Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1: Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu` di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. (4) (7)
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu` rappresentative operanti nella provincia, puo` chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. (1)
4. Il contributo addizionale di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. (6)
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all' articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonchè di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonchè i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall' articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e` maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall' articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall' articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. (2) (6) (7)
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. (7)
11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita` produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario. (5) (3)
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(1) Il presente comma, prima modificato dall' art. 1, D.L. 18.01.1994, n. 40 e dall' art. 1, D.L. 18.03.1994, n. 185, entrambi non convertiti in legge, è stato poi così sostituito dall' art. 1, D.L. 16.05.1994, n. 299.
(2) Il presente comma prima modificato dall' articolo 3, D.L. 12.02.1993, n. 31, è tornato al testo originario in virtù della mancata conversione del citata o D.L. Si riporta, di seguito il testo modificato non più in vigore:
” 9. Per ciascuna unita` produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, esclusa quella prevista .Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita` produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo` essere superato, secondo condizioni e modalita` determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall' articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. “
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(4) Il requisito di cui al presente comma, è da intendersi riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall' articolo 3 della legge n. 223 del 1991, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3bis, comma 2, D.L. 25 marzo 1997, n. 67.
(5) Il CIPI è stato soppresso dall' art. 1, L. 24.12.1993, n. 537. Le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall' art. 2, D.P.R. 20.04.1994, n. 373.
(6) In deroga al presente comma, fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all' articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata fino ad un massimo di ventiquattro mesi, in virtù di quanto disposto dall' art. 5, c. 1, D.L. 16.05.1994, n. 299.
(7) Ai sensi dell'art. 21 quater D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modifcato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008, le disposizioni di cui ai seguenti commi sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1 bis.
Articolo 2: Procedure.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell' articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7. (1) (2)
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. (2)
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo` disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficolta` di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS. Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa. (5)
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall' articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalita` per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. (3) (4)
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(1) Il presente comma è stato così modificato dall' articolo 7, D.L. 20.05.1993, n. 148 recante interventi urgenti a salvaguardia dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Si riporta, di seguito, il testo originario:
” La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell' articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7″.
(2) Le funzioni dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e l'ispettorato regionale del lavoro sono state trasferite alla direzione regionale del lavoro, dal D.M. 7.11.1996, n. 687.
(3) In base alla legge 223/1991 la domanda di proroga della Cigs per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale deve essere proposta entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività. Tale termine deve essere rispettato – questa è una novità introdotta dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 finanziaria 1999 – anche per la domanda di proroga nell'ambito di durata del programma per ciascun periodo semestrale.
(4) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(5) Il presente comma è stato così integrato dall'art. 7-ter D.L. 10.02.2009, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione, L. 09.04.2009, n . 33 (G.U. 11.04.2009, n. 85 – S.O. n. 49) con decorrenza dal 12.04.2009.
Articolo 3: Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. (1) (2)
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. (6)
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4 bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità (3) (4).
4 ter. Ferma restando la previsione dell' articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente all'1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità (4).
5. Sono abrogati l' articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l' articolo 2 del decreto legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.
5 bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tal fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2 sexies della citata legge, n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. (5)
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(1) Il primo periodo del presente comma è stato così modificato dall'art. 7, D.L.20.05.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L.19.07.1993, n. 236. Si riportano, di seguito le parole soppresse: ” di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, “
(2) Il secondo e terzo periodo del presente comma sono stati aggiunti dall' art. 7 del D.L. 20.05.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.07.1993, n. 236.
(3) Il presente comma prima aggiunto dall' art. 6, c. 17 bis, D.L. 20 05 1993, n. 148 è stato poi così modificato dall' art. 7, c. 1, D.L. 23 10 1996, n. 542.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 6, D.L. 20.05.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.07.1993, n. 236.
(5) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 2, L. 07.03.1996, n. 109
(6) Il CIPI è stato soppresso dall' art. 1, L. 24.12.1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù di quanto stabilito dall' art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
Articolo 4: Procedura per la dichiarazione di mobilità
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo` essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. (2)
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. (5)
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. (3)
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. (5)
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. (5)
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell' articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu` regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure. (4)
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4 bis, nonchè il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36. (1)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(2) Il presente comma è stato modificato dall' art. 1, D.Lgs. 26.05.1997, n. 151; dopo le parole “del personale eccedente ” sono state inserite le parole “nonche' del personale abitualmente impegato” e dopo le parole “del programma medesimo ” sono state inserite le parole “del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva”.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, D.Lgs. 26.05.1997, n. 151, che ha aggiunto gli ultimi due periodi.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs.26.05.1997, n. 151.
(5) L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è stato trasformato nella Direzione provinciale del lavoro, dal D.M. 07.11.1996 n. 687.
Articolo 5: Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa e` tenuta al rispetto dell' articolo 9, ultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione (1).
3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa e` tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio e` escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4 bis. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma (2).
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464. (3)
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(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall' art. 6, D.L. 20.05.1993, n. 148.
(2) Il presente comma, prima modificato dall' art. 1, D.L. 18.01.1994, n. 40 e dal D.L. 18.03.1994, n. 185 entrambi non convertiti, è stato, poi, così modificato dall' art. 2 D.L. 16.05.1994, n. 299.
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 6: Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego. Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego.
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista dei lavoratori in base alle schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5 (3) (4).
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita`, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;(1)
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.
d bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (2).
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell' articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego puo` disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita` o in opere o servizi di pubblica utilita`, ai sensi dell' articolo 1 bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 modificato dall' articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1 bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita` spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita` sono compresi tra i soggetti di cui all' articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49. (5)
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(1) La presente lettera, prima modificata dall'art. 4, D.L.10.03.1993, n. 57, non convertito in legge, è stata poi cos' modificata dall' art. 4, D.L. 20.05.1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(2) La presente lettera è stata aggiunta dall' art. 4, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).
(3) L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è stato trasformato nella Direzione regionale del lavoro, dal D.M. 07.11.1996 n. 687.
(4) La possibilita' di iscrizione alla lista di mobilita' di cui al presente comma, prima differita al 31 dicembre 1997 dall'art. 4, c. 17, D.L. 01.101996, n. 510, è stata poi ulteriormente differita fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 dall' art. 1, c. 1, D.L. 20.01.1998, n. 4.
(5) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 7: Indennità di mobilità
1. I lavoratori collocati in mobilita` ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita` per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita` spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. (3)
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 la indennita` di mobilita` e` corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.(4)
3. L'indennita` di mobilita` e` adeguata con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita` di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e` comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta` pensionabile ovvero, se a questa data non e` ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L'indennita` di mobilita` non puo` comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita` maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita` che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita` autonoma o per associarsi in cooperative in conformita` alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita` nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita` gia` godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita` delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta`, questa somma e` aumentata di un importo pari a quindici mensilita` dell'indennita` iniziale di mobilita` e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta`. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita` aziendale di cui all'articolo 16, comma 1, e` elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita`. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita` di mobilita` sono cumulabili con il beneficio di cui all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita` e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita` di mobilita`, le modalita` per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche` le modalita` per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6. (1)
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche` nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta` da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita` entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta` inferiore di non piu` di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita`, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita` contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta` pensionabile, l'indennita` di mobilita` e` prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita` per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e` dell'ottanta per cento. (1)
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita` entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta` inferiore di non piu` di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita`, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita` contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita` di mobilita` spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita`. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data dell'1 gennaio 1991 dalle societa` non operative della Societa` di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita` contributiva; l'indennita` di mobilita` non puo` comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.(1) (2)
8. L'indennita` di mobilita` sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche` le indennita` di malattia e di maternita` eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita` di mobilita`, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e` calcolato sulla base della retribuzione cui e` riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita` di mobilita` spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all' articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all' articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita` prevista dal presente articolo e` regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche` dalle disposizioni di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita` prevista dal presente articolo e` a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche` le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.
14. E` abrogato l' articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni. (5)
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(1) Termine del 31 dicembre 1992, gia` prorogato al 31 dicembre 1993 dall' art. 1, D.L. 08.10.1992 n. 398 e dall' art. 6, D.L. 20.05.1993, n. 148, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre1994 dall' art. 5, D.L. 16.05.1994, n. 299.
(2) Il termine del 1 gennaio 1991 è stato differito al 31 dicembre 1992, dall'art. 5, c15, D.L. 16 .05.1994, n. 299.
(3) E' costituzionalmente illegittimo il com binato disposto degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità (Corte cost. 12.09.1995, n. 423, G.U. 20.09.1995, n. 39).
(4) I trattamenti di mobilità di cui al presente comma sono stati prorogati per dodici mesi nel limite massimo di 350 unità, In virtù di quanto disposto dall' art. 45, c. 17, lett. f), L. 17.05.1999, n. 144.
(5) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 8: Collocamento dei lavoratori in mobilità
1. Per i lavoratori in mobilita`, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita` possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e` pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita` si osservano, in materia di limiti di eta`, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita`.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita` e` concesso, per ogni mensilita` di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita` di mobilita` che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo` essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta` superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4 bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. (1)
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita` trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita` ha facolta` di svolgere attivita` di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche` per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita` di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (2)
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(1) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 2, D.L. 18.01.1994, n. 40, non convertito in legge e dal D.L. 18 marzo 1994, n. 185 con l'integrazione del seguente periodo: “L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita`, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.”, è stato poi aggiunto dall'art. 2, D.L. 16.05.1994, n. 299, come modificato dall'allegato alla L. 19.07.1994, n. 451.
(2) L'art.40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 9: Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità
1. Il lavoratore e` cancellato dalla lista di mobilita` e decade dai trattamenti e dalle indennita` di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneita` anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita` ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6. (3)
d bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonche` di quelli previsti dal comma 5 ter dell' articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 236 (1).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita` lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilita` si svolgono in un luogo distante non piu` di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilita` ai sensi del comma 1 e` dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento e` ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. (2) (4)
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, puo` modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore e` cancellato dalla lista di mobilita`, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta` di percepire in un'unica soluzione l'indennita` di mobilita`;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennita` di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilita`. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo` disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilita` per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attivita` cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilita`.
9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attivita` di lavoro subordinato od autonomo hanno facolta` di cumulare l'indennita` di mobilita` nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilita`, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e` data facolta` di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilita`, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (5)
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(1) La presente lettera, prima aggiunta dall' art. 2, D.L. 18.01.1994, n. 40, non convertito in legge e reiterata con il D.L. 18.03.1994, n. 185 anch'esso decaduto, è stata infine aggiunta dall' art. 2, D.L. 16.05.1994, n. 299, che ha apportato la seguente integrazione: “ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonche` di quelli previsti dal comma 5 ter dell' articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 236.”.
(2) Il presente comma, prima modificato dall' art. 2, D.L. 18.01.1994, n. 40, non convertito in legge, modifica reiterata con il D.L. 18.03.1994, n. 185 anch'esso decaduto, è stato poi così sostituito dall' art. 2, D.L. 16.05.1994, n. 299.
(3) La presente lettera è stata così modificata dall' art. 4, c. 38, D.L. 01.10.1996, n. 510.
(4) L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sono diventati rispettivamente la Direzione provinciale del lavoro e la Direzione regionale del lavoro, in virtù di quanto disposto dal D.M. 07.11.1996, n. 687.
(5) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 10: Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia
1. Le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonche` ai provvedimenti dell'autorita` giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale e` concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento e` prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e` disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilita` in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonche` dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento e` erogato dalla gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (2)
2 bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti. (1)
3. Il periodo nel quale e` concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell' articolo 1176 del codice civile e` tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalita` di attuazione di quanto disposto dal presente articolo. (2) (3)
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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 7, c. 1 bis, D.L. 20.05.1993, n. 148.
(2) Il CIPI è stato soppresso dall' art. 1, L. 24.12.1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù di quanto stabilito dall' art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 11: Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.
1. All' articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
“Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia”.
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto
completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella
sfera di applicazione dell' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (1) (2)
completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella
sfera di applicazione dell' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (1) (2)
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta` da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenuti a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e` determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e` comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1.
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(1) Il presente comma, prima modificato dall' art. 3, D.L. 12.02.1993, n. 31, (G.U. 13.02.1993, n. 36) è tornato al testo originario in virtù della mancata conversione del citato D.L. Si riporta, di seguito, il testo modificato non più in vigore:
“2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita`, per un periodo di lavoro, esclusi i periodi di fruizione del trattamento di cui all'articolo 10, non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e` corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88”
(2) Il CIPI è stato soppresso dall' art. 1, L. 24.12.1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù di quanto stabilito dall' art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 12: Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. A decorrere dall'1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita` dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita` produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. (1)
3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita` commerciali che occupino piu` di duecento dipendenti. (2)
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(1) Si riportano, di seguito, i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater aggiunti dall' articolo 2 del decreto legge 5 gennaio 1993, n. 1, non convertito nei termini di legge:
“2 bis. – A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di crisi territoriale di particolare gravita` le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche alle imprese industriali che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell' articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.
2 ter. – Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta lo stato di crisi di particolare gravita` nei distretti e nelle aree di cui al comma 2 bis e fissa annualmente i limiti quantitativi di bilancio utilizzabili a tal fine, nell'ambito dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
2 quater. – Nei casi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 6, il trattamento, accertata la sussistenza delle causali di intervento e valutato il programma previsto dall'articolo 1, e tenuto conto dei limiti di bilancio di cui al comma 2 ter. Il Comitato predetto e` tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, trascorsi i quali si da` per acquisito il parere favorevole”.
(2) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 13: Norme in materia di contratti di solidarietà.
1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 non e` soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
2. Nelle unita` produttive interessate da contratti di solidarieta` e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e` consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all' articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (1).
3. [ Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la
richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.] (2) (3)
richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.] (2) (3)
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(1) Il presente comma, prima modificato dall' art. 4, D.L. 18.01.1994, n. 40 e dall' art. 4, D.L. 18.03.1994, n. 185, entrambi non convertiti, è stato, poi, così modificato dall'art. 4, D.L.16.05.1994, n. 299.
(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 4, D.L.16.05.1994, n. 299.
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 14: . Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni
1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non puo` superare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonche`, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonche` delle aziende esercenti l'attivita` di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri. (1)
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(1) L'art.40 della Legge 6febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 15: Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità.
1. Il secondo comma dell' articolo 1 bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 come sostituito dall' articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore. (1)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 16: Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale.
1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita` aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita` e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita` di mobilita` ai sensi dell'articolo 7. (1)
2. Per le finalita` del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo; (3)
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita` di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell' articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge. (2)
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(1) E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità (Corte cost. 12.09.1995, n. 423, G.U. 20.09.1995, n. 39).
(2) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 20, D. L. 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152), come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 con decorrenza dal 01.01.2009. Si riporta di seguito il testo previgente:
“a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;”
Articolo 17: Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità.
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, puo` procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. (1)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 18: Norme in materia di contributi associativi
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall' articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e` esteso ai beneficiari dell'indennita` di mobilita`, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.
2. Il secondo comma dell' articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e` sostituito dal seguente:
“Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche` sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita` stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale”.
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio. (1)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 19: Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento
1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali e` riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia. (1)
2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.(1)
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all' articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si e` verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. (2)
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(1) L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e l'Ispettorato del lavoro sono stati sostituiti dalla Direzione regionale del lavoro, in virtù di quanto disposto dal D.M. 7.11.1996, n. 687.
(2) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 20: Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all' articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. (1)
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS. (2) (3)
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(1) Il presente comma, prima modificato dall' art. 1, D.L. 08.10.1992, n. 398, dall' art. 1, D.L. 11.12.1992, n. 478, dall' art. 2, D.L. 12.02.1993, n. 31 e dall' art. 4, D.L. 10.03.1993, n. 57, tutti decaduti per mancata conversione, è stato poi così modificato dall' art. 4, D.L. 20.05.1993, n. 148 recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali che ha soppresso le parole: “nonche` quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, “
(2) L'Ispettorato provinciale del lavoro è stato sostituito dalla Direzione provinciale del lavoro, in virtù di quanto disposto dal D.M. 07.11.1996, n. 687.
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 21: Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura
1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo` essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita` o avversita` atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo` essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo` essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu` di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima.
6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all' articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 . (2)
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. (1)
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(1) l' art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 comma 65, L. 24.12.2007, n. 247, con decorrenza dal 01.01.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:
“6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamita` o avversita` atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, e` ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e` esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.”.
Articolo 22: Disciplina transitoria.
1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento puo` essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell' articolo 2 del decreto legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell' articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.
3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche` per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.
6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto dipendenti dalle societa` non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni; articolo 5 del decreto legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e` elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita` i predetti lavoratori, dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita` ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita` ed hanno diritto all'indennita` di mobilita` di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facolta` di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita`, prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma e` aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto. (1)
7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali e` gia` intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilita`, con il diritto alla indennita` di mobilita` nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali e` stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.
8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all' articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e` stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilita` e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6.
9. Sono abrogati: il terzo comma dell' articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell' articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l' articolo 4 ter del decreto legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.
10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facolta` di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell' articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 resta ferma tale iscrizione. (2) (3)
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(1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 3, L. 20.01.1992, n. 22.
(2) Il CIPI è stato soppresso dall' art. 1, L. 24.12.1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in virtù di quanto stabilito dall' art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(3) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 23: Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA.
1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in base alle vigenti leggi.
2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette societa` subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette societa` quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.
3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennita` di mobilita` e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella lista di mobilita` in applicazione dell'articolo 9, comma 7.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita` e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonche` il reimpiego o la mobilita` dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale. (1)
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(1) L'art.40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 24: Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu` di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita` o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita` produttiva, o in piu` unita` produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. (3)
1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. (4)
1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. (4)
1 quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni. (4)
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1 bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. (5)
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e` dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita` spettante al lavoratore ed e` ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale (2).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita` stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e` disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. (1) (6)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(2) Il presente comma è stato cosi` modificato dall' art. 8, D.L. 20.05.1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, D.Lgs. 26.05.1997, n. 151, che dopo le parole “commi da 2 a 12” ha aggiunto “e 15 bis”.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 1, D.Lgs. 08.04.2004, n. 110.
(5) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 08.04.2004, n. 110. Si riporta di seguito il testo previgente:
“2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.”
(6) Il presente articolo, ai sensi dell'art. 7 D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modifcato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008 non si applica ai lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Articolo 25: Riforma delle procedure di avviamento al lavoro
[1. A decorrere dall'1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta` di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu` di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 purche` rapportate al tempo annuale di lavoro.](1) (4)
[2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita` rilasciata dalle competenti autorita` di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attivita` di pubblica sicurezza, nonche` quelle relative al personale da destinare ad attivita` di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrita` e dell'affidabilita` di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.] (4)
[3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo` differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalita` richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalita` di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.] (4)
[4. Il lavoratore non puo` essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.] (4)
[5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da piu` di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita` commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.] (4)
[6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta` di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.] (4)
[7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera. (2) (4)
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita` e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita` assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e`, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e` determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota e` ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita` determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita` di cui all'articolo 6, comma 1.
[12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. E` abrogata ogni disposizione contraria.] (3) (4)
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(1) Il presente comma era stato modificato dall'art. 2 D.L. 31.05.1994, n. 331 non convertito in legge, che aveva sostituito le parole “piu` di dieci dipendenti” con le parole “piu` di quindici dipendenti”. La modifica era stata reiterata con i DD.LL. 08.08.1994, n. 494, 09.12.1994, n. 674, 08.02.1995, n. 31, 07.04.1995, n. 105, tutti non convertiti.
(2) L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è stato sostituito dalla Direzione regionale del lavoro, in virtù di quanto disposto dal D.M. 07.11.1996 n. 687.
(3) l' art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
(4) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 8 D.Lgs. 19.12.2002, n. 297 con decorrenza dal 30.01.2003.
Articolo 26: Disposizioni diverse
1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennita` di mobilita` e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'eccesso al Fondo sociale europeo. (1)
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(1) L'art.40 della Legge 6febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 27: Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale.
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitivita` mondiale, capacita` innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita` assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell' articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta` di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianita` assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.(1)
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unita`, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.
3. Le imprese singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita` delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
4. La facolta` di pensionamento anticipato di anzianita` puo` essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta` di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita` di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell' articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta` di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
5. La gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche` una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita`. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS e` tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianita`, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta` di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
6. La facolta` di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalita` indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonche` per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.(1)
7. La facolta` di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e` altresi` esercitabile fino al 31 dicembre 1991ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita` assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta` per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6 che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta` non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu` di trenta anni di anzianita` contributiva. (1) (2)
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(1) Il termine del 31 dicembre 1991di cui al presente comma è stato differito al 31 gennaio 1992 dall' art. 3, L. 20.01.1992, n. 22.
(2) n. d.R. – l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 28: Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici
1. La riserva annua prevista dall' articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e` elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresi` stabiliti i criteri e le modalita` per l'attuazione della riserva.
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui e` situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. (1)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 29: Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico
1. La facolta` di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e` esercitabile fino al 31 gennaio 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita` assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta` per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta` non inferiore a quella di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all' articolo 5, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 che possono far valere non meno di quindici anni di anzianita` contributiva, nei limiti di novemila unita`. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate. (1) (2)
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(1) Il termine del 31 gennaio 1992, inizialmente fissato al 31 dicembre 1991, di cui al presente comma è stato così prorogato dall' art. 3, L. 20.01.1992, n. 22. Lo stesso termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 febbraio 1992 dai DD.LL. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, 21 luglio 1992, n. 345, non convertiti in legge.
(2) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 30: Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste.
1. Il comma 2 dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e` sostituito dal seguente:
“2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato”.
2. L' articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e` sostituito dal seguente:
“Art. 12. – (Cancellazione dalle liste) – 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennita` di disoccupazione e la cancellazione dalle liste”. (1)
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(1) l'art. 40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.
Articolo 31: Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dall'1 gennaio 1989. (1)
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(1) L'art.40 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee – Legge comunitaria 1994″, pubblicata sul S.O. n. 24 alla G.U. del 10.02.96, n. 34 e' del seguente tenore: ” Licenziamenti collettivi: criteri di delega: 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli”.