che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all’Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e prodotti a base di uova.
che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione.
relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini.
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio.
che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.
recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le importazioni preferenziali fuori contingente di latte e prodotti lattiero-caseari e il contingente di importazione di prodotti lattiero-caseari originari della Repubblica moldova.
che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per la sostanza fenbendazolo.
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di anidride solforosa — solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2- diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentato.
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di cera d’api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta