Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Estratto Articolo 59 bis

Disposizioni per la definizione di Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
 
Tipo documento Legge → Decreto legge
Numero 83
Del 22/06/2012
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187
del 11/08/2012

Il Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese». ha introdotto il seguente articolo: 


Art. 59 bis
Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e

alimentari

 

1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei

prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta

(DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialita'

tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che

devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche

qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di

mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni,

falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate

sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di

commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al

prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente

sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di

chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo

o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto

agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con

regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, definisce le

modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli

e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi

elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e

prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi

controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di

rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le

caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non

superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per

l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza

di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono

dell'etichettatura di cui al presente articolo.



 
 
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