Gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (ADAP) hanno subito con il regolamento 609/2013 un forte cambiamento. Infatti, l’indicazione “senza glutine” rientra adesso tra le informazioni volontarie, disciplinate nell’ambito del reg. UE 1169/2011, per effetto delle modifiche introdotte con il reg. UE 1155/2013. In tale contesto, viene meno la possibilità di deroga alle disposizioni speciali che disciplinano nel dettaglio caratteristiche e composizione di taluni alimenti. La deroga alle caratteristiche specifiche di alimenti come ad esempio, pane, pasta e prodotti tradizionali da forno, che vedono nell’uso di farine di frumento ingredienti obbligati era attuabile in quanto gestiti appunto come alimenti dietetici senza glutine (nel quadro degli ADAP).
La nota del Ministero della Salute n. 29826, del 22 luglio 2016, ha chiarito che è ancora ammissibile la deroga alla normativa specifica definita per tali prodotti, considerando che gli “alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci” sono alimenti volti a sostituire il pane, la pasta ed i prodotti della tradizione. Quindi, in deroga alla Legge 580/1967, nonché al DPR 502/1998 e DPR 187/2001 potrà essere impiegata la denominazione pane o pasta in alimenti prodotti a partire da materie prime deglutinizzate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi da quella del grano, analogamente il principio vale anche per le denominazioni come Panettone, Pandoro, ecc. di cui al Decreto 22 luglio 2005.
Tali prodotti dovranno quindi, obbligatoriamente riportare la dicitura “senza glutine” corredata dalla dicitura “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o in alternativa “specificamente formulato per celiaci”, in modo da distinguerli da prodotti senza glutine realizzati in conformità delle disposizioni generali ed eventualmente anche di quelle speciali.
I prodotti specificamente formulati, al fine di gratificandosi delle deroghe normative, oltre che poter essere inseriti nel Registro nazionale tra i prodotti che godono dell’erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, dovranno essere notificati, con le modalità di cui all’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111, al Ministero della Salute.
A tal proposito giova inoltre evidenziare la recente nota del 4 agosto 2016, in cui il Ministero della Salute chiarisce un ultimo punto rimasto in sospeso, dopo le suddette modifiche normative, non irrilevante, relativo all’autorizzazione degli stabilimenti di produzione dei prodotti senza glutine ex prodotti dietetici ed attualmente rientranti tra gli “specificamente formulato per celiaci”.
Infatti, essendo state inserite tali informazioni, tra quelle fornite ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011, non sarà più obbligatorio richiedere l’autorizzazione in forma di riconoscimento dello stabilimento di produzione. Come già riportato nella circolare del 5 novembre 2009, già vigente per i prodotti comuni senza glutine, dovrà essere previsto comunque un buon piano di autocontrollo atto a garantire l’assenza della sostanza ovvero di rispettare il limite dei 20 ppm, evitando quindi possibili contaminazioni, prevedendo verifiche analitiche, piani di sanificazione e pulizia ed adeguata formazione del personale addetto.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, ritenendo l’evoluzione positiva sia per una maggiore concorrenza nel settore sia per la sostanziale inefficacia di un controllo puntuale al solo fine della autorizzazione dello stabilimento rispetto alle garanzie di sicurezza offerte ai consumatori intolleranti.