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Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

L'Unione Europea interviene con una Direttiva comunitaria
 
La Direttiva ha lo scopo di assicurare la certezza dei pagamenti fra imprese e fra imprese e pubbliche amministrazioni e pertanto in caso di ritardo garantire il pagamento degli interessi di mora definiti sommando al tasso legale 8 punti percentuali ed il pagamento dei costi amministrati ed i costi interni causati dal ritardo di pagamento, fissando un importo forfetario minimo di 40 euro.

Inoltre il creditore potrà ulteriormente sommare eventuali altri costi sostenuti quali: l’affidamento dell’incarico ad un avvocato o ad una società di recupero crediti.

Nello specifico nelle transazioni commerciali gli interessi di mora saranno dovuti senza alcun sollecito e decorreranno quindi dal giorno successivo alla data di scadenza ovvero trascorsi 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica questa non potrà superare il termine di 30 giorni.

La Direttiva ha voluto scoraggiare inoltre la possibilità di derogare alle sue disposizioni. Una clausola o una prassi sarà ritenuta gravemente iniqua e potrà non essere fatta valere o darà modo al risarcimento del danno subito se sarà relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimenti per i costi di recupero.

Infine, per dare ulteriormente certezza del recupero ed evitare ulteriori danno ai creditori è disposto che gli Stati dovranno adottare procedure accelerate ed indipendenti dall’importo del debito per ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Gli Stati Membri avranno due anni dalla entrata in vigore delle Direttiva per conformasi alle disposizioni contenute.
Il testo approvato può essere consultato al seguente indirizzo:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0374&language=IT&ring=A7-2010-0136#title2
 
 
 
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