Tipo documento | Legge → Legge |
Numero | 300 |
Del | 20/05/1970 |
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. | 131 |
del | 27/05/1970 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
1. Il datore di lavoro puo` impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e segg. del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
2. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
3. E` fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attivita` lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita`, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
4. In caso d'inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi piu` gravi.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attivita` lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
1. E` vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita` di controllo a distanza dell'attivita` dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita` per l'uso di tali impianti.
3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita` di uso degli impianti suddetti.
4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
1. Sono vietati accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneita` e sulla infermita` per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
2. Il controllo delle assenze per infermita` puo` essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
3. Il datore di lavoro ha facolta` di far controllare l'idoneita` fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorche` nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualita` degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignita` e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita` o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonche`, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalita` debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. (1)
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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(1) Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro sono state attribuite alla Direzione provinciale del lavoro, in virtù dell'art. 6, D.M. 07.11.1996, n. 687.
1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. (1)
2.Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. (1) (2)
3.Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (1) (2).
4.Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. (3)
5.In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
6.Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
7.Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
8.Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
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(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, c. 1, 2 e 3, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, (C.cost. 29-30.11.1982 sentenza, n. 204 G.U. 09.12.1982, n. 338)
(2) E' inammissibile la questione di legittimità costituzinale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione (C.cost. 18-26 maggio 1995, sentenza, n. 193 G.U. 31.05.1995, n. 23, s.s).
(3) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, c. 2 e 3, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti (C.cost. 18-25.07.1989, sentenza, n. 427 G.U. 2.08.1989, n. 31, S.s.)
1. E` fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche` su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
1. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita` fisica.
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
3. Il datore di lavoro potra` richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma (1).
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(1) Le agevolazioni previste dal presente articolo sono estese a tutti coloro i quali frequentano i corsi di formazione professionale a norma dell'art. 13, L. 21.12.1978, n. 845.
1. Le attivita` culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
2. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalita` stabilite dalla contrattazione collettiva. (1) (2)
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(1) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 6, D.L. 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla L. 08.08.1992, n. 359.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6 del D.L. 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla L. 08.08.1992, n. 359.
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parita`, la loro attivita` all'interno dell'azienda, secondo le modalita` da stabilirsi con accordi aziendali.
1. L' art. 2103 c. c. e` sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
1. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita` sindacale, e` garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
1. E` nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita` sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi` ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. (1)
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(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 13, L. 09.12.1977, n. 903, è stato, poi, così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 09.07.2003, n. 216. Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi` ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso."
1. E` vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
2. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e` stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di 1 anno. (1)
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(1) L'ufficio del pretore è stato soppresso dal D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 e le relative funzioni sono state trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
1. E` fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. (1)
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(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Tribunale di Como in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, (C. cost. 26.01.1990, sentenza, n. 30).
1. Ferma restando l'esperibilita` delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita` a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu` di quindici prestatori di lavoro o piu` di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi` ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu` di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu` di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita` produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu` di sessanta prestatori di lavoro. (1)
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita` lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. (1)
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. (1)
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita` stabilendo un'indennita` commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra` essere inferiore a cinque mensilita` di retribuzione globale di fatto. (1)
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi` come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e` data la facolta` di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita` pari a quindici mensilita` di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne` abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita` di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. (1)
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e` provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo` disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente puo` essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.
9. L'ordinanza puo` essere revocata con la sentenza che decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e` tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (2) (3) (4)
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(1) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo in virtù dell'art. 1, L. 11.05.1990, n. 108.
(2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 (recte: 24) della Costituzione, (C.cost. 14-23.12.1998, sentenza n. 420, G.U. 30.12.1998, n. 52, S.s.)
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della L. 11.05.1990, n. 108.
(4) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è stata prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo dall'art. 6 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modifcato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008.
1. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita` produttiva, nell'ambito:
[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale](1).
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita` produttiva (2).
2. Nell'ambito di aziende con piu` unita` produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. (3)
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(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. unico D.P.R. 28.07.1995, n. 312 G.U. 29.07.1995, n. 176 in esito al referendum popolare indetto con D.P.R. 05.04.1995, G.U. 11.04.1995, n. 85.
(2) La presente lettera è stata così modificata l'art. unico D.P.R. 28.07.1995, n. 312 G.U. 29.07.95, n. 176, in esito al referendum popolare indetto con D.P.R. 05.04.1995, G.U. 11.04.1995, n. 85.
(3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, (C.cost. 27.06-12.07.1996, sentenza, n. 244 G.U. 31.07.1996, n. 31, S.s.).
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita` produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonche` durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verra` corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
2. Le riunioni - che possono riguardare la generalita` dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente. dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unita` produttiva, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
3. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
4. Ulteriori modalita` per l'esercizio del diritto d'assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
1. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti alle attivita` sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unita` produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
2. Ulteriori modalita` per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
1. Il trasferimento dall'unita` produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puo` essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e` stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della elezione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e` cessato l'incarico per tutti gli altri.
1. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
2. Salvo le clausole piu` favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita` produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e` organizzata;
b) un dipendente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita` produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa e` organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui e` organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unita` produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
3. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a 8 ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
4. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
1. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
1. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita` produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
1. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita` aziendale.
[2. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche` sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita` stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale]. (1)
[3. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata]. (2)
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, c. 2, L. 23.07.1991, n. 223 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28.07.1995, n. 313 a decorrere dal 28.09.1995.
(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28.07.1995, n. 313 a decorrere dal 28.09.1995.
1. Il datore di lavoro nelle unita` produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unita` produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unita` produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. (1) (2)
3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. (3)
4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[6. Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio]. (4)
[7. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva]. (4) (5)
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 08.11.1977, n. 847, G.U. 28.11.1977, n. 324.
(2) L'ufficio del pretore è stato soppresso dall'art. 1 D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 e le relative funzioni quale giudice del lavoro, delle controversie relative a comportamenti antisindacali sono state devolute dall'art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, all'ufficio del Giudice Unico presso il tribunale ordinario.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 08.11.1977, n. 847, G.U. 28.11.1977, n. 324.
(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 6, L. 12.06.1990, n. 146, è stato poi abrogato dall'art. 4, L. 11.04.2000, n. 83
(5) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, (C.cost. 8-17.03.1995, sentenza n. 89 G.U. 22.03.1995, n. 12, S.S.)
1. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o piu` delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonche` nella ipotesi di fusione di piu` rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, s'intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unita` produttiva.
2. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
1. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
1. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. (1)
2. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
3. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche` a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
4. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
5. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita` espletata durante il periodo di aspettativa. (2)
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(1) Il presente comma è stato cosi` sostituito dall'art. 2, L. 13.08.79, n. 384, G.U., 20.08.1979, n. 227. Si riporta di seguito il testo previgente:
"1. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.".
(2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscrizionali, a norma dell'art. 18, c. 2, L. 08.04.1976, n. 278, G.U. 20.05.1976 n. 133, da ultimo l'intera L. 08.04.1976, n. 278 è stata abrogata dall'art. 13 L. 08.06.1990, n. 142.
1. I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
2. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di 30 ore mensili. (1)
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(1) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscrizionali, a norma dell'art. 18, c. 2, L. 08.04.1976, n. 278, G.U. 20.05.1976 n. 133, da ultimo l'intera L. 08.04.1976, n. 278 è stata abrogata dall'art. 13 L. 08.06.1990, n. 142.
[1. La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della L. 29 aprile 1949, n. 264, e` costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori piu` rappresentative. (1)
2. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentativita` delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
3. La commissione e` presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita` prevale il voto del presidente. (1)
4. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell' art. 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264. (1)
5. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
6. Devono altresi` essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
7. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento e` provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro 10 giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. (1)
8. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro 20 giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all' art. 25 della L. 29 aprile 1949, n. 264.
9. I turni di lavoro di cui all' art. 16 della L. 29 aprile 1949, n. 264 sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
10. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e` ammesso ricorso al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
11. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale e` occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
12. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge. (2)
13. Le norme contenute nella L. 29 aprile 1949, n. 264 rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.] (3)
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(1) Le Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego istituite dall' art. 1, L. 28.02.87, n. 56 sono state soppresse a far data dalla istituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro prevista dall'art. 6, c. 1 d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.
(2) Il presente comma è da ritenersi abrogato in quanto incompatibile con le disposizioni dell' art. 26 L. 28.02.87, n. 56.
(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19.12.2002, n. 297, con decorrenza dal 30.01.2003.
[1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare dal datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla L. 29 aprile 1949, n. 264.] (1)
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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19.12.2002, n. 297, con decorrenza dal 30.01.2003.
1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu` di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu` di 5 dipendenti.
2. Le norme suddette si applicano, altresi`, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu` di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu` di 5 dipendenti anche se ciascuna unita` produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
3. Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. (1)
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(1) E' costituzionalmente illegittimo l' art. 35, c. 3, L. 20.05.1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge. (C.cost. 03.04.1987, n. 96 - G.U. 08.04.1987, n. 15, prima serie speciale.
(2) E' costituzionalmente illegittimo l' 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Corte cost. 31.01.1991, n. 41, G.U. 06.02.1991, n. 6, Prima Serie Speciale).
1. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attivita` economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
2. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi piu` gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. (1)
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni. (2)
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(1) Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro sono state attribuite alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 6, D.M. 7.11.1996, n. 687.
(2) E' costituzionalmente illegittimo il presente articolo nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. (C.cost. 19.06.1998, n. 226, G.U. 24.06.1998, n. 25).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita` economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi` ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
1. Le violazioni degli artt. 2, [4], 5, 6, [8] e 15, primo comma lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu` grave reato, con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno. (1) (2)
2. Nei casi piu` gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
3. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo` presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta` di aumentarla fino al quintuplo.
4. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita` giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c. p.
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(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, L. 24.11.1981, n. 689. Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).
(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente sono state soppresse dall'art. 179, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, con decorrenza dal 01.01.2004.
1. L'importo delle ammende e` versato al Fondo Adeguamento Pensioni dei lavoratori.
1. Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge e` abrogata.
2. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali piu` favorevoli ai lavoratori.
1. Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonche` tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro e di qualsiasi altra specie e da tasse.