ORDINANZA 2 dicembre 2010

Proroga dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n 852/2004.
 
Tipo documento Legge → Ordinanza
Numero
Del 02/12/2010
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11
del 15/01/2011
Documento emesso dal Ministero della Salute
  Visto il Testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  853  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di  igiene  per  gli  alimenti  di  origine  animale  ed,  in
particolare, l'art. 10 paragrafo 8, lett. a),  che  attribuisce  agli
Stati membri la facolta' di mantenere o  stabilire  misure  nazionali
intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel  proprio  di
latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  854  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004  che  stabilisce  norme  specifiche  per
l'organizzazione di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
«attuazione della  Direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 - ed, in particolare,
l'art. 7 con cui il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni attuative
della direttiva 2004/41/CE con la vigente  normativa  in  materia  di
alimenti e  mangimi,  e  con  i  Regolamenti  (CE)  numeri  178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005; 
  Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente:  «Misure  urgenti
in materia di produzione, commercializzazione e  vendita  diretta  di
latte crudo per l'alimentazione umana»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile  2010,  recante  delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  On.  Francesca
Martini; 
  Vista la nota del Ministero della  salute  n.  prot.  24443  del  2
agosto 2010 concernente l'inquadramento della produzione di gelati  a
partire da latte crudo ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853/2004; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita'
del 14 settembre 2010 in merito al mantenimento delle disposizioni in
materia di produzione e commercializzazione di latte crudo  destinato
al consumo umano previste dall'Ordinanza  del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali  del  10  dicembre  2008,  dal
quale si evidenzia, altresi', una riduzione  in  termini  percentuali
dei casi di Sindrome emolitica uremica associati al consumo di  latte
crudo a partire dal 2009, anno di  entrata  in  vigore  della  citata
ordinanza, rispetto a quelli registrati negli anni precedenti; 
  Considerato  che  l'utilizzo  di  latte  crudo  non  sottoposto  ad
adeguato trattamento termico nella produzione di  gelati  comporta  i
medesimi rischi per la salute del consumatore connessi all'assunzione
diretta dello stesso; 
  Ritenuto, alla luce  del  parere  espresso  dal  suddetto  Istituto
superiore di sanita',  di  dover  integrare  il  testo  della  citata
Ordinanza  ministeriale  con  ulteriori  prescrizioni  relative  alla
produzione di gelato prodotto con latte crudo in  imprese  registrate
ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, in quanto  tali  disposizioni
costituiscono validi strumenti  per  l'abbattimento  del  rischio  di
infezione da Escherichia coli (VTEC) nell'uomo connesso al consumo di
latte crudo; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro  del  lavoro
della salute e delle  politiche  sociali  del  10  dicembre  2008  e'
prorogato al 31 dicembre 2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. All'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2008 dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2. E' vietata la produzione di gelati con latte crudo, in  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, anche  qualora  si
riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario. 
  «3. L'operatore del settore alimentare  delle  imprese  di  cui  al
comma 2 ha l'obbligo di sottoporre a pastorizzazione il  latte  crudo
utilizzato per la preparazione di gelati». 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  La presente ordinanza e'  inviata  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 2 dicembre 2010 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Martini            

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 120
 
 
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