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Legge del 13 maggio 1985, n. 190

Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
 
Tipo documento Legge → Legge
Numero 190
Del 13/05/1985
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 17/05/1985
Preambolo
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
 
Articolo 1: [Modifica dell'articolo 2095 c.c.]
 
Il primo comma dell'art. 2095 c. c. è sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".
 
 
Articolo 2: [Categoria dei quadri.]
 
1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.
 
 
Articolo 3: [Termine di attribuzione della qualifica di quadro da parte delle aziende.]
 
1. In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'art. 2, comma secondo, della presente legge.
 
 
Articolo 4: [Disposizione sui corrispettivi economici.]
 
1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del Codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
 
Articolo 5: [Obbligo di assicurazione dei quadri intermedi.]
 
1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
 
 
Articolo 6: [Mantenimento della mansione superiore.]
 
1. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 c. c., come modificato dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi. (1)
 
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 02.04.86, n. 106.
 
 
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