che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE