alla luce del parere espresso dal suddetto Istituto
superiore di sanita', di dover integrare il testo della citata
Ordinanza ministeriale con ulteriori prescrizioni relative alla
produzione di gelato prodotto con latte crudo in imprese registrate
ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, in quanto tali disposizioni
costituiscono validi strumenti per l'abbattimento del rischio di
infezione da Escherichia coli (VTEC) nell'uomo connesso al consumo di
latte crudo;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del lavoro
della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 e'
prorogato al 31 dicembre 2011.
Art. 2
1. All'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2008 dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«2. E' vietata la produzione di gelati con latte crudo, in imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, anche qualora si
riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario.
«3. L'operatore del settore alimentare delle imprese di cui al
comma 2 ha l'obbligo di sottoporre a pastorizzazione il latte crudo
utilizzato per la preparazione di gelati».
Art. 3
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Roma, 2 dicembre 2010
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 120