Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003. L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture.
 
Tipo documento Giurisprudenza → Corte di Giustizia delle Comunità europee
Numero
Del 06/09/2012
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 355
del 17/11/2012
 
 
Accedi/Login
Newsletter
Questo sito utilizza cookies. Navigando in questo sito, l'utente acconsente all'utilizzo dei cookies secondo queste modalità.