Tipo documento | Legge → Regolamento dell'Unione Europea |
Numero | 16 |
Del | 10/01/2011 |
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. | 6 |
del | 11/01/2011 |
Il Reg. 16/2011/UE ha modificato e integrato alcune disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF). |
Il nuovo regolamento si basa sui seguenti presupposti.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), gestito dalla Commissione e a cui partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, allo scopo di dare alle autorità di controllo uno strumento efficace di notificazione dei rischi per la salute umana dovuti ad alimenti o mangimi.
Il RASFF sostiene le azioni degli Stati membri consentendo lo scambio rapido di informazioni sui rischi dovuti ad alimenti o mangimi e sulle misure adottate o da adottare per farvi fronte.
L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi estende il campo di applicazione del RASFF ai rischi gravi per la salute animale e l’ambiente. Di conseguenza, il termine «rischio» usato nel presente regolamento è da intendersi come un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti, ai materiali a contatto con gli alimenti o ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 o come un grave rischio per la salute umana, la salute animale o l’ambiente dovuto ai mangimi a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.
Per consentire al RASFF di funzionare correttamente sia nei casi in cui è identificato un grave rischio secondo la definizione dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio di informazioni efficiente tra i membri della rete del RASFF.
Si è rilevato come opportuno definire le prescrizioni relative alla procedura di trasmissione dei diversi tipi di notifiche.
Modelli e dizionari di dati migliorano la leggibilità e la comprensione delle notifiche. Per alcune notifiche, una segnalazione posta accanto ai membri della rete attira la loro attenzione e ne garantisce la gestione rapida ed al fine di evitare possibili errori nella trasmissione delle notifiche è opportuno che esista un solo punto di contatto designato per ciascun membro della rete. Tale punto di contatto agevola la trasmissione rapida delle notifiche ad un’autorità competente in un paese membro, ed è opportuno ci siano regole comuni relative ai compiti dei punti di contatto.
È altresì opportuno definire disposizioni relative al ruolo di coordinamento della Commissione, compresa la verifica delle notifiche.
Nel caso in cui, nonostante i controlli eseguiti dal membro notificante e dalla Commissione, una notifica trasmessa si rivelasse sbagliata o infondata, è opportuno prevedere una procedura di modifica o di ritiro della notifica dal sistema.
Inoltre è opportuno che la Commissione mantenga un contatto diretto con le autorità per la sicurezza alimentare nei paesi terzi al fine di trasmettere le notifiche a tali paesi terzi e di assicurare lo scambio di informazioni pertinenti rispetto a tali notifiche e a qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o ai mangimi.