Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Il documento d’intesa Stato Regioni relativo al settore dei molluschi bivalvi vivi, giunge a colmare il vuoto lasciato dal superamento del D. Lgs. 350/1992, che senza rgolamento attuativo ha dato notevoli problematiche nel corso della sua validità.
Il Provvedimento ha introdotto alcune novità e precisazioni:
- Definisce fino a che livello della filiera produttiva dei molluschi essa può essere considerata produzione primaria.
- Esclude ogni forma di vendita al dettaglio prima che il prodotto sia transitato attraverso un centro di spedizione.
- Introduce e definisce il concetto di rifinitura e il concetto di stabulazione in bacini naturali.
- Introduce un nuovo modello di documento di registrazione.
- Definisce le modalità del trattamento termico.
- Regolamenta la pesca dei pectinidi (Cappesante e Canestrelli).
- Introduce e definisce regole al concetto di semina.