IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute e sue successive modificazioni;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2010/6/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli massimi di mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia e Madhuca.;
Ritenuto necessario, in attuazione della predetta direttiva 2010/6/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, e' modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
Il Ministro: Fazio
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico