Tipo documento | Legge → Decreto legge |
Numero | 83 |
Del | 22/06/2012 |
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. | 187 |
del | 11/08/2012 |
Il Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese». ha introdotto il seguente articolo:
Art. 59 bis
Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e
alimentari
1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta
(DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialita'
tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che
devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche
qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di
mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni,
falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate
sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di
commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al
prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente
sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo
o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto
agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e
prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di
rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza
di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo.