il punto con l'Avv. Giuseppe Durazzo

SETTORE OLEARIO: DANNI ALL'INDUSTRIA NAZIONALE IN NOME DI QUALE TUTELA?

 SETTORE OLEARIO: DANNI ALL'INDUSTRIA NAZIONALE IN NOME DI QUALE TUTELA?

Senza entrare nel merito di aspetti di politica industriale, ma limitandomi all'operatività della nuova legge, l'aspetto saliente é che ogni azienda alimentare alla quale venga imposto o sanzionato un certo comportamento in base alla novella, la L. 9/2013, puo' chiedere al giudice nazionale la disapplicazione della norma stessa.

La L. 9/2013 introduce numerosi aspetti che la caratterizzano come una disciplina tecnica e pertanto ricade nell'ambito di applicabilità della Dir. 98/34/CE. E proprio per questa ragione, l'Italia notifico' alla Commissione europea l'allora progetto di norma (con numero 2012/650/I), ma durante il periodo definito di status quo nel quale lo Stato non avrebbe dovuto adottare il progetto regolatorio, l'ha invece approvato e promulgato.

Pertanto, attualmente é in corso il dialogo tra la Commissione e lo Stato italiano previsto nell'ambito della procedura "EU Pilot" , per risolvere la crisi che si é creata a seguito di quella violazione.

Nel frattempo, come ci insegna anche la giurisprudenza comunitaria, il mancato rispetto della procedura di cui alla Dir. 98/34/CE ed in particolare l'obbligo di sospendere l'adozione di un progetto di norma secondo la procedura stessa, costituisce un vizio procedurale sostanziale nell'adozione delle norma tecnica, tale da determinarne la non applicabilità della norma stessa. Inapplicabilità che dovrebbe, per il vero, essere autonomamente dichiarata dai soggetti pubblici e non solo su sollecitazione della parte interessata, anche se risulta difficile ipotizzare, per fare un semplice esempio, che l'organo che contesti la violazione sulla base della L. 9/2013, proceda immediatamente a disapplicare la norma e quindi a disapplicare la sanzione appena irrogata.

Quindi, allo stato attuale, l'azienda alla quale fosse contestato un comportamento non conforme alla L. 9/2013, potrebbe agire facendo valere la inapplicabilità della norma.

Dal fatto che la norma sia inapplicabile discende fatalmente che la sua applicazione coercitiva nei confronti dell'operatore economico determina una responsabilità in capo all'ente sanzionante. Responsabilità tanto più evidente visto che la violazione del diritto comunitario nella procedura di notifica del progetto di norma é un fatto pubblico.

L'eventuale azione per i danni subiti dall'azienda alimentare per il fatto dell'ingiusta applicazione della L. 9/2013 dovrà essere indirizzata all'ente procedente o agli enti procedenti che abbiano ignorato l'obbligo di disapplicazione della norma,

L'inapplicabilità della L. 9/2013 é, ad oggi, anche la posizione della Commissione europea sul punto.

Infine, stupisce anche il fatto che la legge neppure preveda un periodo transitorio ragionevole, in una logica industriale, per la sua applicazione. Si pensi solo, alla rielaborazione delle etichette o della smaltatura dei testi sui contenitori metallici, all'esaurimento dei vecchi materiali, all'adeguamento al D.L.vo 231/2001 , alla costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, tanto per rimanere ai non pochi obblighi imposti agli operatori economici. Stupisce anche che i maggiori aggravi burocratici pesino proprio sulle aziende nazionali italiane, rispetto a quelle di altri Paesi dell'U.E.
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