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LEGGE 13 maggio 2011 , n. 77

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
 
Tipo documento Legge → Legge
Numero 77
Del 13/05/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 01/06/2011

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
 
                               Oggetto
 
 1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento
e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come
definiti ai sensi dell'articolo 2.
 
       
     
                               Art. 2
 
 
                             Definizione
 
 1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i
prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono
sottoposti a processi tecnologici di minima   entita'   atti   a
valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate
nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio,
lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette
sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
 
       
     
                               Art. 3
 
 
                  Procedure di commercializzazione
 
 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere
confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di
dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita'
percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4,
di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.
 2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere
distribuiti lungo   l'intera   filiera   distributiva   o   mediante
distributori automatici, purche' siano rispettati   i   parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
 
       
     
                               Art. 4
 
 
                     Disposizioni di attuazione
 
 1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente   legge,   i   parametri   chimico-fisici   e
igienico-sanitari del   ciclo   produttivo,   del   confezionamento,
individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di
utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della
conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle
norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della
Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in
quanto compatibili, nonche' le informazioni che devono   essere
riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
 2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 maggio 2011
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                dei Ministri
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
 
                         LAVORI PREPARATORI
 
Camera dei deputati (atto n. 975):
    Presentato dall'on. Brandolini ed altri il 13 maggio 2008.
    Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente,
il 5 settembre 2008 con pareri delle Commissioni I, X, XII, e XIV.
    Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 10, 11
febbraio 2009; 6 maggio 2009, 23 giugno 2009; 30 luglio 2009 e 14
ottobre 2009.
    Esaminato in aula l'8 febbraio 2010 ed approvato in un testo
unificato con l'atto C.2513 (Rainieri ed altri) il 9 febbraio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2005):
    Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura), in sede referente,
il 24 febbraio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e
Questioni regionali.
    Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 9 marzo
2010; 5 maggio 2010; 7 e 21 luglio 2010; 12, 19 e 27 ottobre 2010; 9
novembre 2010.
    Relazione scritta annunciata il 24 novembre 2010 (atto 2005/A)
relatore sen. Sanciu.
    Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato,   con
modificazioni il 23 febbraio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 975-2513-B):
    Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente,
il 28 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, VIII, X e XIV.
    Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, l'8 e 9
marzo 2011.
    Assegnato nuovamente alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede
legislativa, il 6 aprile 2011.
    Esaminato dalla XIII Commissione, in sede legislativa,   ed
approvato il 13 aprile 2011.
 
 
 
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